Esame e votazione di questioni pregiudiziali
Data: 
Giovedì, 7 Agosto, 2014
Nome: 
Carlo Galli

A.C. 2598

Presidente, onorevoli colleghi, le questioni pregiudiziali sollevate dai colleghi dei gruppi della Lega Nord, del MoVimento 5 Stelle e di SEL si appuntano essenzialmente sui seguenti profili: assenza del requisito della straordinarietà, exarticolo 77 della Costituzione; assenza del requisito dell'urgenza; disomogeneità delle norme; abuso della decretazione d'urgenza; non conformità con l'articolo 11 della Costituzione. 
Proviamo a rispondere a queste obiezioni. Quanto al requisito della straordinarietà, esso è da porre in relazione all'assenza, nel nostro ordinamento, di una norma di carattere generale che, in relazione alla materia delle missioni internazionali, preveda una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione e il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni è necessariamente contenuta in via implicita nell'ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse e che, pur presentando ormai carattere stabile, subiscono, di volta in volta, lievi aggiustamenti in riferimento a specifiche esigenze. 
Rispetto al requisito dell'urgenza, poi, richiamo la risposta che il Ministro della difesa ha illustrato in Commissione difesa all'interrogazione di Marcolin sulle ragioni della ritardata deliberazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto-legge per la proroga del finanziamento delle missioni internazionali. In tale occasione, il Ministero ha spiegato le ragioni del ritardo, circostanza che in sé non rappresenta un fatto nuovo e che in passato non ha determinato la presentazione di questioni pregiudiziali di costituzionalità. Tali ragioni sono state, in questo caso, di carattere finanziario, connesse all'esigenza di armonizzare la copertura del provvedimento con le norme, in via di definizione, del disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato, di cui solo oggi si è avviata la discussione. 
Peraltro, il Governo ha spiegato che il personale in missione interessato non ha subito alcun danno a causa di tale ritardo, neppure sotto il profilo della corresponsione dei trattamenti economici, poiché le disposizioni riguardanti le autorizzazioni di spesa retroagiscono a decorrere dal 1o luglio. Nella medesima ottica, la questione dei profili di carattere penalistico è circoscritta, nei suoi effetti più negativi, dall'applicazione del principio del favor rei, per cui, una volta entrato in vigore il decreto-legge, i responsabili sono automaticamente assoggettati alle disposizioni già introdotte per le missioni internazionali, che prevedono l'applicazione del codice penale di pace anche per i reati commessi nei giorni precedenti alla vigenza delle norme. 
Nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni affari esteri e difesa, la questione del ritardo è emersa non già come problematica sul piano costituzionale, ma soltanto sul piano dell'opportunità politica connessa all'esigenza di conferire certezza giuridica alla presenza dei nostri concittadini nelle missioni e di prevedibilità negli interventi di carattere militare e civile. Non vi è dubbio che i rilievi sollevati dai gruppi di opposizione potranno trovare adeguata risposta nella legge quadro sulle missioni internazionali, di cui è stata unanimemente auspicata l'approvazione parlamentare entro la fine dell'anno. 

Sulla questione della disomogeneità delle norme, è opportuno richiamare il parere favorevole che il Comitato per la legislazione ha espresso, proprio nella giornata di ieri, su alcuni profili relativi all'ambito di competenza di tale organo parlamentare, tra cui quello dell'omogeneità delle norme, appunto. In tale parere è stata rilevata non già la disomogeneità, ma la mera non riconducibilità al nucleo essenziale del decreto, pur se richiamate nel titolo, delle sole disposizioni sulle elezioni dei Comites, senza alcuna annotazione critica riferita alla variegata tipologia delle missioni contemplate dal decreto-legge. 
Sull'abuso della decretazione d'urgenza, poi, si tratta di una problematica che ricorre certo nelle sentenze della Corte costituzionale, negli interventi del Capo dello Stato e anche nei pareri dei competenti organi parlamentari. È una complessa questione di ordine generale, che investe i caratteri profondi del nostro ordinamento, su cui la riflessione è doverosa, ma che non può condurre ad una sanzione peculiare nei confronti di questo specifico provvedimento. 
Infine, sulla non conformità dei contenuti del provvedimento con l'articolo 11 della Costituzione, è oramai un dato acquisito che il nostro Paese partecipa alle missioni internazionali sulla base di un mandato conferito dalle organizzazioni a cui il nostro Paese aderisce, in stretta conformità con l'articolo 11 della Costituzione, sia in riferimento al primo periodo di questo sia al secondo. 
Se, infatti, l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali è anche vero che acconsente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. In questo snodo del nostro testo costituzionale sta la legittimità dell'impegno che il nostro Paese porta avanti nel campo internazionale e che si declina anche nelle scelte connesse alla partecipazione sul piano sia militare sia civile alle missioni internazionali (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).