• 29/10/2015

Cambia il codice penale

“L'operatore sanitario che, per imperizia, provoca la morte o la lesione personale della persona assistita, risponderà dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave". Lo annuncia Federico Gelli, deputato del Pd componente della commissione Affari sociali e relatore al Ddl sulla responsabilità professionale. Questa novità contenuta nel comma 2 dell’articolo 6 del Ddl prevede la modifica al codice penale con l’introduzione dell’articolo 590-ter ed è stata possibile dopo un lungo approfondimento che ha coinvolto anche il Ministero della Giustizia.

"Nel Decreto Balduzzi, infatti - spiega Gelli - si faceva un riferimento molto generico alla colpa, mentre nella nuova proposta di articolo 6, viene stabilito che se l’operatore sanitario, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita, risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. In attesa che queste linee guida vengano emanate da società scientifiche riconosciute con apposito decreto dal ministero della Salute, è stata inserita una norma transitoria che, per evitare vuoti normativi, prevede l'applicazione della legge Balduzzi. Infine - conclude Gelli - all’articolo 7, la responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina, e l'esclusione dalla responsabilità extracontrattuale per i libero professionisti”.