Relatore
Data: 
Lunedì, 6 Ottobre, 2014
Nome: 
Eleonora Cimbro

A.C. 2421

 

Signor Presidente, colleghi deputati, l'Aula è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-estone di cooperazione sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico illecito di droga, sottoscritto nella capitale dello Stato baltico nel settembre 2009. L'Accordo mira a rafforzare, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con gli accordi internazionali sottoscritti dai due Paesi, la collaborazione fra l'Italia e l'Estonia nell'azione di contrasto alla criminalità transnazionale e al terrorismo. 
L'intesa italo-estone, modellata su altri analoghi strumenti pattizi, è volta ad uno scambio strutturato, sia di tipo telematico che attraverso il secondment di funzionari di collegamento fra i due Stati, nell'intento di costruire una rete di rapporti, sia a livello di Unione europea che a livello multi e bilaterale, con la quale rispondere alle minacce, sempre più aggressive, portate avanti dalle centrali terroristiche e dalla criminalità transazionale, soprattutto in due realtà di cerniera e di confine sul quadrante mediterraneo, come il nostro Paese, e sull'area baltica ed ex-sovietica, come nel caso dell'Estonia. Il testo si compone di un preambolo e di sedici articoli e si basa sulla previsione di un costante scambio informativo fra le autorità competenti dei due Paesi. L'articolo 1 prevede che le Parti intraprendano ogni attività finalizzata a intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico, con regolari consultazioni tra i rappresentanti dei Ministri dell'interno dei due Paesi e individuando in modo puntuale le autorità responsabili dell'attuazione dell'Accordo. I successivi articoli prevedono procedure di comunicazione per un rapido scambio di informazioni anche attraverso ufficiali di collegamento e collegamenti telematici, che possano promuovere procedure di indagine su attività relative alla criminalità organizzata ed alla prevenzione di atti terroristici e che si impegnino a consultarsi in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate nelle sedi internazionali ove si discutano problematiche afferenti alla criminalità organizzata. L'articolo 5 individua le modalità di effettuazione della lotta al terrorismo, consistenti nello scambio di informazioni, dati ed esperienze in materia, e nel costante e reciproco aggiornamento sulle rispettive conoscenze in tema di minacce, nonché sulle tecniche e sulle strutture organizzative preposte all'azione di contrasto, prevedendo anche la programmazione di corsi di formazione congiunti. L'articolo 6 precisa come la cooperazione bilaterale debba includere anche la ricerca delle persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza. Ai sensi dell'articolo 7, la cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata deve includere l'aggiornamento costante e reciproco delle minacce da essa poste e delle tecniche atte a contrastarla, anche attraverso lo scambio di esperti e la condivisione di analisi ed esperienze, con esplicito riferimento alla gestione dei flussi migratori e lo svolgimento di corsi di formazione congiunti. Tra le attività illecite della criminalità organizzata oggetto della cooperazione, sempre all'articolo 7, vengono fra le altre individuate l'immigrazione illegale, il traffico di essere umani, l'induzione alla prostituzione, il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro, nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori. 
L'articolo 8 detta disposizioni in materia di collaborazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, riferendosi esplicitamente, per la definizione di tali sostanze, alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite in materia. 
Gli articoli 9, 10 e 11 stabiliscono, rispettivamente, che qualsiasi richiesta di informazione debba contenere una sintetica descrizione degli elementi che la giustificano, che debba essere assicurata adeguata protezione dei dati sensibili scambiati e che, infine, il rifiuto alla collaborazione, anche parziale, sia ammesso quando le richieste possano essere suscettibili di compromettere la sovranità e la sicurezza dello Stato della parte contraente richiesta o altri interessi statuali di primaria importanza. 
Nel rinviare, quindi, ai lavori svolti in sede referente e sugli ulteriori profili di dettaglio, raccomando una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge già adottato dall'Assemblea del Senato il 27 maggio scorso e che si riferisce ad un accordo siglato cinque anni fa.