Dichiarazione di voto
Data: 
Mercoledì, 27 Aprile, 2016
Nome: 
Nicola Stumpo

Doc. III, n. 1

 

Presidente, onorevoli colleghi, al di là delle opinioni che ciascuno di noi può avere sul merito della vicenda di cui oggi discutiamo, quando si affrontano questioni così delicate, concernenti comunque la composizione di questa Assemblea, dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo per assumere una decisione estremamente rilevante per la vita democratica di questa nostra istituzione. 
Noi, oggi, non dobbiamo discutere affrontare la vicenda riguardante l'onorevole Galan dal punto di vista giudiziario. Questo compito è spettato alla magistratura ed è ormai concluso. Politica e giustizia non devono mai sovrapporre il loro lavoro, mai ! Al Parlamento tocca oggi decidere se una legge, la Severino, è da applicarsi o meno a questo caso. Quindi, decidere la decadenza di un parlamentare e il subentro di uno nuovo. Non sarebbero stati, e non ci sono stati, di aiuto quindi strumentalizzazioni o dichiarazioni inopportune e polemiche, che, oltre tutto, non sarebbero state corrispondenti al clima di serietà, compostezza e correttezza che, invece, hanno caratterizzato i lavori della Giunta delle elezioni. 
La relazione dell'onorevole Pagano, precisa ed esaustiva nel percorso intrapreso dalla Giunta, mi consente di attenermi pienamente al merito e spero, anche nell'interesse di tutti, nel minor tempo possibile. Rispetto al materiale difensivo prodotto dall'onorevole Galan è evidente che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 236 nel 2015, non potesse affrontare il tema dell'incandidabilità e della decadenza con specifico riferimento ai parlamentari, poiché la Corte è chiamata a decidere entro il recinto rappresentato da un tema decidendum definito in questa sentenza, e si è pronunciata sull'articolo 11 del decreto legislativo, che riguarda invece la sospensione e la decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità. Tuttavia, negli obiter dicta della predetta sentenza è chiaro che la Corte ha inteso escludere che l'istituto della decadenza sia da considerare una sanzione penale. Non è quindi corretto, ci sia consentito chiarirlo, sollevare il tema della retroattività o irretroattività della legge con riferimento al tempo in cui è stato commesso il reato, poiché ciò che conta è invece la data di pronuncia della sentenza di patteggiamento in relazione alla data di entrata in vigore della legge Severino. La ratio della legge è chiara: tutelare il soggetto che ha patteggiato prima dell'entrata in vigore della legge, poiché non era in condizione di conoscerne le conseguenze e gli affetti, e non il soggetto che abbia patteggiato in un momento successivo, potendo egli valutare, alla luce della normativa vigente, gli effetti e le conseguenze delle proprie scelte al momento di prestare il proprio consenso. La legge Severino, quindi, a mio avviso non lascia dubbi. Prevede, infatti, che l'incandidabilità operi anche nel caso di patteggiamento della pena, e tale disposizione si applica anche alle sentenze pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dopo l'entrata in vigore della legge Severino. Lo dico all'onorevole Sisto, noi oggi votiamo sull'applicazione di una legge, non sulla valutazione della legge. Per queste motivazioni riteniamo che la questione sia, sotto il profilo giuridico, chiara ed evidente. Noi oggi siamo chiamati soltanto a verificare l'applicabilità della legge Severino al caso di specie, niente di più, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, che non competeva alla Giunta e non compete a questa Assemblea. 
Preannuncio pertanto, a nome del gruppo del Partito Democratico, il voto favorevole sulla proposta della Giunta delle elezioni.