Data: 
Mercoledì, 13 Maggio, 2015
Nome: 
Maria Grazia Rocchi

A.C. 2994-A ed abbinate

 

Signor Presidente, intendiamo respingere fermamente le pregiudiziali di costituzionalità presentate, in quanto ritenute infondate, basate su argomentazioni che, a nostro avviso, il disegno di legge non aggredisce minimamente. Vengo al merito dei principali punti contenuti nelle, a questo punto, quattro pregiudiziali presentate. In primis si afferma che le deleghe al Governo contenute nell'articolo 23 del disegno di legge siano vaghe e poco definite e tali da ravvisare, pertanto, una violazione del principio di costituzionalità dell'eccesso di delega. Rammento che gli interventi emendativi portati avanti in Commissione hanno ridotto da tredici a otto le deleghe contenute nel disegno di legge e che le stesse sono state ampiamente rimodulate e arricchite di criteri e principi tali da non ravvisare difformità con il dettato costituzionale. A conferma ci giunge il parere della I Commissione parlamentare, che è un parere favorevole e privo di condizioni. Vale la pena, inoltre, ricordare che la Corte ha fatto ricorso al concetto di ampia delega, che non richiederebbe dettagliate definizioni di principi e criteri direttivi, perché la discrezionalità del legislatore delegato può essere più o meno ampia, e ha ammesso la possibilità di desumere principi e criteri da norme oggetto di coordinamento e, comunque, da norme in vigore. 
Invece, per quanto riguarda la pregiudiziale sollevata dalla Lega Nord, in ordine a scelte che riguardano il concorso e, soprattutto, alla questione dei cosiddetti idonei al concorso 2012, voglio innanzitutto premettere che la vicenda è stata ampiamente esaminata in Commissione e gli emendamenti votati ricomprendono gli idonei nel piano assunzionale, ancorché dal 2016, e, comunque, con precedenza rispetto al prossimo concorso, anch'esso disciplinato nel testo di legge, con un emendamento presentato in Commissione. Però, mi preme sottolineare che la scelta del legislatore rispetta in pieno l'articolo 97 della Costituzione, poiché opera una legittima differenziazione tra vincitori di posto vacante e disponibile e chi, invece, non ha questo requisito, in quanto inserito in una graduatoria, ma risultato in posizione successiva rispetto a quella dei vincitori. E comunque esiste una consolidata giurisprudenza che per la pubblica amministrazione consente la scelta di usare le graduatorie degli idonei di precedenti concorsi oppure procedere a nuove procedure concorsuali. Ma questa non è stata la volontà che è stata espressa a larga maggioranza dalla VII Commissione con gli emendamenti votati. 
Per quanto riguarda, invece, la questione posta, in ordine alle materie sulle quali si è legiferato, sul tema delle attribuzioni tra Stato e regioni, cioè in questo caso sui temi dell'istruzione e della formazione professionale, vorrei sottolineare come la norma in esame, pur prevedendo interventi statali in questa materia, non può dirsi in conflitto con l'articolo 117 e si inserisce, invece, a nostro avviso, a pieno titolo in un modello consolidato di regionalismo cooperativo, proprio del nostro ordinamento, che si esplica nella necessaria cooperazione tra Stato e regioni.
Velocemente, Presidente. Vengo alla questione che riguarda i poteri del dirigente scolastico laddove si ravvisa in esso un eccesso di discrezionalità, un contrasto al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, un'assenza di trasparenza nelle decisioni che esso assume. Rigettiamo in pieno queste argomentazioni che poi ci riportano al principio della lesione dell'articolo 33 della Costituzione, della libertà di insegnamento, perché riteniamo che l'operato.....
Concludo, mi scusi, Presidente, ma le argomentazioni erano ampie ed esigono, ciascuna, un piccolo richiamo. Lo respingiamo decisamente perché riteniamo che nel proprio operato il dirigente scolastico non faccia altro che conformarsi ad un dettato normativo già esistente, l'articolo 25 della decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 2001, che peraltro impone al dirigente di valorizzare l'autonomia e la libertà di insegnamento.