26/10/2015
Emanuele Fiano
Verini, Campana, Roberta Agostini, Bersani, Cuperlo, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari,Gasparini, Giachetti, Giorgis, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Piccione, Pollastrini, Richetti,Francesco Sanna, Amoddio, Bazoli, Berretta, Ermini, Ferranti, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Zan».
1-01035

La Camera, 
premesso che: 
i quotidiani, drammatici, fatti di cronaca degli ultimi mesi, e contestualmente i dati riportati da centri studi e di analisi nel settore dei flussi migratori, hanno concordemente messo in luce come quella che fino ad ora è stata considerata come un'eccezionale ondata migratoria è in realtà destinata non solo a consolidarsi nei numeri e nei flussi, ma anche a trasformarsi da evento a carattere emergenziale in un avvenimento che sarà costante per molti anni a venire; 
del resto, la stessa Europa, anche sotto la spinta determinante del Governo, sembra aver accettato la dimensione duratura, e chiaramente sovra-nazionale, dei flussi migratori in atto, e la conseguente necessità di trovare una soluzione unitaria che, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa europea, consenta di dare una risposta adeguata all'arrivo sul suolo dei Paesi europei di questo grande numero di richiedenti protezione internazionale; 
l'Italia certamente ha fatto, e sta facendo, la sua parte sia sul piano emergenziale, fornendo un'assistenza il più possibile dignitosa nel momento di primo arrivo nel nostro Paese, sia attraverso l'adozione di provvedimenti normativi che hanno consentito di migliorare l'efficienza della macchina amministrativa; 
è opportuno ricordare che il decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, ha introdotto procedure più snelle per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, in particolare, che l'audizione del richiedente asilo avvenga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la commissione si pronunci entro 3 giorni dalla conclusione del colloquio; al fine di velocizzare le procedure il decreto-legge sopra richiamato ha poi previsto che il colloquio possa avvenire davanti ad un solo membro della commissione, pur restando poi la decisione finale a carattere collegiale; 
è stato, inoltre, previsto un deciso ampliamento del numero delle commissioni territoriali che sono aumentate fino a 20, e con possibilità di un ulteriore aumento fino a 30, in presenza di un afflusso di richieste molto elevato per l'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale; 
tali misure hanno consentito una netta riduzione dei tempi necessari a vagliare le domande di asilo, ponendo così l'Italia finalmente in linea con il tempo medio necessario all'esame di tali domande negli altri Paesi europei, anche alla luce del fatto che le direttive dell'Unione europea impongono che si proceda al colloquio con il richiedente, prescindendo dalla sede amministrativa o giudiziaria; 
altrettanto importante è stato l'articolo 18-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha previsto un piano straordinario di applicazioni extra-distrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione; 
con questa norma è stata dunque data la possibilità al Consiglio superiore della magistratura di distaccare fino a 20 magistrati – per un periodo di 18 mesi, rinnovabile – presso gli uffici giudiziari più esposti all'emergenza migratoria; 
il procedimento giurisdizionale, che può essere attivato in esito alle decisioni della commissione, si svolge secondo le regole del rito sommario di cognizione e si conclude con ordinanza; 
in forza della normativa vigente, e per una più efficace tutela del soggetto richiedente la protezione internazionale, il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo del provvedimento della commissione, fatta eccezione per alcuni casi tipizzati; secondo quanto poi statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il regime ordinario di onere della prova è significativamente attenuato per l'esigenza di una maggiore protezione del diritto che viene in rilievo; 
tuttavia, non c’è dubbio che gli ingenti flussi in arrivo impongono non solo all'Europa ma anche all'Italia un'ulteriore sforzo in termini economici e di personale qualificato atti a garantire una gestione adeguata del fenomeno in atto, per ridurre il più possibile il tempo di esame delle domande di asilo, al fine di ottenere quanto prima certezza giuridica sullo status dei richiedenti protezione internazionale, riconoscendo loro questo diritto laddove ne sussistano le condizioni, ed effettuando i rimpatri volontari ed assistiti, o i respingimenti, laddove tali condizioni non sussistano; 
ad esempio, destano preoccupazione i tempi di esame ancora troppo lunghi da parte della giurisdizione ordinaria, che, già ingolfata dagli ordinari provvedimenti, si è ritrovata ulteriormente gravata dal forte incremento negli ultimi mesi del numero dei ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della commissione territoriale competente; 
in occasione dell'approvazione della legge n. 154 del 2014, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», il Parlamento ha approvato una delega al Governo per l'adozione delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori meccanismi atti a velocizzare tutte le procedure relative all'esame delle domande inerenti al riconoscimento dello status e all'accoglienza dei rifugiati per la parte relativa alle commissioni territoriali, anche valutando l'opportunità di un ulteriore potenziamento delle commissioni territoriali competenti ovvero delle sedi giudiziarie maggiormente esposte; 
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per istituire presso alcuni tribunali sezioni specializzate per i procedimenti di protezione internazionale, sulla falsariga di quanto recentemente è stato fatto con la creazione del cosiddetto tribunale dell'impresa;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per una formazione specifica, sia del personale delle commissioni territoriali, sia dei magistrati ordinari, con un fattivo coinvolgimento della Scuola superiore della magistratura in merito alle problematiche peculiari e ai presupposti inerenti a questo specifico settore, anche prevedendo un costante aggiornamento sulla normativa europea; 
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per introdurre ulteriori fattori di semplificazione dei procedimenti giurisdizionali, magari con l'eliminazione del contraddittorio di udienza, sul modello del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e l'attribuzione al giudice del potere-dovere di valutare se disporre l'udienza per l'audizione del richiedente, ove ricorrano esigenze specifiche e peculiari, o per l'acquisizione di indispensabili elementi di prova, e con la riduzione a tre, rispetto agli attuali sei mesi, del termine di durata del procedimento, oltre che con una decisa compressione dell'ambito del giudizio di appello; 
a valutare l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro in occasione della predisposizione dello schema di decreto legislativo delegato per l'adozione di un testo unico che garantisca il coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti e dei diversi livelli istituzionali interessati. 
 

Seduta del 28 ottobre 2015

Dichiarazione di voto di Emanuele Fiano