23/06/2016
Gianluca Benamati
Montroni, Arlotti, Gnecchi, Vico, Capone, Senaldi, Taranto, Amato, Becattini, La Marca, Bargero, Basso, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Impegno, Martella, Peluffo, Tentori,Bazoli, Dell'Aringa, Borghi, Bergonzi, Cova, De Maria, Antezza, Amoddio, Fanucci, Fabbri,Tartaglione
2-01401

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che: 
nel settore tessile e della moda, l'investimento realizzato dalle imprese finali per lo studio, ideazione e realizzazione delle collezioni (il cosiddetto «Campionario») è rilevante e, per citare alcuni dati dell'Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, nel 2013 si è attestato su cifre che arrivano al 6,6 per cento del fatturato delle imprese del distretto; 
sempre secondo l'Osservatorio, l'incidenza di questo costo sarebbe proporzionalmente più elevata nelle imprese di piccole dimensioni, dove supera il 9 per cento del fatturato, mentre nelle imprese finali di maggiori dimensioni si posiziona sul 4,9 per cento; 
l'investimento che ogni anno le imprese finali devono sostenere per l'attività di ideazione e realizzazione dei campionari rappresenta quindi un costo molto significativo, tenendo conto della necessità di progettare sempre nuovi modelli ad ogni stagione di vendita; 
l'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito una misura fiscale, generica, di vantaggio in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: l'intervento di sostegno si sostanzia in un contributo, concesso nella forma di credito d'imposta, pari al 10 per cento dei costi sostenuti elevato al 15 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. I costi agevolabili non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta; 
l'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha successivamente modificato l'intervento di sostegno, elevando al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta; 
l'Agenzia delle entrate, con la circolare 46/E del 13 giugno 2008, in ordine all'individuazione delle attività rientranti nell'agevolazione, con particolare riferimento al campionario del settore tessile, abbigliamento e calzature, ha affermato che: «fermo restando il carattere automatico del credito d'imposta in esame, l'ulteriore indagine riguardante la effettiva riconducibilità di specifiche attività aziendali (quali, ad esempio, la realizzazione di un dato campionario da parte di un'azienda del settore tessile, lo sviluppo di una data molecola da parte di un'azienda nel settore chimico-farmaceutico) od una delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, si ritiene comporti “valutazioni di carattere tecnico” che, come si desume dall'articolo 6 del decreto ricerca, involgono la competenza del Ministero dello sviluppo economico»; 
nell'aprile 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato la circolare interpretativa n. 46586 sull'applicazione dell'agevolazione del credito di imposta alla ricerca ed allo sviluppo alla attività del tessile e della moda nella quale si esplicitava, tra l'altro, che il credito d'imposta era previsto nella misura del 15 per cento, elevabile al 20 per cento per i costi riferiti a contratti stipulati con università e enti pubblici di ricerca e che i costi ammissibili erano il lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni), le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le attrezzature tecniche specifiche (computer e softwarededicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi; 
l'articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ha previsto un'agevolazione, sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzate alla realizzazione di campionari (cosiddetto «bonus campionari»), a favore delle imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007; 
l'attività di studio, ideazione e realizzazione delle collezioni da parte delle imprese dell'abbigliamento, è stata riconosciuta anche dall'agenzia delle entrate in occasione del richiamatobonus campionari, attivato nel 2011, come un'attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo poiché la funzione di ricerca e sviluppo svolta dalle imprese di abbigliamento si concretizza nell'attività di ricerca e ideazione stilistica dei prodotti e nella realizzazione dei prototipi che ad ogni stagione vede impegnate le risorse creative in tecniche interne alle imprese finali e le risorse esterne, rappresentate dagli stilisti che operano in qualità di consulenti e dalle imprese di subfornitura che collaborano attivamente allo studio e realizzazione dei prototipi: realizzando prodotti legati all'evoluzione della moda, le imprese finali propongono, ad ogni stagione, nuovi modelli. L'attività di ricerca e sviluppo richiede, di conseguenza, notevoli risorse e assume una valenza strategica nel determinare il successo dell'impresa; 
con l'introduzione di un credito di imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel «decreto destinazione Italia» del dicembre 2013, il legislatore è tornato a promuovere l'innovazione attraverso lo strumento dell'incentivo fiscale: la misura introdotta nel 2013, che, però, non ha trovato attuazione per mancanza di copertura finanziaria, è stata poi modificata dalla legge di stabilità per il 2015 con l'obiettivo di renderla più efficace nell'incentivare sia gli investimenti sia l'occupazione di personale con un profilo professionale qualificato, fermo restando il cambiamento della logica di calcolo dell'agevolazione da volumetrica ad incrementale; 
l'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha integralmente sostituito l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, con il quale è stato introdotto il credito di imposta per attività di ricerca in sviluppo, rinviando, nel comma 14, ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione delle disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; 
tra i costi ammissibili al credito d'imposta, nel rispetto di quanto contenuto nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del dicembre 2013 ed elencati nell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 sono elencati: 
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, che sia dipendente dell'impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali o in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa; 
b) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Sono agevolabili i costi, di competenza del periodo di imposta, relativi ai beni materiali ammortizzabili, diversi dai terreni e dai fabbricati – sia in proprietà che in uso – abitualmente impiegati dall'impresa nelle attività di ricerca e sviluppo in relazione al tempo di effettivo impiego in tali attività; 
c) le spese relative alla ricerca extra muros ossia spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Sono escluse le spese relative alle commesse affidate alle società del gruppo ed i costi derivanti da commesse con imprese controllate dalla medesima persona fisica, tenendo conto a tal fine anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore; 
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne; 
nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, avente come oggetto il credito di imposta per attività di sviluppo previste dall'articolo 3 dei decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, a pagina 13, si precisa che «per la concreta individuazione, nel contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo, delle attività da considerare ammissibili nell'ambito dello specifico settore del tessile e della moda, sono valide, in linea generale, le indicazioni fornite dal MISE con l'allegata circolare n. 46586 del 16 aprile 2009», che considera agevolabili, i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, indicando in via orientativa, ma non esaustiva, come costi ammissibili: il lavoro del personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le prestazioni dei professionisti (stilisti, altri consulenti esterni), le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, le attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi –: 
quali siano le attività agevolabili e i relativi costi ammissibili al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per il settore tessile e della moda; 
se il Governo intenda adottare iniziative specifiche per il settore del tessile e della moda, in particolare per le attività, citate in premessa, che sono dirette alla realizzazione del campionario, delle collezioni e dei prototipi. 
 

Seduta dell'8 luglio 2016

Illustra e replica Gianluca Benamati, risponde  Enrico Morando, Viceministro dell'economia e delle finanze 

Illustrazione

Sì, grazie, Presidente. Come lei ha ben detto, questa è una interpellanza che ha un carattere, diciamo così, esplicativo e che riguarda, però, un settore molto importante per economia nazionale: il settore tessile. Il settore tessile-abbigliamento costituisce, storicamente, uno degli assi portanti, uno dei motori dell'industria italiana e dell'economia del Paese. Si tratta, oggi, di una realtà che ha più di 450 mila addetti, 50 mila aziende sul territorio nazionale, una capacità esportatrice significativa a livello mondiale: è terza dopo la Cina e la Germania. 
Oggi, il settore tessile italiano è reduce da profonde trasformazioni e da, mi si consenta anche, una dura battaglia a livello internazionale per quelli che sono stati i processi che noi chiamiamo, con un termine che comprende molte cose, di globalizzazione, ovverosia un settore che ha sofferto, e spesso anche ha pagato, l'affacciarsi di nuovi Paesi produttori che, prima di diventare i mercati di assorbimento dei nostri prodotti, sono stati competitori. I Paesi del lontano e dell'Estremo Oriente, primi fra tutti, in questo processo di crescita e di affacciarsi sulla scena dei Paesi produttori, hanno puntato molto sul tessile, anche perché è un settore industriale che non richiede investimenti per unità di prodotto elevatissime ed ha competenze e capacità di risorse umane molto, molto diffuse. 
L'Italia ha sofferto, i nostri produttori hanno combattuto, c’è stata una modifica anche di quello che è il tessuto e la qualità della produzione nazionale, sia nel campo dei tessuti quanto nel campo dei capi confezionati. Al di là della rilevantissima importanza della grande moda, del grande fashion italiano, il tessile è sempre stato costituito da produzioni di tessuti di qualità e produzioni, dicevo, di capi di buongusto e qualità anch'essi. 
Per quanto riguarda la produzione di tessuti, molti sono stati i problemi che hanno caratterizzato il tessile italiano: soprattutto, in questo caso, la competitività di questi Paesi esteri, che, spesso, hanno anche – questo è un problema che l'Unione europea si deve porre – tecniche di lavoro e rispetto dei parametri ambientali e della tutela del mondo del lavoro molto diversi dai nostri. 
In questo settore molto è stato fatto, soprattutto dal punto di vista dell'innovazione nella produzione e della qualità dei tessuti. C’è un tema molto grande che non è oggetto di questa interpellanza, quindi, citerò solo come titolo quello del riconoscimento della qualità e della natura dei prodotti italiani.
La X Commissione (Attività produttive) e il Parlamento sono attivi in questo, con il concorso del Governo, anche individuando sistemi di tracciabilità ed etichettatura volontaria per dare al consumatore la possibilità di non avere solo il prezzo come elemento di discernimento nella scelta, ma anche conoscenza della qualità. 
A fianco della produzione, il tema della realizzazione e della vendita di capi confezionati, anche qui, ha spinto il comparto italiano verso la qualità, la qualità alta, la qualità di fascia più significativa e in questo sta anche l'interpellanza, invece, di oggi. Noi abbiamo che nel settore della produzione dei capi, del confezionamento dei capi, è molto rilevante il tema di quella che è l'attività propedeutica di prototipazione, cioè la realizzazione dei campionari per offrire questi alla vendita. Studi e rilevazioni interessanti – come quello dell'Osservatorio del settore tessile di Carpi, nell'Emilia Romagna, un distretto tessile molto importante – ci dicono che la spesa per aziende che operano nell'abbigliamento, nel confezionamento di capi di abbigliamento di alta qualità può arrivare fino al 6,6 per cento del fatturato, con incidenza diversificata fra le piccole, le medie e le grandi aziende: si può andare da un 9 per cento delle piccole aziende ad un 5 per cento delle aziende di dimensioni maggiori. 
Comunque, è un tema molto importante nell'economia aziendale: vero è che il nostro sistema – ma anche questo non è oggetto di questa interpellanza – è un sistema ancora molto basato sulle piccole realtà produttive di grande qualità, ma dimensionalmente ridotte, quindi, c’è il tema di aiutare queste aziende tramite sistemi di rete, tramite i sistemi di accrescimento delle loro dimensioni societarie, di superamento di questa fragmentazione. Ma c’è il tema che pone la mia interpellanza – la nostra interpellanza –, che è quello di capire qual è la situazione della incentivazione nel campo della prototipazione tessile, cioè, la realizzazione dei campionari. 
Questo, infatti, è un tema che si ripresenta, non è un tema singolo nella vita dell'azienda, ma si ripresenta ad ogni stagione, con la necessità, più volte per anno, di progettare nuovi modelli adeguati alle richieste del pubblico e, anzi, spesso, interpretando ed orientando il pubblico. Da questo punto di vista, è chiaro quale sia l'impegno che un'azienda deve profondere per realizzare dei prodotti in questo settore: dalla ricerca di mercato, dalle valutazioni dei gusti dei clienti, dalla ricerca sui tessuti, dalle prove, dalla realizzazione di prototipi e, poi, finalizzandoli a quelli che sono i modelli che diventeranno i capolinea della linea produttiva. 
Questo è un tema che il Governo e il Parlamento italiano si sono posti da molti anni. Nel 2006, con l'allora Governo Prodi, avemmo una primo intervento con la Finanziaria del 2006 per il 2007 – quindi, la legge finanziaria del 2007 – fu istituita una misura fiscale, un credito di imposta generico a vantaggio delle imprese che svolgevano attività di ricerca industriale precompetitiva in questo settore. Un credito di imposta del 10 per cento sui costi sostenuti, che poteva essere più alto – portato al 15 per cento –, quando queste attività di ricerca e di sviluppo nel settore si avvalevano di soggetti pubblici, come enti di ricerca e università. Era stato identificato anche un fondo, un importo per questo tipo di supporto, pari a 15 milioni per ciascun periodo d'imposta e la legge finanziaria del 2008, cioè, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificò questa impostazione dell'anno precedente, innalzando le quote di credito d'imposta per le attività in collaborazione, ma aumentando anche significativamente il valore di quello che era l'importo disponibile per ciascun periodo d'imposta, portandolo a 50 milioni. In quella fase, l'Agenzia delle entrate, nel giugno del 2008, fermo restando naturalmente il carattere automatico del credito di imposta, indicò per l'effettiva riconducibilità delle diverse voci (attività appunto di ricerca, sviluppo e prototipazione) la necessità di valutazione di carattere tecnico del Ministero dello sviluppo economico. In questo senso, il Ministero dello sviluppo economico emanò nel 2009 una circolare interpretativa, la circolare n. 46586, che dava delle linee guida sull'applicazione del credito agevolato di imposta indicando, al di là dei numeri, quelli che erano i costi ammissibili per questo credito d'imposta. Cito, da quella circolare interpretativa, il personale interno, quindi stilisti e tecnici impegnati nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi; la prestazione dei professionisti, quelli stilisti e consulenti esterni che intervenivano sul processo di prototipazione; le materie prime e i materiali di consumo connessi, però, all'attività di realizzazione del campionario; le attività di ideazione e realizzazione di prototipi e le attrezzature tecniche, computer e macchinari, per la quota parte di tempo utilizzato per questa attività specifica di prototipazione, cioè la realizzazione del campionario. In quella interpretazione vi erano anche fabbricati e terreni per quanto riguardava la loro rilevanza sulla fase di ideazione e realizzazione dei prototipi. Ma queste erano le indicazioni principali. Cambiato Governo, cambiò anche l'approccio, ma rimase un'attenzione forte sul tema dei campionari perché il Governo nel 2010, con il decreto-legge n. 40, passò anche alla detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, il cosiddetto bonuscampionari. Quindi, c'era, al di là anche del colore politico delle compagini governative, una particolare attenzione a questo settore; attenzione giustificata dalla rilevanza di questa attività di realizzazione dei campionari all'interno di un settore come quello tessile e delle confezioni che è primario per l'industria e per la manifattura italiana. 
Da questo punto di vista, noi in questa legislatura siamo intervenuti rivitalizzando il tema del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo con il decreto-legge «Destinazione Italia» del dicembre 2013, che è stato poi modificato, naturalmente, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, la stabilità del 2015, che ha ridefinito in maniera più puntuale i settori di intervento precisi per ottenere dei crediti di imposta. In quella sede, i crediti di imposta ammissibili per la ricerca e lo sviluppo sono elencati come i costi relativi al personale altamente qualificato – naturalmente, parliamo, siccome è una norma generale, di titoli di dottore di ricerca, iscrizione a cicli di dottorati di ricerca, con un rapporto di dipendenza diretta dall'azienda –, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione e utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, limitatamente al periodo di applicazione e le spese relative ad attività di ricerca extra muros da parte dell'azienda con soggetti pubblici, come era già in precedenza. Da questo punto di vista, naturalmente, ci sarebbe l'interessante punto da valutare della sovrapponibilità e della congruenza con quanto era previsto nel passato. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, avente, appunto, come oggetto il credito di imposta, recita che per la concreta individuazione del contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo da considerare ammissibili nell'ambito dello specifico settore del tessile e della moda sono valide in linea generale le indicazioni fornite dal MISE con la circolare n. 46586 del 16 aprile 2009 che richiamavo in precedenza e che considera il lavoro del personale interno, degli stilisti, dei tecnici e delle collaborazioni esterne come detto in precedenza.
Sto concludendo, Presidente. Allora, qui l'interpellanza verte su due questioni, in particolare sulla difficoltà di capire e di sovrapporre queste due normative, ovviamente sulla limitazione di quello che è il valore incrementale che è previsto nel nuovo credito di imposta, ancorché applicabile e applicato al settore tessile. Infatti, ovviamente, siamo di fronte a una situazione che ha più le caratteristiche di un intervento volumetrico perché si ripete ogni stagione più volte per anno. E la domanda che noi poniamo al Governo, quindi, è quali siano le corrette interpretazioni per l'applicabilità al settore di queste nuove norme e soprattutto, con specifico riferimento ai campionati a legislazione vigente, quali sono le attività che il Governo ha in animo di assumere.

Risposta del governo

Grazie, signor Presidente. Naturalmente, rispondo facendo riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, non essendo possibile per noi indagare più puntualmente gli aspetti che riguardano la politica industriale con riferimento al settore tessile che è di competenza, com’è ovvio, di un altro Ministero. Sostanzialmente, alla luce di questa considerazione sopra le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, gli interpellanti chiedono di conoscere: primo, quali siano le attività agevolabili e i relativi costi ammissibili al credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nel settore tessile e della moda; secondo, se il Governo intenda adottare iniziative specifiche per il settore del tessile e della moda, in particolare per le attività che sono dirette alla realizzazione del campionario delle collezioni e dei prototipi. Naturalmente, rispondo dopo aver sentito gli uffici dell'amministrazione finanziaria e dello stesso Ministero dello sviluppo economico perché la risposta non può che fare riferimento ad alcuni atti amministrativi del Ministero stesso. 
Per quello che riguarda la prima richiesta, il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che è necessario distinguere le attività che non necessariamente sono collegate a un processo di realizzazione di un prodotto nuovo, modificato o sensibilmente migliorato, dalle attività dirette esclusivamente a tal fine. In generale, si può affermare che le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale sono nel settore tessile e moda quelle che precedono la fase realizzativa del campionario e della collezione e sono collegate alla fase ideativa dello stesso ed alla realizzazione dei prototipi. Sono, quindi, agevolabili, secondo questa linea interpretativa, i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi. Sempre il Ministero dello sviluppo economico ha fatto inoltre presente in numerose occasioni che è in fase di predisposizione – e quindi io riprendo questo orientamento facendo riferimento a posizioni assunte dal Ministero dello sviluppo economico –, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, il testo di una nuova circolare interpretativa che sostituisca o integri quella del 2009, a cui fanno riferimento gli interpellanti, al fine di fornire chiarimenti per la fruizione, per le attività di ricerca e sviluppo del settore tessile e della moda, del credito d'imposta previsto ai sensi della normativa già richiamata dagli interpellanti. In attesa dell'emanazione di questo documento ulteriore di prassi, l'Agenzia delle entrate fa presente comunque che, come precisato in occasione della circolare n. 5 del 2016, elaborata d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti interessati ad acquisire una valutazione circa la riconducibilità di specifiche attività aziendali ad una delle attività di ricerca possono comunque presentare un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'Agenzia delle entrate, la quale è impegnata a provvedere e ad acquisire il parere del Ministero dello sviluppo economico. E in attesa di quel nuovo atto amministrativo ulteriormente interpretativo e volto a precisare, penso che il ricorso diffuso all'interpello sia la soluzione più conveniente per le aziende da adottare al fine di evitare equivoci. 
Per quanto attiene, invece, alla seconda richiesta, è ovvio che le competenze chiamate in campo sono prevalentemente – e gli interpellanti lo sanno e, quindi, non è il caso – quelle del Ministero dello sviluppo economico. Tuttavia, per quello che riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze noi dobbiamo semplicemente precisare che l'eventuale adozione di misure di sostegno, anche di carattere fiscale ulteriori rispetto a quelle che oggi ci sono destinate a favorire le imprese operanti in specifici settori economici, deve tener conto non soltanto, come è ovvio ma questo è scritto nella Costituzione, dei connessi effetti sui saldi di finanza pubblica, ma anche dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Preciso, quindi, che l'adozione di qualsiasi ulteriore scelta di agevolazione selettiva dovrebbe dunque essere oggetto di preventiva comunicazione agli organismi comunitari per verificarne l'adottabilità.

Replica

Presidente, naturalmente ringrazio il Viceministro. Sono soddisfatto della risposta. Desidero, però, puntualizzare alcune questioni della risposta. Chiaramente, per quanto attiene al primo quesito, cioè l'applicabilità delle attuali normative rispetto alla fase di prototipazione, quindi alla fase di realizzazione dei campionari, credo che sia esattamente nei termini in cui il Viceministro descriveva la questione, cioè tutte quelle attività che stanno a monte alla realizzazione del prototipo che diventa capofila, quindi le indagini di mercato, quindi la scelta dei tessuti, che sono a carattere innovativo ancorché – diciamo – non di carattere scientifico ma di carattere più tecnico in senso lato e, quindi, da questo punto di vista credo che la questione sia perfettamente centrata. Temo che sia importante velocizzare, però, il chiarimento in materia di fruizione di questo credito d'imposta. Mi permetta, signor Viceministro; lei sa, per la sua grande esperienza, che la fase dell'interpello, che pure è una fase importante, diffusa e significativa, su questo tipo di applicazione rappresenta una fase complessa, che disincentiva questo tipo di azione. Quindi, la via maestra, in quanto non è automaticamente autoapplicativa, diventa quella di una chiarificazione netta della questione che, mi auguro, sia e avvenga a breve da parte dei competenti corpi dello Stato. 
Per quanto riguarda la seconda risposta, signor Viceministro, io qui ho un aspetto maggiore di problematicità. Ritengo che il tema degli aiuti di Stato sia un tema importante, che non possa essere, però, quello all'interno del quale noi ci fermiamo quando dobbiamo intervenire per il sostegno di alcuni settori significativi. Il tema della ricerca e sviluppo e dell'innovazione è un tema che, nel quadro degli aiuti di Stato, è assolutamente coerente. In questo caso parliamo e siamo – e anche dalle sue parole si evince – all'interno di questo settore. Io credo che occorrerà – ma anche il Parlamento dovrà farsi carico di questa valutazione – un'attenzione particolare su questo tipo di attività, che ovviamente è riconosciuta anche dal Governo come attività di ricerca e sviluppo, per tanti aspetti, nel settore tessile. 
Quindi, la ringrazio ancora una volta per la sua cortesia personale e per la qualità delle indicazione che ella ha voluto fornirci e da questo punto di vista anche il Parlamento seguirà, probabilmente con altri atti di indirizzo, questo tema a fianco del Governo.