Relatore per la maggioranza
Data: 
Martedì, 29 Marzo, 2016
Nome: 
Massimiliano Manfredi

A.C. 2212-A

Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge recante: Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. 
Segnalo preliminarmente che, a seguito delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e nell'ambito della complessiva riforma della governance del servizio idrico, è stata effettuata una modifica del titolo della proposta di legge in esame divenuto quindi: Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. 
Tale proposta di legge persegue lo scopo, come previsto dall'articolo 1, di determinare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. 
L'articolo 2 del provvedimento, nell'individuare i principi generali di gestione e di governo del patrimonio idrico nazionale, dopo aver definito l'acqua come bene naturale e un diritto umano universale, al comma 1 qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio del 2010. Il comma 2 prevede che l'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile e che tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo i criteri di solidarietà e, a seguito di una modifica introdotta dalla Commissione, secondo criteri di efficienza, di responsabilità e sostenibilità. 
Il comma 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale previsto dal successivo articolo 7. 
Il comma 4, inoltre, introduce alcune modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, cosiddetto codice ambientale, al fine di prevedere che tutte le acque superficiali e sotterranee nonché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. 
Ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi. Per usi diversi da quello per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione, è favorito l'impiego di acque di recupero, in particolare di quella derivante dai processi di depurazione delle acque piovane e di trattamento di acque di prima pioggia. 
L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi relativi alla tutela e alla parificazione, prevedendo che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque, e che l'organizzazione del servizio idrico integrato sia affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. Qualora l'ambito territoriale ottimale non coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque definiti, secondo i principi di cui al comma 2 dell'articolo 147 del cosiddetto codice dell'ambiente: il principio dell'unità di bacino idrografico o del sub-bacino o di bacini idrografici contigui, dell'unicità della gestione e dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici. 
Il comma 4 delega il Governo ad adottare entro il 31 dicembre 2016 un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo di azienda, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 211, meglio conosciuta come codice degli appalti. Il citato decreto legislativo prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere entro un termine congruo, prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, ad indire una gara ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza e di libertà di stabilimento, di trasparenza, non discriminazione, assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato nell'ambito di un minimo e di un massimo stabilito dal decreto medesimo. 
Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione del periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi la considerazione degli interventi ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico e di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati. 
Il successivo comma 5 prevede che l'autorità di distretto realizzi e aggiorni almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza i punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione pubblici e privati esistenti. 
L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in sede referente, detta alcuni principi in materia di gestione del servizio idrico, qualificato come servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, e tenendo conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale; e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva n. 23 della Comunità europea 2014, e del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione delle direttive medesime, nonché dell'articolo 1 della direttiva n. 25 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà per gli Stati membri di definire quali siano i servizi di interesse economico generale. 
Il comma 2 ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del cosiddetto codice dell'ambiente, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale scopo, a tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni, volte a disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale; e a prevedere che l'ente di governo d'ambito verifichi periodicamente l'attuazione del piano d'ambito, nonché almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, l'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. 
L'articolo 5, al quale sono state apportate rilevanti modifiche nel corso dell'esame in sede referente, contiene disposizioni volte a disciplinare il governo pubblico del ciclo naturale ed integrato dell'acqua. Esso prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le funzioni di regolamentazione e controllo dei servizi idrici ad essa trasferite e assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, i cui dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività, in linea con la strategia nazionale di open government e open data. 
Nel corso dell'esame in sede referente sono stati quindi soppressi l'articolo 6 del testo originario del provvedimento, che recava norme per la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, sulla decadenza delle forme di gestione nonché alcune norme transitorie; e l'articolo 7 del testo originario dello stesso provvedimento, istitutivo del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico. 
L'attuale articolo 6 del provvedimento, che è l'ex articolo 8, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, contiene norme relative al finanziamento del servizio idrico integrato: in particolare, si prevede che quest'ultimo sia finanziato dalla tariffa del servizio idrico integrato, prevista dall'articolo 154 del codice dell'ambiente, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge cosiddetto «sblocca Italia»; e dalle risorse europee appositamente destinate agli enti di governo d'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. 
Le citate risorse nazionali e comunitarie sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle reti idriche finalizzate al superamento della procedura di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue. Il citato Fondo, destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito. 
Si prevede poi che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, volti a finanziare investimenti in materia ambientale, sono destinati in via prioritaria per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato alle società interamente pubbliche in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 149-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152. 
Viene poi sostituito l'articolo 136 del codice dell'ambiente, prevedendo che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del codice ambientale, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate alla dotazione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, di cui al richiamato articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014. 
L'attuale articolo 7 del provvedimento, che detta norme su diritto d'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, sostituisce integralmente l'articolo 9 del testo originario del provvedimento, dedicato al finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa. Il comma 1, in particolare, prevede che è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale d'acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che dev'essere garantita anche in caso di morosità, individuato fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazione pro capite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata con il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. 
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio, per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero nella determinazione del corrispettivo medesimo. 
Il comma 2 stabilisce inoltre che, ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
Ai sensi del comma 3, poi, le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato dell'attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in merito all'installazione dei contatori per il consumo d'acqua di ogni singola unità abitativa, nonché dei contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitato nel contesto urbano. 
I successivi articoli 8, 9 e 10 sono stati introdotti nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, l'articolo 8, novellando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, detta norme in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas, prevedendo che l'Authority per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individui una misura per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa, da effettuare attraverso la rete elettrica mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale d'acqua. 
L'articolo 9 reca norme per incentivare gli esercizi commerciali al ricorso ad acqua potabile a favore dei clienti, stabilendo che i comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali, in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul territorio, a servire ai clienti l'acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti, utilizzata per il consumo umano. 
L'articolo 10 reca norme in materia di trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, prevedendo che, a integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, a partire dal 2017, è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente, risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori, relativi agli investimenti realizzati sulle reti in questione nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione, unitamente alle spese relative, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei settori citati. 
Ai sensi del successivo comma 2, con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui le cessioni fanno riferimento. 
L'articolo 11 del provvedimento, ex articolo 10, modificato nel corso dell'esame in sede referente, detta norme in materia di governo partecipativo del servizio idrico integrato, prevedendo che, al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali garantiscono, nella redazione degli strumenti di pianificazione, massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione. Al comma 2, si precisa che, al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. 
Il successivo comma 3 reca disposizioni per la pubblicità della seduta dell'ente di governo dell'ATO, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono gli impegni di spesa. 
Inoltre, tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle infrastrutture idriche di competenza e alle performance di gestione aziendale raggiunte nell'anno solare. 
L'articolo 12 interviene sulla normativa contenuta nella legge n. 296 del 2006, al fine di prevedere l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale delle comunità locali dei Paesi partner, finanziato con un prelievo in tariffa di un centesimo di euro per metro cubo d'acqua erogata, e di aumentare da 0,5 a un centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. 
L'articolo 13 infine introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni di cui al provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.