• 03/02/2015

Via libera alla Camera al decreto legislativo sulla tenuità del fatto, la commissione Giustizia oggi ha approvato il parere favorevole messo a punto dal relatore, David Ermini. Il decreto, nell’ambito dei reati con pena massima fino a 5 anni o esclusivamente pecuniaria, consente di non punire i comportamenti occasionali e di scarsa gravità. La decisione spetterà, comunque, sempre al giudice, che dovrà tenere in debito conto anche l’eventuale opposizione della vittima. L’assoluzione per tenuità del fatto non pregiudica il risarcimento del danno in sede civile.

La commissione Giustizia, nel parere approvato oggi, ha però posto alcune condizioni restrittive, nel senso che non ci potrà mai essere tenuità del fatto di fronte a reati connotati da motivi abietti o futili, sevizie o crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali e ai danni di persone (anche per età) indifese. E non ci potrà essere tenuità nemmeno se c’è recidiva semplice o condotte abituali e reiterate o addirittura (come nell’omicidio colposo) se l’esito è la morte. Il giudice, poi, dovrà rigorosamente attenersi ai criteri fissati dall’articolo 133 del codice penale nel valutare la gravità del reato.

“Su questo decreto – spiega Donatella Ferranti – si è fatta una propaganda allarmistica del tutto infondata e strumentale, in realtà non ha nulla a che fare con la depenalizzazione o l’impunità di delitti gravi. I reati di allarme sociale, dallo stalking alle truffe reiterate ai pensionati, dai maltrattamenti in famiglia al furto aggravato o ai maltrattamenti di animali, continueranno a essere perseguiti e puniti. Anzi, proprio perché l’archiviazione per particolare tenuità del fatto consentirà di non disperdere energie e risorse in processi su fatti minimi, gli uffici giudiziari – sottolinea la presidente della commissione Giustizia – potranno concentrarsi sui delitti che mettono davvero a repentaglio la sicurezza dei cittadini per arrivare in tempi ragionevoli alla pronuncia di sentenze di merito senza incorrere nella tagliola della prescrizione”.