Dichiarazione di voto finale
Data: 
Martedì, 17 Maggio, 2016
Nome: 
Lia Quartapelle Procopio

A.C. 3285-A

 

L'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania è stato siglato ad Amman il 27 giugno 2011 e definisce l'impegno dei due Paesi a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni. Il quadro di diritto internazionale cui l'attuazione dell'Accordo si inserisce fa riferimento alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 1988, la Convenzione ONU sulla lotta contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e le pertinenti Convenzioni delle Nazioni Unite sulla lotta al terrorismo internazionale. 
L'accordo in oggetto individua il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza per l'Italia e, per la Parte giordana, la Direzione di sicurezza pubblica come gli organismi responsabili e competenti nel renderlo esecutivo, e sancisce i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del terrorismo del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori, della criminalità e di altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi e munizioni, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici. È altresì previsto che la collaborazione debba estendersi alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti. Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali, tra le altre, lo scambio delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative di contrasto, nonché lo scambio di esperienze e di esperti. Ad esse si affiancano ulteriori modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione l'impiego di ufficiali di collegamento (esperti per la sicurezza) l'impiego di unità cinofile antidroga nonché la promozione di procedure investigative e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle consegne controllate. 
Per la realizzazione della cooperazione e per conferire ad essa maggiore impulso sono previste consultazioni tra i rispettivi Ministri dell'interno e riunioni tecniche, queste ultime da tenere, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad Amman, per valutare l'attività svolta e individuare gli ulteriori obiettivi da perseguire. Per tali fini viene indicata anche la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche. 
Infine, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti da ciascuna delle Parti. A questa clausola di salvaguardia si aggiunge, in base al quale ciascuna delle Parti contraenti potrà respingere in tutto o in parte una richiesta di cooperazione in base al presente Accordo, qualora dar corso ad essa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato. L'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via diplomatica. 
Data l'importanza di questo provvedimento, che consentirà di avviare una collaborazione sempre più stretta per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme ed al terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza e il benessere dell'area mediterranea – a maggior ragione in questo delicato periodo –, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico.