• 23/03/2015

Evita rischi di denunce strumentali o sovrapposizioni con altri reati  

“Il testo all’esame dell’Aula puntualizza i presupposti per l’esistenza del reato di tortura recependo quasi letteralmente le indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 1984”. Lo dice il relatore del provvedimento, il democratico Franco Vazio, il quale spiega che “dopo un esame approfondito dalle numerose audizioni, abbiamo voluto introdurre elementi per definire in maniera specifica il reato commesso dal pubblico ufficiale e individuare con più puntualità gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta per evitare denunce strumentali e sovrapposizioni con altri delitti già puniti dal codice penale”. “La norma è dunque molto rigorosa e, in sintesi, prevede che potrà essere incriminato del reato di tortura chi, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, cagiona intenzionalmente a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere informazioni o dichiarazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. E, se a torturare sarà un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, scatta la pena fino a 12 anni. Raddoppiati, infine, i termini di prescrizione”. “Nel complesso – dice Vazio – è un buon testo che speriamo possa rapidamente diventare legge”.