Discussione generale
Data: 
Venerdì, 22 Dicembre, 2017
Nome: 
Laura Garavini

A.C. 4628-A

Relatrice

 

Colleghi deputati, il disegno di legge al nostro esame reca da un lato l'autorizzazione alla ratifica di due accordi aggiuntivi intesi rispettivamente a facilitare l'applicazione a livello bilaterale, tra l'Italia e la Macedonia, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959.

Il primo dei due accordi s'inquadra – al pari dell'altro con la Bosnia-Erzegovina teste è illustrato - nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti, essendo stata compresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.

L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

L'atto si compone di quattro articoli, corredati di una rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

Nel caso dell'estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro, punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni. Nel caso dell'estradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni.

È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2).

L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 4 subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della denunzia della Convenzione statuendo che, in caso di denuncia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.

Il secondo degli accordi al nostro esame s'inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con 1'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazionale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori eccetera). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica inevitabilmente la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche lo svolgimento d'interrogatori di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, è previsto lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni e per lo svolgimento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato.

L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare l'Accordo. Entrambi gli Stati dovranno sottoporlo a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.

Per quanto attiene l'onere complessivo annuo derivante dall'attuazione del disegno di legge di ratifica dei due Accordi con la Macedonia, così come dettagliato nella relazione tecnica, esso ammonta, a decorrere dal 2017, ad euro 19.598, di cui euro 9.698 per gli oneri valutati e ad euro 9.900 per gli oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.