• 04/08/2014

Chiara BragaRelatore per la maggioranza per l'VIII Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 91 del 2014 che reca una serie di misure urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale, l'efficientemento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

  Il decreto-legge, sostanzialmente modificato nel corso dell'iter al Senato, è stato ulteriormente modificato nel corso dell'esame alla Camera. L'esame delle Commissioni congiunte X e VIII, ancorché avvenuto in tempi particolarmente ristretti per consentirne l'approdo in Aula nella giornata di oggi secondo il calendario stabilito, ha consentito comunque di apportare significativi miglioramenti al testo, di cui renderò conto. 
  Al riguardo, vorrei ringraziare in maniera non formale l'apporto qualificato ai lavori delle Commissioni delle forze parlamentari, sia di maggioranza, che di opposizione, che ha reso possibile un confronto costruttivo con il Governo. L'ampia condivisione su alcuni passaggi emendativi ha consentito, non solo di ricondurre il testo del decreto-legge a una maggiore omogeneità e coerenza rispetto agli obiettivi propri del provvedimento, una finalità questa perseguita principalmente dagli emendamenti governativi esclusivamente soppressivi di alcuni articoli, ma anche di rafforzare l'efficacia di alcune misure particolarmente rilevanti. 
  Prima di passare a illustrare l'articolato nelle parti relative all'ambiente e all'agricoltura, lasciando poi l'illustrazione della restante parte al collega Basso della X Commissione, mi preme sottolineare come questo provvedimento si inserisca in una linea del Governo che ha fatto della ripresa economica il punto chiave della propria azione. 
  Si tratta di un provvedimento che pone al centro l'esigenza di dare una maggiore spinta alla competitività del Paese in modo che la ripresa, ancora incerta, si rafforzi e prenda vigore. Da qui, nell'esprimere ampia condivisione per le finalità perseguite nel decreto-legge, vorrei citare in particolare la misura relativa all'energia, con l'obiettivo della riduzione del 10 per cento del costo per le piccole e medie imprese, nella quale è stata ribadita la centralità delle fonti rinnovabili, sia ai fini del raggiungimento dei target europei, sia ai fini del rilancio della green economy. In questo senso, le misure a cui prima facevo accenno (lo scambio sul posto fino a 500 chilowatt, l'esenzione degli oneri di sistema fino a 20 chilowatt) sono un punto particolarmente qualificante del testo licenziato dalle Commissioni congiunte.
  Passo, quindi, a illustrare sinteticamente gli articoli in materia di agricoltura e di ambiente. I primi otto articoli del decreto-legge contengono disposizioni riferite al settore agricolo. L'articolo 1 interviene in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese agricole e dispone che l'attività di vigilanza nel settore agroalimentare sia svolta in forma coordinata evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti. L'articolo 1-bis reca una serie di semplificazioni in materia agricola. Ai sensi del comma 2 si considera assolto l'obbligo di registrazione presso l'autorità territorialmente competente in materia igienico-sanitaria qualora le imprese agricole siano in possesso, per l'esercizio dell'attività, di autorizzazioni o di nulla osta sanitari, di registrazione e di comunicazione segnalata e certificata di inizio attività. 
  I commi 6-9 dispongono la dematerializzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale di diversi registri di carico e scarico. 
  Il comma 13 reca una norma di interpretazione autentica relativa ai controlli sanitari ufficiali, mentre il comma 14 consente alle organizzazioni professionali agricole ed agro-meccaniche, comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole – come è stato specificato nel corso dell'esame delle Commissioni – di attivare procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione inerente la proprietà delle macchine agricole. 
  Durante l'esame delle Commissioni è stato soppresso il comma 21 dell'articolo 1-bis, che elimina la necessità dell'apposita abilitazione alla guida per i soggetti che siano titolari, da almeno due anni, di una patente A1, o B1, ovvero C1. 
  L'articolo 1-ter prevede l'istituzione di un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura. 
  L'articolo 2, in prevalenza di modifica in più punti della legge del 20 febbraio 2006, n. 82, contiene norme per l'attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino, modificando, inoltre, la disciplina relativa all'utilizzo delle denominazioni di origine controllata, di origine qualificata e di IGT. 
  L'articolo 3, comma 1, riconosce una specifica disciplina per la concessione di un credito d'imposta per le imprese per le spese destinate a nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture informatiche per il potenziamento del commercio elettronico. Nel corso dell'esame delle Commissioni è stato aggiunto un nuovo comma 4-bis, che dispone che i crediti d'imposta sopra commentati per le imprese diverse dalle piccole e medie si applicano nei limiti previsti dai regolamenti sugli aiuti de minimis per l'agricoltura e per la pesca. 
  I commi da 7 a 9 dell'articolo 3 recano disposizioni volte a sbloccare l'attuazione della legge sull'etichettatura, mentre il comma 10 include, tra le finalità del fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, quelle legate all'efficientamento della filiera e della produzione e dell'erogazione. 
  L'articolo 6-bis dispone che le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica. 
  Il comma 2 stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti ai contratti di rete possano accedere prioritariamente alle risorse previste per i programmi di sviluppo rurale, regionale e nazionale e nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei. 
  L'articolo 7 riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni una detrazione del 19 per cento delle spese per i canoni di affitto dei terreni agricoli. 
  Ulteriori norme in materia di fiscalità agricole sono recate dai commi 3 e 4 e recano misure di carattere fiscale. 
  L'articolo 7-bis interviene riformando gli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli, mentre l'articolo 7-terintrodotto al Senato, è stato soppresso durante l'esame delle Commissioni, così come l'articolo 7-quater
  L'articolo 8 reca un incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, a decorrere dall'anno 2018. 
  L'articolo 16, ai commi da 1 a 3-bis, contiene interventi di adeguamento dell'ordinamento ai rilievi mossi, a livello europeo, alla normativa interna relativa alla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.
  Passo ora a dare conto delle principali disposizioni in materia ambientale, sulle quali hanno inciso alcune modifiche approvate dalle Commissioni riunite. Si tratta di norme che recano misure che vanno a modificare la disciplina in materia di rifiuti, bonifiche, aree protette, contrasto al dissesto idrogeologico, solo per citare i principali ambiti su cui intervengono tali norme. 
  L'articolo 10 reca, dai commi 1 a 7, nonché ai commi 9, 11 e 13, una serie di disposizioni che intervengono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Si tratta di una serie di norme importanti in una materia sulla quale, da sempre, la Commissione ambiente ha posto particolare attenzione, unitamente a quest'Aula, anche con un'intensa attività conoscitiva e di indirizzo. 
  L'assoluta priorità di questo tema è tragicamente confermata dall'evento che ha sconvolto il Veneto e l'intero Paese proprio nei giorni scorsi: l'alluvione, causata da un eccezionale evento meteorologico, a Refrontolo, che ha sconvolto la comunità, causando la perdita di vite umane. Nell'esprimere solidarietà e vicinanza, ritengo di tutta l'Aula, per questa ennesima tragedia, la riconoscenza alla Protezione civile e ai volontari che hanno soccorso le persone coinvolte, è nostro dovere riaffermare con ancora più forza l'urgente necessità di dare risposte efficaci ad una condizione di fragilità strutturale del Paese. Sappiamo come la prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione di un territorio italiano in cui l'82 per cento dei comuni si trova ad elevato rischio idrogeologico, rappresenti la prima e più importante opera pubblica da realizzare, superando lentezze burocratiche, l'inefficacia di un sistema di programmazione degli interventi e spesso anche di gestione di risorse economiche già disponibili, ma inutilizzate. 
  In questo senso la costituzione dell'unità di missione Italia Sicura presso la Presidenza del Consiglio è il segno di un'assunzione in carico, per la prima volta ai massimi livelli di Governo, della centralità delle politiche di contrasto al dissesto idrogeologico. La pronta ricognizione delle risorse incagliate nei bilanci di Stato e regioni, 2,4 miliardi di euro, lo sblocco immediato di oltre 570 cantieri sono il primo passo di un'azione coordinata e immediatamente operativa che si vuole costruire con le regioni e gli altri soggetti istituzionalmente competenti. 
  Anche in questo provvedimento sono contenute norme funzionali a rendere più efficaci le politiche di prevenzione. Si prevede, in primo luogo, l'immediato subentro dei presidenti delle regioni nelle funzioni di commissari straordinari delegati nella titolarità delle relative contabilità speciali; la possibilità per i presidenti di regione di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune funzioni; la sostituzione di tutti i visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi più urgenti di messa in sicurezza del territorio; la fissazione di un termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio che evitino il protrarsi infinito di lavori urgenti e mai realizzati. 
  Durante l'esame delle Commissioni è stato inserito il comma 2-bis all'articolo 10 che prevede, nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, la cessazione di funzioni commissariali eventualmente conferite allo stesso presidente con specifici provvedimenti legislativi. Qualora in assenza di normative di settore o di previsioni contenute nello statuto regionale non ci siano modalità specifiche di sostituzione viene prevista la nomina di un nuovo commissario che opera fino all'insediamento del nuovo presidente. 
  Altre disposizioni all'articolo 10 prevedono la possibilità di stipulare convenzioni con i conduttori di aziende agricole per la realizzazione di opere di pubblica utilità, l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS della parte dei piani di gestione del rischio alluvioni, la proroga del termine entro cui pubblicare i piani di gestione del rischio alluvioni da parte delle Autorità di bacino, lo stanziamento di risorse finanziarie nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nel territorio della regione Liguria. 
  Il comma 12 dell'articolo 10 modifica talune disposizioni del decreto-legge n. 136 del 2013 volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta interessato dal fenomeno degli roghi di rifiuti tossici denominato Terra dei fuochi. Il comma 12-bis modifica lo stesso decreto-legge al fine di consentire l'interconnessione diretta al Sistri da parte del Corpo forestale dello Stato al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. 
  L'articolo 11 reca misure volte a promuovere intese e accordi per la conservazione di specie di particolare interesse a rischio di estinzione, norme concernenti il controllo delle specie alloctone e l'inserimento delle nutrie tra le specie non tutelate, mentre il comma 6 modifica la disciplina per l'adozione delle linee guida finalizzate a consentire la misurazione e il rilevamento dei livelli di esposizione alle emissioni elettromagnetiche. Al riguardo, questo comma è stato modificato durante l'esame delle Commissioni riunite al fine di prevedere che le linee guida siano adottate con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non con decreti dirigenziali, modificando l'iter di emanazione e prevedendo che vengano adottati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. 
  Il comma 2-bis dell'articolo 11 dispone l'entrata in vigore, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto-legge n. 2 del 2012 per la commercializzazione di sacchi per l'asporto merci monouso realizzati con polimeri non conformi alla normativa armonizzata UNI EN 13432:2002, nonché di shopper riutilizzabili non conformi alle caratteristiche di spessore di materiale riciclato stabilite dal decreto interministeriale del 18 marzo 2003. 
  I commi 7, 8 e 10 recano disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzati a superare talune problematiche applicative nella normativa vigente. 
  Segnalo che l'articolo 12 interviene sulla composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, riducendo il numero dei componenti e incidendo sui requisiti di nomina, mentre il comma 4-bis del medesimo articolo prevede che le autorità ambientali componenti la rete nazionale cooperino sistematicamente con i soggetti responsabili delle politiche di coesione. 
  Durante l'esame delle Commissioni sono stati soppressi alcuni articoli aggiunti al Senato volti a dettare una nuova disciplina in materia di requisiti acustici passivi degli edifici. 
  L'articolo 13 reca, invece, una serie di disposizioni molto importanti che riguardano la disciplina in materia di bonifiche e di rifiuti. In particolare, il comma 1 introduce una procedura semplificata, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione degli interventi di bonifica dei siti contaminati finalizzati a ridurre la contaminazione a livelli non superiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. 
  Nel corso dell'esame delle Commissioni riunite sono stati soppressi gli articoli 242-ter e 242-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplinavano la considerazione nelle attività di bonifica dei valori di fondo e il censimento e la mappatura di tali valori esistenti nei suoli secondo un'indicazione di maggiore precauzione ambientale. 
  Durante l'esame presso le Commissioni riunite sono stati soppressi i commi 3-bis e 3-ter, che contenevano una serie di modifiche alla disciplina relativa alla caratterizzazione e alla bonifica delle matrici materiali di riporto. Il comma 4-ter dell'articolo 13 contiene norme relative all'utilizzo di materie prime secondarie per recuperi ambientali. I commi 5 e 6 modificano la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. Durante l'esame presso le Commissioni riunite tale disciplina è stata modificata, al fine di prevedere che i limiti delle sostanze inquinanti da considerare ai fini della messa in sicurezza e della bonifica non siano solo quelli relativi ai siti ad uso commerciale ed industriale ma anche quelli per i siti ad uso verde pubblico e privato residenziale, sulla base di valutazioni che tengano conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno dell'area.
  La lettera b-bis) del comma 5 elenca i principi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se il rifiuto è da considerarsi pericoloso o non pericoloso. Nel corso dell'esame delle Commissioni è stato specificato che la nuova disciplina si applica decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. L'articolo 13, infine, al comma 7, contiene una deroga ai limiti di emissione per gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA nel rispetto dei limiti fissati a livello europeo, così come è stato ulteriormente precisato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite. I commi 8 e 9 sono volti, rispettivamente, alla definizione di un'apposita categoria di lavorazioni specificamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari, e alla destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione anche al finanziamento di interventi riguardanti la bonifica dei siti contenenti amianto. 
  L'articolo 14 reca una serie di disposizioni rilevanti in materia di rifiuti, anche al fine di fronteggiare alcune situazioni di criticità in atto nel territorio nazionale. In particolare, segnalo il comma 1, che introduce una speciale disciplina per l'adozione, nella regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, e l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della gestione da parte dei comuni e della regione Campania delle attività di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti, smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata. Il comma 3-bis differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale, per le esigenze della regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio della regione, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale sono autorizzati ad aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento fino all'8 per cento. Il comma 2 dell'articolo 14 detta norme importanti riguardo al Sistri. Vengono disciplinate, infatti, le modalità per l'adozione di un intervento di semplificazione del sistema, mentre il comma 2-bis fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistri, disponendo nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento di una nuova concessione del servizio medesimo. Viene altresì disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio. Un'ulteriore norma rilevante, la cui tematica è stata oggetto di trattazione anche presso la Commissione ambiente della Camera, è quella relativa alla lettera b) del comma 8 modificata nel corso dell'esame al Senato, che considera pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso, alle condizioni fissate dalla norma. 
  Durante l'esame delle Commissioni la disposizione è stata modificata, al fine di precisare che la disposizione si applica ai soli materiali vegetali, e integrata al fine di consentire ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale qualora sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e dalla combustione possano derivare rischi per la pubblica salute e l'incolumità, con particolare riguardo al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili. 
  La norma del comma 8 esclude, per l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale, anche derivante da verde pubblico, l'applicazione delle sanzioni riguardanti la combustione illecita di rifiuti. Segnalo, inoltre, il comma 8-bis, che interviene sulla tenuta dei registri di carico e scarico in materia di tracciabilità dei rifiuti e, infine, avviandomi alla conclusione Presidente, il riferimento agli articoli 15, 15-bis, 16 e 17 di recepimento di obblighi comunitari. 
  L'articolo 15 in materia di valutazione di impatto ambientale; la soppressione dell'articolo 15-bis che demandava ad un decreto ministeriale l'adozione di misure necessarie a semplificare le operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione di rifiuti da imballaggio. Mentre l'articolo 16 modifica la disciplina nazionale per la costituzione di una infrastruttura per l'informazione territoriale dell'Unione europea. L'articolo 17 interviene sulla disciplina per la salvaguardia ambientale. 
  Tutti questi articoli, che ho citato in chiusura, recano disposizioni coincidenti con norme contenute nel disegno di legge europea 2013-bis e anticipano di fatto la vigenza di tali norme in recepimento della normativa comunitaria.
  

Lorenzo BassoRelatore per la maggioranza per la X Commissione. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge che ci stiamo apprestando a discutere contiene le misure per il settore agricolo e la tutela ambientale appena ricordate dall'onorevole Braga ed anche altre numerose misure, che mi appresto ad illustrarvi, per l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, per il rilancio e lo sviluppo delle imprese, nonché per il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. 
  La mia relazione si concentrerà sulle disposizioni di competenza della X e della VI Commissione e cercherò di evidenziare solo gli aspetti principali di questo provvedimento che si presenta molto ricco e articolato chiedendo fin d'ora a lei, signor Presidente, di consentirmi di consegnare agli uffici il testo completo della relazione perché sia pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna. 
  Desidero iniziare illustrando le misure concernenti l'efficientamento energetico che introducono la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido e universitari nonché degli edifici dell'alta formazione artistica. Durante l'esame presso le Commissioni riunite abbiamo apportato le modifiche necessarie al fine di ampliare la possibilità di finanziamenti a tasso agevolato ai progetti di investimento e abbiamo, inoltre, previsto che il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica sia assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri anche mediante una apposita struttura di missione. 
  L'obiettivo di incrementare la competitività del tessuto produttivo è stato poi il filo conduttore di tutta una serie di misure a favore delle imprese. L'articolo 17-bis contiene norme volte ad ampliare la base imponibile delle società cooperative di consumo e i loro consorzi e delle banche di credito cooperativo. Sono previste, inoltre, misure volte a migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali. L'articolo 18 attribuisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015, ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, un credito di imposta nella misura del 15 per cento delle spese per investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali. Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, la cosiddetta nuova legge Sabatini. 
  L'obiettivo è quello di accelerare la concessione di finanziamenti agevolati semplificando l'accesso al Fondo centrale di garanzia tramite l'attribuzione direttamente agli intermediari finanziari richiedenti la garanzia della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa. 
  L'articolo 19 prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE) con una maggiorazione del 40 per cento per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. Il rafforzamento dell'ACE, per le imprese che decidono di quotarsi, è volto ad agevolare il finanziamento mediante il capitale proprio attraverso un sussidio di natura fiscale. L'articolo 19-bis interviene in materia di semplificazione delle procedure di attestazione della sussistenza dei requisiti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, tramite l'ampliamento delle facoltà e il potenziamento dell'efficienza delle Agenzie per le imprese. 
  L'articolo 20 apporta modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, finalizzate a favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie. Inoltre, sempre l'articolo 20 reca una serie di modifiche migliorative alle disposizioni del codice civile in materia di società. 
  L'articolo 21 reca modifiche al regime fiscale di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie. Durante l'esame presso le Commissione riunite – mi preme evidenziarlo – è stato soppresso il comma 2-bis dell'articolo 21, quello che esentava le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari quotati dall'applicazione delle norme in tema di compensi massimi per gli amministratori. 
  L'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire le concessioni di credito alle imprese. Le misure contenute nell'articolo 22-quinquies riproducono invece le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, che contiene misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, cosiddetto «piano ambientale», per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. In sostanza, l'articolo affronta il complesso tema del futuro del colosso siderurgico italiano, dedicandosi principalmente al «prestito ponte» che sarà funzionale all'attuazione delle misure di tutela ambientale e sanitaria. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale e all'esercizio dell'impresa, e a disciplinare la tempistica per l'attuazione del cosiddetto «piano ambientale» e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano. 
  Una serie di interventi significativi sono poi adottati nel settore energetico. Il filo conduttore delle disposizioni più rilevanti è l'individuazione di misure di risparmio sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche a favore delle piccole e medie imprese. L'articolo 23 individua le PMI come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche derivanti dalle misure contenute negli articoli dal 24 al 30 del decreto-legge in esame e dalle disposizioni del decreto-legge n. 145 del 2013, il «destinazione Italia», che ha previsto, con il cosiddetto «spalma incentivi volontario», la facoltà di diluire in un periodo più lungo gli incentivi per le fonti rinnovabili. L'agevolazione per le piccole e medie imprese consiste nella riduzione delle tariffe elettriche che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per l'impresa a forte consumo di energia. L'obiettivo è quello di pervenire a regime ad un risparmio in bolletta pari a circa il 10 per cento del costo attuale per le PMI. 
  Fra i numerosi interventi adottati per raggiungere questo obiettivo cito quello previsto dall'articolo 29, che limita l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana Spa ai soli consumi relativi al servizio di trasporto ferroviario universale e al trasporto ferroviario delle merci. Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite infatti è stato ripristinato a tutto il settore del trasporto merci, e quindi non più solo a quello transfrontaliero, il beneficio delle tariffe elettriche agevolate. A partire dal 2015 invece gli altri tipi di trasporto, come ad esempio l'alta velocità, dovranno pagare l'energia elettrica secondo i costi effettivi del servizio. Per il servizio ferroviario universale e il trasporto ferroviario delle merci vige il divieto di traslazione sui prezzi, mentre per gli altri tipi di trasporto è stato introdotto al Senato un criterio di gradualità per tale traslazione. 
  Sono inoltre state introdotte con l'articolo 30 una serie di semplificazioni amministrative riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di unità di micro-cogenerazione. Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato inoltre introdotto un comma in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici. Al riguardo si prevede l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 chilowatt e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale. Ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni, è rimessa l'individuazione delle modalità applicative della disposizione introdotta. Per finire, segnalo anche disposizioni volte a rafforzare le esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese, relativamente ad operazioni effettuate nei settori strategici, ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove possano costituire, in termini di livelli occupazionali o di fatturato, un rilancio per il sistema economico e produttivo del Paese. 
  Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Abbiamo cercato, nel lavoro delle Commissioni congiunte ambiente e attività produttive – vorrei dirlo ringraziando tutti i colleghi – di compiere il compito che ci eravamo preposti e, cioè, di asciugare il testo, modificandolo il meno possibile per rispetto al grande lavoro fatto dai colleghi del Senato ma provando, comunque, a migliorarlo, ove è possibile, ascoltando le istanze che ci giungevano dai cittadini e dalle moltissime categorie interessate da questo provvedimento. Abbiamo cercato di renderlo un testo più snello, più efficace e più capace di incidere nel tessuto produttivo del Paese, per rendere le nostre imprese più forti e più competitive nello scenario economico internazionale. 
  Voglio ringraziare, oltre ai colleghi delle Commissioni attività produttive ed ambiente ed ai loro presidenti, che ci hanno costantemente supportato, anche tutti gli uffici che a questo lavoro hanno collaborato, impegnando anche ore serali e giorni festivi per rispettare gli strettissimi tempi che ci sono stati assegnati. 
  Ovviamente, un decreto-legge che spaziava su così tanti argomenti ha creato una certa difficoltà nell'azione di coordinamento degli emendamenti. Molti miglioramenti sono avvenuti durante il lavoro svolto dai commissari, con il contributo attivo del Governo. Permettetemi, quindi, di ringraziare l'impegno e la presenza costante del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, della sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo, e del Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto. 
  Un ringraziamento particolare al Viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, che non si è mai sottratto al confronto, né con la maggioranza né, tanto meno, con l'opposizione durante tutto il lavoro preparatorio e di Commissione. Un confronto con i gruppi di opposizione che è stato molto franco, ma sempre nel merito delle questioni. Un ringraziamento particolare va, quindi, anche a loro, per avere scelto di non fare ricorso a inutili e logoranti tattiche ostruzionistiche, ma di avere accettato il terreno del confronto, tramutatosi qualche volta anche in scontro, ma sempre sul merito dei molti temi concreti contenuti in questo provvedimento. 
  Concludo, signor Presidente, dicendo che oggi possiamo offrire al dibattito parlamentare un buon testo, migliorato ma non stravolto rispetto a quello inviatoci dal Senato. Un provvedimento che mette in campo misure importanti su alcuni fronti strategici per provare a semplificare, sostenere ed innovare il sistema Paese. Agricoltura, ambiente, energia, imprese piccole e medie sono, infatti, facce della stessa medaglia: uno sviluppo sostenibile, equilibrato ed inclusivo, in grado, da un lato, di rimettere in moto un'economia in crisi da molto tempo e, dall'altro, di indicare la sostenibilità come paradigma nel quale collocare le scelte sullo sviluppo futuro. 
  Se l'Aula deciderà di approvare il testo che abbiamo qui sommariamente illustrato, doterà il nostro Paese di nuovi strumenti, utili ed efficaci per la competitività del sistema economico ed imprenditoriale italiano, che ci consentiranno di affrontare, con maggiore forza e con rinnovata fiducia, le complesse sfide economiche e sociali che ci attendono nel prossimo futuro.