Relatrice per la maggioranza
Data: 
Giovedì, 14 Maggio, 2015
Nome: 
Maria Coscia

A.C. 2994-A

Onorevoli colleghi ! Il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea realizza una riforma della scuola di grande respiro, lungamente discussa sia dentro che fuori le Aule del Parlamento, che rende effettiva l'autonomia delle istituzioni scolastiche. L'opera di affinamento del testo, svolta dalla VII Commissione in sede referente – dopo aver audito circa novanta soggetti protagonisti di questo strategico settore del Paese – lo ha reso più adeguato e funzionale ad una scuola proiettata verso il futuro e la piena occupazione delle giovani generazioni. Ciò è stato realizzato rispettando l'autonomia didattica dei docenti e la collegialità delle decisioni più importanti prese dalle istituzioni scolastiche, con la valorizzazione della figura del dirigente scolastico, il quale si fa promotore e garante delle attività svolte dalle singole scuole e della gestione di tutte le relative risorse umane, finanziarie, e materiali delle stesse. 
  Andando a descrivere l'articolato del provvedimento in esame, ampiamente modificato – come ricordato – nel corso dell'esame in sede referente, ricordo che questo si compone di 8 Capi, per complessivi 27 articoli (rispetto ai 24 nel testo originario). 
  Do ora conto sinteticamente del contenuto di ciascun articolo, evidenziando le modifiche più significative intervenute durante l'esame parlamentare. 
  Il Capo I del testo, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto della legge. In particolare, la nuova formulazione precisa che l'obiettivo di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 21 della legge n. 59 del 1997) è finalizzato, fra l'altro, all'innalzamento delle competenze degli studenti, alla prevenzione e al recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché alla garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell'educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si richiamano le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. 
  Il Capo II è composto dagli articoli 2-7. 
  In particolare, l'articolo 2, modificato, affida al dirigente scolastico (di cui il disegno di legge originario prevedeva un rafforzamento delle funzioni), la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali. Inoltre, confermando la novità dell'istituzione dell'organico dell'autonomia, precisa che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. Sempre in base alle modifiche intervenute durante l'esame in sede referente, il (nuovo) Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale – POF) è predisposto (già) conoscendo le risorse finanziarie e di organico disponibili (determinate con decreto, rispettivamente, ministeriale e, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, interministeriale): in conseguenza di tale novità, è eliminata la verifica da parte del Ministero sui singoli piani, ai fini della conferma delle risorse e della dotazione organica effettivamente disponibili e la conseguente, eventuale, necessità di aggiornamento degli stessi da parte delle istituzioni scolastiche, prevista dal testo originario. Ora si prevede che la proposta di Piano sia verificata dall'Ufficio scolastico regionale in termini di compatibilità economico finanziaria e (solo) gli esiti della verifica sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
  Sempre durante l'esame in sede referente è stato previsto che il Piano triennale sia rivedibile annualmente ed elaborato (non più dal dirigente scolastico, ma) dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato infine dal consiglio di circolo o di istituto. 
  Inoltre, è stato specificato che il Piano contiene – oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita – anche le stesse previsioni per il personale cosiddetto ATA. 
  L'individuazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti è finalizzata al raggiungimento di obiettivi formativi che durante l'esame in sede referente sono stati ampliati, includendovi, fra l'altro, il potenziamento dell'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano e inglese), nello spettacolo dal vivo e nella storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento. 
  L'articolo 2 reca, inoltre, disposizioni sull'insegnamento, nella scuola primaria, di inglese, musica ed educazione motoria e prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021. 
  Durante l'esame in sede referente, infine, sono stati introdotti ulteriori contenuti, relativi: all'utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell'attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive; all'istruzione degli adulti; al riconoscimento delle diverse modalità di comunicazione per l'insegnamento a studenti con disabilità; all'equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai titoli di studio universitari; all'incremento delle risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); alla efficacia degli atti adottati dal MIUR in assenza del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) nelle more della ridefinizione delle procedure per la sua rielezione. 
  L'articolo 3, modificato, prevede l'attivazione, (solo) nel 2o biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (invece che nell'intero percorso secondario di secondo grado), di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli stessi insegnamenti possono essere attivati anche da reti di scuole e possono essere individuati docenti cui affidare il coordinamento delle relative attività. 
  Inoltre, istituisce il curriculum dello studente – di cui, come previsto a seguito dell'esame in sede referente, si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze formative in ambito extrascolastico. 
  Questo articolo dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto – come previsto durante l'esame parlamentare – con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni. 
  Ulteriori contenuti, inseriti durante l'esame in sede referente, riguardano lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole secondarie e il sostegno di eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera nelle attività e nei progetti di orientamento per la prosecuzione degli studi o l'accesso al mondo del lavoro. 
  L'articolo 4, modificato, intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In particolare, esso introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei); prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché, in base alle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, all'estero – e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata. 
  Per le finalità indicate, nonché per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dell'attuazione delle stesse, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dal 2016. 
  Durante l'esame in sede referente, è stata soppressa la previsione in base alla quale, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, gli studenti potevano svolgere, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. 
  È stata, invece, prevista la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. 
  Inoltre, sono state introdotte disposizioni volte a una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. 
  In particolare è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possono concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento: questi ultimi devono essere adottati, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e, al fine di garantire agli studenti iscritti ai relativi percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, gli stessi tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni recate dalla legge. 
  Il nuovo articolo 5, poi, novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari. Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l'accesso al già previsto ruolo speciale e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. 
  Il nuovo articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS). A seguito della sua introduzione è stata soppressa, all'articolo 21 del testo iniziale (ora, articolo 23), comma 2, la lettera h), che recava una delega nella stessa materia. In particolare, l'articolo 6 riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi previsti per l'esercizio della delega, mentre per altri – anche in tal caso con alcune modifiche – prevede l'intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d'intesa con la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti riguardanti le attività di certificazione energetica degli edifici e le imprese abilitate all'esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici. 
  Il nuovo articolo 7 (ex articolo 5 del disegno di legge iniziale) prevede che il MIUR adotti il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono le attività. Durante l'esame in sede referente sono stati ricondotti agli obiettivi del Piano i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 21 (ora, 23), comma 2, lettera m), per l'esercizio di una delega (con conseguente soppressione della stessa lettera m), tra i quali la definizione delle finalità dell'identità e del profilo digitale di studenti e personale della scuola e delle relative modalità di gestione. 
  Al riguardo, la I Commissione ha segnalato, nel suo parere sul testo, l'opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 
  Lo stesso articolo 7 dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità. Durante l'esame in sede referente, in particolare, sono stati aggiunti gli enti pubblici e le Camere di commercio fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione dei laboratori ed è stato specificato che la responsabilità relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi fa capo ai soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico. 
  Per l'attuazione delle finalità indicate, nel 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. 
  Il Capo III del testo in esame è composto dagli articoli 8-15. 
  In particolare, il nuovo articolo 8 (già articolo 6 del disegno di legge, ampiamente modificato), prevede che l'organico dell'autonomia sia costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa ed assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. 
  Dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le regioni. 
  Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti. Nel corso dell'esame è stato previsto che l'ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali e sono stati indicati i criteri da seguire. È stato, inoltre, previsto che, per l'anno scolastico 2015/2016 – che rappresenta un anno di transizione – gli ambiti hanno estensione provinciale. 
  L'organico dell'autonomia è quindi ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Per l'anno scolastico 2015/2016, esso comprende l'organico di diritto, l'organico di fatto e quello per il potenziamento, che deve includere il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale. 
  Un'ulteriore novità, intervenuta durante l'esame in sede referente, riguarda la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale, sulla base di linee guida emanate dal MIUR entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico. 
  Sempre durante l'esame in sede referente è stato chiarito che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della legge, conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. È stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. 
  Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  Il nuovo articolo 9 (ex articolo 7 del testo originario, ampiamente modificato), reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti. Al riguardo, l'elemento di maggiore novità derivato dall'esame in sede referente è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il nuovo testo precisa meglio che, nel caso di più proposte di incarico, è il docente a dover optare; che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. A tal fine, si fa riferimento anche allo svolgimento di colloqui; che, l'Ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e, comunque, in caso di inerzia dei dirigenti scolastici; che l'utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possegga titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico. 
  Si conferma, inoltre, che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni. Scompare, invece, la previsione secondo cui il personale dell'organico dell'autonomia «è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili» (quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge). 
  Ulteriore novità è stata costituita dalla previsione che il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti (anziché fino a 3 docenti, come previsto dal testo originario), che lo coadiuvano. 
  Altre novità hanno riguardato gli incrementi del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e l'individuazione di alcune soluzioni in relazione a contenziosi pendenti riferiti a precedenti procedure concorsuali per dirigente scolastico. È stato, inoltre, previsto che la valutazione degli stessi dirigenti da parte del Nucleo per la valutazione (articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001) debba essere coerente con l’«incarico triennale» e con il profilo professionale del dirigente scolastico e connessa alla retribuzione di risultato. Conseguentemente, è stata soppressa la lettera d) dell'articolo 21 (ora, articolo 23), comma 2, del disegno di legge, che recava una delega al Governo in materia analoga. 
  Occorre, a questo punto, svolgere una riflessione per valutare se fissare esplicitamente in tre anni, in via legislativa, la durata degli incarichi dei dirigenti scolastici. Ricordo, infatti, che l'articolo 11 del CCNL personale Area V della Dirigenza – quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 (sottoscritto 1'11 aprile 2006), mantenuto in vita dal CCNL quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 (sottoscritto il 15 luglio 2010), ha disposto – in conformità con quanto prevede l'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che gli incarichi hanno la durata minima di 3 anni e massima di 5. 
  Il nuovo articolo 10 (articolo 8 del disegno di legge, ampiamente modificato) autorizza, anzitutto, il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale. Ai fini del piano straordinario, il numero dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa – che riguardano solo la scuola primaria e secondaria – deve essere determinato (si intenderebbe: dal MIUR) entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni dei dirigenti scolastici. 
  Inoltre, confermando (in generale) la previsione del disegno di legge secondo cui l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avverrà esclusivamente mediante concorsi pubblici, durante l'esame in sede referente è stato previsto che per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento (che non perderanno più efficacia dal 1o settembre 2015, come, invece, previsto per quelle relative alla scuola secondaria), la disposizione secondo cui l'accesso ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie citate (articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994). 
  Per lo svolgimento dei concorsi sono state modificate alcune regole. In particolare, i concorsi – che continueranno a essere per titoli ed esami – saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale. Potranno accedere alle procedure solo i candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento. 
  Conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (non vi è più, dunque, il riferimento ai «posti eventualmente disponibili»). Il numero degli idonei non vincitori non potrà superare il 10 per cento del numero dei posti banditi. Le graduatorie avranno validità al massimo triennale (con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse) e perderanno comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. 
  Sempre durante l'esame in sede referente, sono intervenute due ulteriori novità. Anzitutto, è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1o settembre 2016, ferma restando la procedura di autorizzazione (articolo 39, della legge n. 449 del 1997) degli idonei non vincitori del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. 
  Inoltre, è stata prevista l'indizione, entro il 1o ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, con previsione di attribuzione di un maggior punteggio: al titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria); al servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni. 
  Il nuovo articolo 11 (articolo 9 del disegno di legge, modificato) concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo. In sede referente è stato previsto che il dirigente scolastico – cui il testo del disegno di legge affida la valutazione del periodo – debba sentire, a tal fine, il Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 – come modificato dall'articolo 13 del testo in commento – e, conseguentemente, sono stati eliminati il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, nonché la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. I criteri della valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
  Il nuovo articolo 12 (articolo 10 del disegno di legge, modificato) prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie. 
  Il nuovo articolo 13 (articolo 11 del testo iniziale, modificato), prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti (anziché sentito il Consiglio di istituto) ed effettuando una motivata valutazione. 
  Con riferimento al Comitato, in particolare, si prevede una durata per tre anni scolastici (anziché per uno), l'ingresso di rappresentanti dei genitori e degli studenti, l'individuazione dei membri da parte del Consiglio di istituto, l'integrazione con il tutor per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova. 
  Il nuovo articolo 14 (articolo 12 del disegno di legge, modificato), relativo al termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, è stato modificato durante l'esame in sede referente prevedendo che i 36 mesi, anche non continuativi, riguardino solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. 
  Inoltre, l'articolo 14 istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
  Il nuovo articolo 15 (articolo 13 del testo iniziale, modificato) prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. 
  Durante l'esame in sede referente, inoltre, è stato confermato, anche per l'anno scolastico 2015/2016, il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998. 
  Il Capo IV è poi costituito dal nuovo articolo 16 (articolo 14 del disegno di legge, modificato), che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile. 
  Durante l'esame parlamentare è stato inoltre previsto che, con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili. 
  Conseguentemente, è stata soppressa la lettera b) dell'articolo 21 (ora, articolo 23), che reca una delega in materia di rafforzamento dell'autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche. 
  A questo proposito, occorre valutare l'opportunità di specificare che si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. 
  Il Capo V è quindi costituito dagli articoli 17-19, recanti agevolazioni fiscali. 
  In particolare il nuovo articolo 17 (articolo 15 del disegno di legge, modificato) include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF. Durante l'esame parlamentare sono state previste apposite risorse per la liquidazione del cinque per mille in favore delle istituzioni scolastiche, nella misura di 50 milioni di euro annui a partire dal 2017. 
  Il nuovo articolo 18 (articolo 16 del testo iniziale, modificato) istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per il 2015 e il 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Il credito non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 
  Il nuovo articolo 19 (già articolo 17, modificato) introduce una detrazione ai fini IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado. 
  Il Capo VI è costituito dagli articoli 20-22, riguardanti l'edilizia scolastica. 
  In particolare, il nuovo articolo 20 (articolo 18 del disegno di legge, modificato) prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, «previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni»; le proposte sono sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni; l'esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative; la stessa Commissione (sembrerebbe) «individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR». 
  Il nuovo articolo 21 (già articolo 19, modificato) prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate. Prevede, inoltre, l'accelerazione di alcune procedure, la riduzione delle sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica, nonché alcune modifiche alla disciplina dell'utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale destinata all'edilizia scolastica. 
  Durante l'esame in sede referente, in particolare, è stato aumentato (da 40) a 50 milioni di euro l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013) per la stipula, da parte delle regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM, ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui. 
  Il nuovo articolo 22 (articolo 20 del disegno di legge, modificato) prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici. 
  Il Capo VII è composto solo dall'articolo 23 (già articolo 21, modificato), che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione. Segnalo che durante l'esame in sede referente sono state soppresse – oltre le deleghe di cui già si è dato conto (autonomia scolastica, dirigenti scolastici, ITS, ausili digitali per la didattica) anche quelle concernenti la governance della scuola e gli organi collegiali. 
  Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare – a fronte della previsione del disegno di legge di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Più specificamente, il percorso si articola: in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario; nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente. 
  Altre modifiche intervenute durante l'esame in sede referente hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue; che occorre rivedere i criteri di «inserimento nei ruoli per il sostegno didattico», al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno; che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola. 
  Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è stato previsto che lo stesso sia riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali). 
  Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo. 
  È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della «creatività connessa alla sfera estetica». 
  Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata (anziché della Conferenza Stato-regioni). 
  Il Capo VIII, infine, è composto dagli articoli 24-27. 
  Il nuovo articolo 24 (già articolo 22, modificato) prevede deroghe, in particolare, in materia di pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola (in relazione all'adozione degli atti attuativi della legge) e delle Commissioni parlamentari (in relazione ai parametri per la determinazione dell'organico dell'autonomia per l'anno scolastico 2015/2016). Dispone, inoltre, che le previsioni contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla legge sono inefficaci. 
  Il nuovo articolo 25 (già articolo 23, non modificato) abroga alcune disposizioni vigenti incompatibili con le novità proposte. 
  Il nuovo articolo 26 (già articolo 24, modificato) reca disposizioni finanziarie ed in particolare la copertura finanziaria del provvedimento. 
  Il nuovo articolo 27 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  Dispone, inoltre, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Apprezzando l'impianto della predetta riforma, così come licenziata dalla VII Commissione, resto comunque in attesa delle vostre valutazioni, e dei contributi che vorranno apportare tutti i gruppi e il Governo: li ringrazio quindi tutti anticipatamente per l'impegno profuso sinora, e per le eventuali indicazioni che vorranno fornire, al fine di un eventuale ulteriore miglioramento del testo.