Relatore
Data: 
Lunedì, 6 Ottobre, 2014
Nome: 
Eleonora Cimbro

A.C. 2621

 

Signor Presidente, colleghi deputati, l'accordo internazionale al nostro esame è rappresentato da un Protocollo che reca alcune modifiche alla Convenzione sui trasporti internazionali (COTIF), conclusa a Vilnius nel giugno 1999. 
Ricordo che la Convenzione originaria, firmata a Berna nel 1980 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 976 del 1984, regolamenta i profili internazionali del trasporto ferroviario di merci, passeggeri e bagagli, ed è stata sottoscritta da 41 Paesi di Europa, Vicino Oriente e Maghreb. 
Nel 1999, per assicurare una maggiore uniformità nel settore, l'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia, OTIF, ha adottato un nuovo protocollo modificativo del testo originario, rinominato, appunto, con l'acronimo COTIF 99. 
Segnalo che tra gli obiettivi della Convenzione del 1999 rientrano la necessaria distinzione di responsabilità fra gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto, il contributo allo sviluppo organico del trasporto ferroviario internazionale, il superamento degli ostacoli giuridici e tecnici alla circolazione ferroviaria internazionale nonché la definizione di condizioni per il risarcimento di danni in caso di incidenti o ritardi. 
Le modifiche più significative introdotte dalla COTIF 99, destinate ad interessare il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie ed i passeggeri, riguardano le norme in materia di risarcimento dei danni, di responsabilità del trasportatore e di trasporto di merci pericolose. 
Le maggiori innovazioni contenute nella COTIF 99 sono concentrate nei testi allegati che vengono modificati, ossia quello della Convenzione e del Protocollo sui privilegi e immunità dell'OTIF e delle seguenti appendici: regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori; regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci; regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose; regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario; regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario; regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale; regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale. 
Come già evidenziato durante l'iter in sede referente, il Protocollo è stato sottoscritto nel 1999 e faccio notare che l'Italia è uno degli ultimi Paesi europei a non avere ratificato lo strumento, unitamente alla Svezia, che dovrebbe procedere in tal senso entro quest'anno, e all'Irlanda, che non dispone di collegamenti ferroviari internazionali. 
Le ragioni di tale ritardo sono ascrivibili alle oggettive difficoltà di adeguamento della normativa interna ai precetti internazionali, amplificata dalla contestuale esigenza di garantire il rispetto delle prescrizioni normative adottate sul tema a livello europeo. 
Successivamente al 1999 sono state emanate numerose direttive in materia ferroviaria, che sono confluite nel cosiddetto «I e II pacchetto ferroviario», rispettivamente del 2001 e del 2004, riguardanti la liberalizzazione del mercato ferroviario, l'interoperabilità dei sistemi ferroviari e la sicurezza. D'altro lato, ricordo che fino all'adesione ufficiale dell'Unione europea alla COTIF 99, avvenuta nel giugno 2011, la Commissione europea aveva invitato i Paesi dell'Unione, che avessero già provveduto alla ratifica della Convenzione, a non dare applicazione agli allegati del documento in conflitto con le direttive comunitarie. 
L'accordo riveste poi una specifica rilevanza perché, per effetto della mancata ratifica dello strumento COTIF 99, è stata avviata, a carico dell'Italia, una procedura di precontenzioso, nella quale si chiede di accelerare il processo di ratifica. Ricordo che in caso di mancato adeguamento ai rilievi mossi in sede europea sussiste un rischio concreto che la Commissione europea proceda all'apertura formale di una procedura di infrazione, nello stesso arco temporale in cui il nostro Paese è titolare della presidenza semestrale di turno dell'Unione europea. Attraverso la ratifica del Protocollo aggiuntivo l'Italia, oltre a dare seguito agli impegni assunti nel 1999, potrà altresì partecipare al processo di elaborazione di nuovi accordi da parte dei comitati tecnici che afferiscono alla Convenzione, come quello che sovrintende alle regole di trasporto ferroviario di merci pericolose o per l'interoperabilità e la sicurezza e, al contempo, rafforzare il peso in termini di voto della Commissione europea in sede OTIF, corrispondente appunto al numero di Stati membri dell'Unione europea aventi diritto di voto, previa appunto ratifica della COTIF 1999. La positività di queste misure è stata del resto opportunamente richiamata nel parere favorevole reso dalla Commissione trasporti e che ha richiamato altresì l'iniziativa della collega Roberta Oliaro ed altri, intesa ad autorizzare la ratifica di questo Protocollo e ad introdurre un più ampio riassetto del trasporto ferroviario per merci, che ha rappresentato un'utilissima sollecitazione per addivenire alla ratifica della COTIF 1999. Raccomando pertanto una pronta approvazione del provvedimento di ratifica, già adottato dal Senato il 3 settembre scorso, di un accordo che comporta rilevanti benefici sia per il corretto funzionamento del trasporto ferroviario internazionale di merci sia per la possibilità dell'Italia di partecipare ad attività connesse alla definizione della normativa tecnica nel settore.