Discussione sulle linee generali - Vicepresidente della III Commissione
Data: 
Lunedì, 8 Maggio, 2017
Nome: 
Andrea Manciulli

A.C. 3918-A

 

Illustre Presidente, Onorevoli deputati, rappresentante del Governo, l'Aula è chiamata oggi ad esaminare il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Convenzione si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. La complessa trama pattizia internazionale, richiamata nel Preambolo, ha già assicurato un'efficace lotta ai traffici di organi umani nel contesto del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, resta al di fuori del vigente quadro normativo l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani - fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici. Proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni.

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite II e III il disegno di legge, recante le norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è stato emendato per tenere conto della normativa nel frattempo intervenuta con l'entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 236. Tale legge ha già inserito nel nostro codice penale, all'articolo 601-bis, la nuova fattispecie di traffico di organi prelevati da persona vivente. Nella nuova norma si è provveduto ad inserire anche il traffico illecito di tessuti prelevati da persona vivente. In fase emendativa è stato anche soppresso l'articolo 4, che recava modifiche alle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte.

Quanto alla struttura della Convenzione, essa si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli, rispettivamente dedicati: alle finalità della Convenzione (prevenzione e contrasto al traffico di organi umani e protezione dei diritti delle vittime; cooperazione internazionale nell'azione di contrasto); all'indicazione delle fattispecie di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti (reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, intenzionalmente commesso, se la rimozione è effettuata senza il consenso libero e informato del donatore, ovvero, se questi sia già deceduto, senza un'autorizzazione alla rimozione conforme alla legislazione nazionale); a norme di carattere procedurale in carenza di un trattato bilaterale; a misure di protezione delle vittime e testimoni; a misure di prevenzione (esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema per i pazienti); a meccanismi di controllo della Convenzione (in primis il Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia); alla relazione della Convenzione con altri strumenti internazionali; agli emendamenti alla Convenzione e alle clausole finali.

Per quanto attiene alle disposizioni di attuazione della Convenzione nell'ambito dell'ordinamento interno, faccio presente che le Commissioni hanno confermato il testo originario del disegno di legge, apportandovi le modifiche rese necessarie dall'approvazione, avvenuta nel frattempo, della legge 11 dicembre 2016, n. 236, che, tra l'altro, ha introdotto nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente ed ha previsto un'aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere. Rispetto a tale legge, il disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite presenta un più ampio contenuto, per cui le Commissioni hanno espunto dal disegno di legge le disposizioni già introdotte dalla legge n. 236 e hanno disposto il necessario coordinamento, anche sopprimendo un articolo del disegno di legge, che, quindi, risulta composto da otto articoli. Inoltre si è intervenuti anche in senso inverso, modificando la nuova fattispecie introdotta dalla legge n. 236 estendendone la portata al traffico di tessuti (la legge si riferiva al solo traffico di organi), così come previsto dal disegno di legge in esame.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

Le disposizioni sanzionatorie sono contenute nell'articolo 3, volto a modificare il codice penale, e nell'articolo 4, diretto a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Come si è già accennato, si è soppresso un articolo. Si è trattato dell'articolo 4 del testo originario, che apportava delle modifiche alla legge 10 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, al fine di coordinare tale disciplina alle modifiche all'ordinamento determinate dal disegno di legge in esame. Tuttavia, si è proceduto alla soppressione dell'articolo 4 del testo originario, in quanto questa operazione di coordinamento è stata già effettuata dalla legge n. 236 del 2016.

L'articolo 3 modifica il codice penale. In primo luogo, alla lettera a), viene modificata la fattispecie di associazione a delinquere di cui all'art. 416 del codice penale: il delitto è aggravato quando l'associazione è finalizzata — oltre che a il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p., introdotto dalla legge n. 236) — a commettere il reato di prelievo di organi da persona vivente (art. 601-ter), uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (art. 601- quater). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte. Alla lettera b) dell'articolo 3 è poi introdotto l'art. 601-ter del codice penale, sul prelievo di organi da persona vivente (art. 601-bis c.p.). La disposizione punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque illecitamente preleva un organo, parte di un organo o un tessuto da persona vivente. La fattispecie è costruita come reato comune (chiunque) e la pena individuata è analoga a quella prevista per le lesioni personali gravissime. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano prelevati illecitamente; la disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina sul trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente.

Sono poi introdotti dal disegno di legge i seguenti ulteriori articoli nel codice penale: - art. 601-quater c.p. (Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente). La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'art. 601-bis (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. La disposizione, che si applica quando la condotta non integra un più grave reato, è destinata a punire tanto colui che "beneficia" del trapianto dell'organo o del tessuto quanto il medico che realizza l'intervento di trapianto utilizzando l'organo o il tessuto illecitamente prelevati; - art. 601-quinquies c.p. (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria). La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. Alla condanna consegue, in base all'art. 601-septies, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità; - art. 601-sexies c.p. I quattro nuovi delitti sono aggravati, e si applica la pena della reclusione da 7 a 15 anni, quando i fatti sono commessi in danno di un minorenne o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica; se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni; - art. 601-septies c.p. Introduce la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti previsti dagli articoli 601-ter, -601-quater e 601 -quinquies.

Con l'articolo 4 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (artt. da 601-bis a 601-quinquies c.p.) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/2001. Come è noto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione) stesso. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente "responsabile" di uno dei delitti è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (art. 25-quinquies.1); si ricorda che rimporto di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro. Se i reati sono relativi a organi e tessuti prelevati da cadavere, anche la sanzione pecuniaria per l'ente - al pari della pena per l'autore del reato - è dimezzata (da 200 a 500 quote).

Ai sensi dell'articolo 5 il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserverà il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, par. 1, lettera e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale. La relazione illustrativa specifica infatti che le norme del nostro ordinamento che derogano al principio di territorialità sancito dall'articolo 6 del codice penale — ovvero i successivi articoli da 7 a 10 del codice — non contemplano il criterio di collegamento della residenza abituale.

L'articolo 6 individua nel Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Il punto di contatto di cui al comma 1 è l'autorità nazionale competente a ricevere le denunce presentate da chi sia vittima di un reato introdotto ai sensi della Convenzione commesso nel territorio di una Parte diversa da quella di residenza (ipotesi prevista dall'articolo 19, par. 4 della Convenzione) (comma 2).

L'articolo 7 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del provvedimento senza vacatio legis, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto illustrato, auspico una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame, che ha il fondamentale obiettivo di contrastare il traffico di organi umani.