Dichiarazione di voto
Data: 
Giovedì, 7 Agosto, 2014
Nome: 
Anna Rossomando

Doc. IV, n. 7-A

Presidente, colleghi, alcune brevi considerazioni per argomentare il voto del Partito Democratico, che sarà favorevole alla relazione esposta poc'anzi dalla collega Schirò. 
Intanto, ho sentito alcune affermazioni da due parti diverse dell'emiciclo che definirei totalmente infondate. Guardate, noi cerchiamo di stare al merito, che riteniamo sia sempre un buon metodo, anche molto rivoluzionario, lo abbiamo detto altre volte. Ci siamo sempre regolati in questo modo. E stare al merito ha molto a che fare anche con le garanzie che sono previste per tutti i cittadini e che sono previste per il Parlamento come Assemblea parlamentare. 
Allora, molto brevemente, i tempi sono stati assolutamente congrui, sufficienti e adeguati alla richiesta che ci veniva posta, che riguarda l'utilizzazione al dibattimento di questo strumento. Quindi, non c'era una scadenza ad horas. 
È stato assolutamente congruo l'uso che abbiamo fatto della valutazione sulla motivazione dell'ordinanza del GIP. Sulla quale motivazione noi non dobbiamo entrare sulla condivisione, su alcuni aspetti prettamente processuali. Ma sul punto su cui noi ci dobbiamo pronunciare e cioè se sia occasionale negli elementi che la legge prevede – numeri, temporalità, ma soprattutto il punto dell'orientamento dell'indagine – è certo che ci dobbiamo pronunciare. Dobbiamo pronunciarci su questo. E se riteniamo che manchi la motivazione è un elemento di decisione. Questo perché il diritto ha anche il fascino di avere una logica stringente, quindi non è un'opinione. 
E allora, vengo al punto. Esiste un divieto di intercettare le comunicazioni dei parlamentari, in quanto Parlamento e Assemblea parlamentare – lo dobbiamo sempre ripetere –, non per tutelare la segretezza della comunicazione. Questo divieto non può essere aggirato e, quindi, possono essere utilizzate quelle intercettazioni che non sono state fatte sull'utenza del parlamentare, ma di terzi, solo ed esclusivamente se queste intercettazioni siano occasionali. Ci sono dei parametri per stabilire se e come sono occasionali. 
E vorrei aggiungere, l'articolo 3 della Costituzione – famosissimo – sul principio di uguaglianza non è in contrapposizione con quanto stabilisce l'articolo 68 della Costituzione. L'articolo 3, in questo caso come in altri casi, illumina l'articolo 68 e ne stabilisce i limiti e, quindi, guida la nostra decisione. Non è che c’è una contrapposizione alla Carta a seconda dell'argomento politico o pretestuoso che ne vogliamo fare. Quindi, stando al merito, perché noi abbiamo deciso in questo modo ? Perché c'era una serie di elementi che non abbiamo ritenuto di per sé dirimenti, ma li cito: innanzitutto il numero, 300 comunicazioni intercettate non ci sembrano un numero così basso; il tempo trascorso. Ma soprattutto l'argomento che abbiamo ritenuto più dirimente e che non è stato preso in esame nell'ordinanza, non è stato motivato, è quello dell'orientamento delle indagini. Ora, nel caso di specie, si tratta di un'indagine autonoma, diversa da quella di Messina, cioè a Patti, che nasceva su un altro argomento, non su quello, noto, dei corsi di formazione. 
Durante le indagini, ad un certo momento è sorto questo argomento e, quindi, con molta attenzione non abbiamo ritenuto solo, esaustivo e sufficiente il fatto che si intercettasse persona che comunque era prevedibile che avrebbe comunicato con il collega, onorevole Genovese. Ma a questo si è aggiunto un fatto, di cui vi è traccia nelle carte processuali, che abbiamo richiesto ulteriormente per avere contezza di tutto. A un certo punto le indagini si sono chiaramente dirette sulla questione «corsi di formazione», individuando anche un ruolo ben preciso al collega Genovese, ruolo che viene esplicitato e che naturalmente sarà poi oggetto di accertamento processuale, con la decisione che i magistrati riterranno più congrua e più opportuna. 
In questo quadro – e arrivo a chiudere su questo argomento e mi avvio alla conclusione – viene iscritto il collega Genovese nel registro degli indagati, ma, attenzione, anche questo, da solo, non è sufficiente come argomento formale. Non è che c’è un dato formale, l'iscrizione nel registro della notizia di reato non è dirimente. È il tipo di reato per cui viene inscritto, cioè il reato associativo, associazione semplice. È del tutto evidente, quindi, che la direzione delle indagini è assolutamente inequivoca e inequivocabile per l'iscrizione della notizia di reato, per un reato associativo, e il terzo che viene intercettato concorre nel reato associativo, nell'ipotesi sempre dell'accusa e del giudice delle indagini preliminari, il GIP, con l'onorevole Genovese. Tutti questi elementi, e non altri, ci hanno con molta serenità determinato a stabilire che dal momento in cui vi è iscrizione nel registro della notizia di reato e informativa della polizia giudiziaria, con richiesta di proroga delle intercettazioni, che fa riferimento a questo ruolo, a questo reato associativo, in quel momento vi è una chiara direzione dell'indagine e non c’è l'occasionalità, cosa che, invece, è assente per il periodo, sicuramente molto ridotto, dal 25 ottobre al 12 dicembre. 
Con molta serenità, con molta tranquillità, quindi, noi votiamo favorevolmente su tutto il contenuto di questa relazione. E questa serenità ci deriva dal fatto che si parla molto di garantismo, ma l'essenza del garantismo innanzitutto è stare alle regole e chiederne il rispetto, sempre, a seconda del merito delle decisioni. Questo è il primo principio del garantismo: le regole processuali e costituzionali (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).