Data: 
Lunedì, 18 Settembre, 2017
Nome: 
Michele Nicoletti

A.C. 3916-A

Discussione generale

Relatore

Grazie, Presidente, oggi l'Aula è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica del protocollo addizionale di Nagoya-Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.

Quest'ultimo protocollo - a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità, entrato in vigore a livello internazionale l'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 - ha per obiettivo di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

Il processo negoziale previsto dello stesso protocollo è sfociato, il 15 ottobre del 2010, nella città giapponese di Nagoya, durante la quinta riunione delle parti, nell'adozione di un protocollo addizionale, quello al nostro esame, che tanto l'Italia quanto l'Unione Europea hanno firmato, rispettivamente, il 14 giugno e l'11 maggio 2011.

Il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur, composto di un preambolo e 21 articoli, reca soprattutto norme volte a individuare misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità, in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

Di particolare interesse è l'apparato definitorio fornito dal Protocollo, ad esempio in riferimento alla nozione di danno, con cui si deve intendere “un effetto negativo sulla biodiversità, misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale”.

Inoltre, il danno deve essere “significativo” ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino permanente delle componenti della biodiversità o, comunque, a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulla componente della biodiversità o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

L'ambito di applicazione del Protocollo addizionale è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

Quanto alle misure di risposta in caso di danno, individuate all'articolo 5, gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente, valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate.

Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta.

Per l'Italia, le autorità competenti individuate sono il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Salute.

In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria, di cui gli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, la relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di conflitto armato o di sabotaggio.

È rilevante segnalare, infine, che l'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona; e ci sono altri articoli che lascio alla relazione, che deposito.

Concludo auspicando un pronta approvazione del disegno di legge, finalizzato alla ratifica di un accordo internazionale che, da un lato, mira a far crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione delle moderne biotecnologie e, dall'altro, favorisce la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati.