• 17/12/2015

Manuela Ghizzoni, sollecitata da un docente di scuola, risponde alla nota pubblicata su Orizzonte scuola

http://www.orizzontescuola.it/news/che-fine-faranno-docenti-che-non-supereranno-concorso-scuola-2016-e-come-verr-gestito-tirocinio

Nota dell'on Manuela Ghizzoni

Rispondo volentieri. Anche perché così posso replicare anche a Fabrizio Basciano, che per la stesura del suo articolo apparso sul Fatto Quotidiano non ha ritenuto - legittimamente - di interpellare qualcuno dei promotori della delega sulla nuova formazione iniziale e reclutamento dei docenti. Con il prossimo concorso saranno banditi molti posti, oltre 63000, che però non saranno sufficienti a soddisfare le attese di quanti si presenteranno per sostenerlo. Questo disallineamento è dovuto a precedenti scelte politiche sbagliate, che hanno portato alla mancata regolarità, negli anni, delle immissioni in ruolo e ad un calcolo, per eccesso, del fabbisogno ai fini della determinazione dei posti nei corsi abilitanti (si ricordi la polemica all'avvio del primo TFA, in seguito alla quale i posti vennero sensibilmente incrementati: in rete si trova ampia documentazione su questo aspetto). In realtà la forbice tra aspiranti e vincitori sarà più larga per la primaria, più stretta per la secondaria e quasi chiusa per il sostegno. Peraltro, proprio per valorizzare le competenze degli aspiranti docenti - in grandissima parte laureati magistrali o a ciclo unico e abilitati - abbiamo chiesto che non vi siano prove preselettive affidate a test, bensì prove in grado di valutare la qualità e la preparazione all'insegnamento. Per chi non vincerà uno dei posti messo a concorso, lo scenario è identico all'attuale: la sua professionalità sarà utilizzata per le supplenze, che la L. 107 riserva agli abilitati. Per quanto riguarda poi la delega sulla nuova formazione iniziale e nuovo reclutamento dei docenti, sempre la L. 107 prevede "l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo" attuattivo della delega. Per coloro i quali saranno in possesso di abilitazione, quindi, sarà disposta una disciplina specifica circa le modalità di reclutamento, verosimilmente non dissimile dall'attuale. E sarà fatta anche una valutazione per coloro i quali hanno un servizio superiore ai 36 mesi. Insomma, va redatta una disciplina transitoria tesa a valorizzare chi già si è formato e chi già lavora nella scuola. Per l'esercizio della delega sono previsti 18 mesi, da mettere a frutto per incontrare le parti sociali, le associazioni degli aspiranti docenti, le scuole, le università, gli AFAM... al fine di scrivere una buona ed equa norma, con il contributo di tutti i soggetti coinvolti. Al Ministero è già stato convocato un apposito tavolo e si sono svolte le prime audizioni. Al momento, quindi, oltre ai principi ispiratori della delega non esistono testi normativi già redatti e quanto è stato anche recentemente lanciato in rete con certezza - ad esempio la retribuzione di 300 euro - è poco più di una illazione. Mi soffermo ancora su questo aspetto. La delega in oggetto è stata modificata profondamente durante la discussione alla Camera. In quella sede è stato introdotto il percorso del concorso-corso, vale a dire un concorso nazionale "per l'assunzione a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale di docenti...". Lo scopo è quello di sostituire il TFA, fino ad ora a carico dell'aspirante docente, gli anni di precariato e l'anno di prova con un triennio di formazione, retribuito, al termine del quale c'è la conferma in ruolo. Durante la discussione in Senato, l'apprendistato è stato sostituito con "tirocinio", poiché l'apprendistato prevede un limite di età: 29 anni. Il tirocinio citato nella delega (punto 2 lettera b, comma 181) non può essere assimilato al tradizionale tirocinio (ne è la conferma l'assenza di qualsiasi riferimento normativo in questo senso). Le "Linee guida" che regolano i tirocini (e che anche Fabrizio Basciano cita), concordate tra Governo e Regioni (che hanno competenza legislativa in materia, mentre la formazione e il reclutamento dei docenti è materia esclusiva dello Stato!) confermano che questo istituto non può essere applicato al triennio di formazione successivo al concorso che prevediamo nella delega, anche se nella legge è scritto semplicemente "tirocinio". Escludendo la tipologia dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro (destinati a disoccupati, inoccupati e lavoratori in cassa integrazione), anche quella dei tirocini "formativi e di orientamento" non è applicabile, poiché essi sono rivolti a neolaureati che abbiano conseguito il titolo di studio entro e non oltre 12 mesi e la durata non può essere superiore ai sei mesi. Ecco perché il riferimento a questi tirocini è infondato.

Come emerso anche durante il seminario aperto organizzato dal PD il 19 novembre, la delega presenta questioni che andranno approfondite e chiarite (forse anche con il ricorso a nuove norme): tra queste vi è certamente la forma giuridica da attribuire al contratto triennale di formazione successivo al concorso. La volontà del legislatore è comunque quella di retribuire adeguatamente il docente vincitore di concorso che si appresta a completare, in servizio, la sua formazione per la graduale assunzione della funzione docente. Ringrazio Fabrizio Basciano per le stimolanti osservazioni che aiutano a fare chiarezza sulla delega. Con contributi come questo potremo fare una buona formazione iniziale e un buon reclutamento, a vantaggio del nostro sistema di istruzione.