Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Lunedì, 9 Gennaio, 2017
Nome: 
Marco Fedi

A.C. 4039

Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, l'Accordo al nostro esame sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale, il primo sulla materia tra le due parti contraenti, è teso alla predisposizione di un organico quadro giuridico cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nel settore doganale tra le amministrazioni competenti del nostro Paese e del Vietnam. Conclusa in esito ad iniziativa italiana, l'intesa è finalizzata a prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali potenzialmente correlate agli intensi rapporti commerciali tra Italia e Vietnam. È importante sottolineare, a tale riguardo, che l'interscambio totale italo-vietnamita, raddoppiato tra il 2010 e il 2014, mostra un trend costante di crescita. 
Nel 2015 esso ha raggiunto il valore di 4.304 milioni di dollari, rappresentando il 10,4 per cento del totale dell'interscambio tra l'Unione europea e il Vietnam. Quanto agli investimenti italiani in Vietnam, in base ai dati locali finali del 2015 l'Italia si colloca al trentunesimo posto su scala mondiale e all'ottavo posto su scala UE, con un totale di 340 milioni di dollari USA e con 67 progetti. Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e quattordici articoli. L'articolo 1 specifica l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo. Con l'articolo 2 viene delineato il campo di applicazione dell'Accordo, che è limitato esclusivamente alla reciproca assistenza amministrativa e non copre l'assistenza in campo penale. 
L'articolo 3 disciplina l'applicazione territoriale dell'Accordo, che riguarda i territori doganali delle parti come definiti dalle rispettive disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Le modalità per la prestazione di assistenza su richiesta sono individuate dall'articolo 4. L'articolo 5 ha per oggetto lo scambio di informazioni che le parti possono attuare per propria iniziativa o su richiesta ed individua una serie di fattispecie oggetto di tale scambio. L'articolo 6 in materia di richiesta di assistenza ne disciplina le procedure, le formalità ed i contenuti, mentre l'articolo 7 disciplina l'assistenza spontanea che ciascun Paese può prestare all'altro di propria iniziativa a fronte di ipotesi di gravi violazioni doganali. 
Con l'articolo 8 vengono disciplinate le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza e con l'articolo 9 le consegne controllate. Le modalità di uso delle informazioni e le regole di riservatezza da osservarsi da parte delle amministrazioni doganali verso le informazioni e i documenti ricevuti sono oggetto dell'articolo 10. L'articolo 11 regola la cooperazione tecnica fra le parti, enumerando le attività che la sostanziano, mentre l'attuazione dell'Accordo è disciplinata dall'articolo 12, il quale prevede che le relative spese sono a carico delle rispettive parti, le quali, su richiesta, potranno incontrarsi per modificare l'Accordo in esame ed eventualmente formulare un piano d'azione. La composizione delle controversie eventualmente derivanti dall'attuazione o interpretazione dell'Accordo avverrà in via amichevole. L'articolo 14, infine, stabilisce che l'Accordo, che ha durata illimitata, salvo denuncia con un'efficacia a 90 giorni, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di cinque articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto. Particolare rilievo assume l'articolo 4, che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 11 e 12 dell'Accordo relative a spese di missione, valutati in 18.615 euro annui a decorrere dal 2016. 
Concludo auspicando una rapida approvazione anche dall'altro ramo del Parlamento di un provvedimento che, al pari degli altri due recentemente ratificati, l'Intesa bilaterale per la cooperazione nella lotta alla criminalità e l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea ed Hanoi, si inserisce in un quadro di intensificazione dei rapporti bilaterali. L'Italia è stata tra i primi Paesi europei occidentali, il primo dell'allora Comunità economica europea, a stabilire relazioni diplomatiche con il Vietnam, nel marzo 1973, e a partire da quel momento è sempre stato uno dei suoi principali partner ed ha avuto occasione di consolidare un rapporto costruito sull'amicizia e sul dialogo.