24/10/2016
Vinicio Peluffo
3-02573

Per sapere – premesso che: 
la legge cosiddetta Bossi-Fini (legge n. 189 del 2002 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo», al capo II «Disposizioni in materia di asilo») ha apportato sostanziali modifiche alla precedente normativa, la preesistente Commissione centrale per il riconoscimento dello « status di rifugiato» è stata trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo e, con un decentramento dell'esame delle richieste di asilo, sono state istituite le commissioni territoriali; 
la nuova normativa è stata completata con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica «Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 22 dicembre 2004) che disciplina le varie fasi della procedura, il funzionamento dei centri di identificazione, le funzioni della commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni territoriali; 
le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono dunque l'organismo preposto al riconoscimento ai migranti dello status di rifugiato. In alternativa a detto riconoscimento, esse possono concedere la protezione sussidiaria, se si ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d'origine, ovvero chiedere alla questura che venga dato al richiedente un permesso di soggiorno per motivi umanitari; 
la commissione può non riconoscere lo status di rifugiato oppure rigettare la domanda per manifesta infondatezza. Contro le decisioni della commissione territoriale si può ricorrere al tribunale la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, che deve decidere nei cinque giorni successivi; 
tali commissioni, composte da 4 membri di cui due appartenenti al Ministero dell'interno, un rappresentante del sistema delle autonomie e un rappresentante dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Acnur/UNHCR), sono state istituite in numero di dieci, portate a venti con il decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014, oltre alla Commissione nazionale che ha compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle commissioni territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi; 
secondo l'articolo 26 del decreto legislativo 25 del 2008 (cosiddetto «Decreto procedure») non è previsto un termine specifico per la conclusione del procedimento. Sono tuttavia individuati dall'articolo 28 del medesimo decreto dei criteri che prevedono un esame prioritario da parte della commissione territoriale per determinate categorie di richiedenti in relazione alla loro vulnerabilità o presenza in centri di identificazione ed espulsione o centri di accoglienza per richiedenti asilo. Al di fuori di questi casi l'ordine delle convocazioni viene stabilito dalle singole commissioni facendo ricorso prioritariamente alla cronologia della data di redazione del cosiddetto Modello C3, combinato con esigenze logistiche (possibilità delle strutture ricadenti nella giurisdizione ad accompagnare i richiedenti, disponibilità di interpreti e altro); 
pur nella consapevolezza che ogni singola commissione ha una propria statistica individuale, secondo quanto riportato dai mezzi di comunicazione nazionali e dalle principali Onlus preposte ad affiancare lo Stato nell'attività di accoglienza, il tempo medio di completamento delle procedure di protezione internazionale, suddiviso per fase (commissione territoriale; tribunale; corte d'appello) e per tipologia di migrante (provenienza geografica), si aggira intorno agli 8 mesi; 
tali lunghi tempi di attesa si rivelano fonte di disagio. In primo luogo, per i richiedenti asilo i quali, avendo spesso alle spalle delle drammatiche vicende umane di fuga da conflitti o da persecuzioni portate su base etnica, politica o religiosa, debbono scontare una permanenza precaria in strutture non adeguate o condizioni degradanti. In secondo luogo, per le stesse strutture, attrezzate per una prima accoglienza temporanea e non equipaggiate dei soggiorni di lungo periodo. Infine, per le comunità afferenti il territorio sul quale insistono dette strutture, che si trovano a gestire, sovente solo con le proprie risorse e facendo leva unicamente sul volontariato, delle emergenze umanitarie di portata ben maggiore –: 
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione anzidetta; 
se si intendano assumere iniziative, e con quali tempistiche, per il potenziamento numerico delle sopra descritte commissioni territoriali, in modo da velocizzarne le operazioni accorciando i tempi d'attesa, a beneficio dei richiedenti asilo, delle strutture che li ospitano e di tutti i soggetti coinvolti. 

Seduta del 25 ottobre 2016

Risponde Domenico Manzione, Sottosegretario di Stato all'Interno, replica Vinicio Peluffo

Risposta del governo

Grazie, Presidente. Con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Peluffo richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sul funzionamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo l'adozione di misure dirette a aumentarne il numero e a semplificare l'iter delle procedure di loro competenza, in modo da accorciare i tempi di attesa a beneficio, tanto dei richiedenti asilo, quanto, ovviamente, del sistema di accoglienza. Per la verità, il Governo ha dedicato una particolare attenzione alle commissioni territoriali in questione, nella consapevolezza che la loro piena efficienza è una delle condizioni ineludibili per garantire la fluidità del sistema nazionale di accoglienza. La loro attività, infatti, rappresenta il filtro indispensabile a separare gli aventi diritto alla protezione internazionale dai migranti economici, i quali, non avendo altro titolo, sono destinati a lasciare il nostro territorio.
Già nel 2014, con il contributo, ovviamente, assolutamente determinante del Parlamento sono state introdotte alcune importanti misure organizzative e procedurali nei sensi auspicati dall'interrogante, in particolare, si sono più che raddoppiate le possibilità di istituire commissioni territoriali e relative sezioni, portandone il numero massimo teorico da 20 a 50. Attualmente, sono attive sul territorio nazionale 20 commissioni e 27 sezioni. Di recente è stato emanato il decreto ministeriale istitutivo della ventottesima sezione, con sede a Treviso che, tuttavia, non è ancora operativa. Inoltre, sono stati introdotti i colloqui one to one in luogo dei colloqui collegiali senza incidere sulla decisione finale che rimane assunta collegialmente dalla commissione, perché, evidentemente, si è ritenuto che la garanzia della collegialità nella decisione fosse un principio cardine del nostro sistema. Ancora, sono state inserite norme che consentono di operare deroghe alla competenza territoriale delle commissioni, realizzando in tal modo una distribuzione più omogenea dei carichi di lavoro e, conseguentemente, un esame più spedito delle istanze. Tali misure, unitamente ad alcune altre introdotte con un provvedimento normativo del 2015 di recepimento di due direttive europee – alludo al decreto legislativo n. 142 del 2015 –, stanno producendo risultati apprezzabili; in particolare, l'aumento del numero delle commissioni e la loro distribuzione pianificata in relazione alle presenze dei richiedenti asilo sul territorio nazionale hanno consentito un progressivo incremento del numero delle decisioni, con conseguente contrazione dei tempi di attesa, nonostante il contemporaneo incremento delle istanze. Segnalo, infatti, che nel 2015 l'incremento delle decisioni rispetto al 2014 è stato pari al 96 per cento ed ha consentito di eliminare quasi tutte le situazioni arretrate del 2014. Un significativo incremento delle decisioni si sta registrando anche nell'anno in corso, infatti, alla data del 14 ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2015, l'incremento delle decisioni è stato pare al 49,5 per cento. A conferma dell'efficacia delle misure adottate, vi è un dato relativo ai tempi medi di trattazione che, nel 2015, si sono abbassati di circa il 25 per cento, passando da una media di 262 giorni a 198 giorni, mentre nell'anno in corso si registra un'ulteriore contrazione del tempo medio di trattazione, sceso a 106 giorni. Per completezza di informazione riferisco che dall'inizio della data del 14 ottobre scorso, le richieste di protezione internazionale sono state 90.938; nel corrispondente periodo sono state esaminate 72.599 posizioni con i seguenti esiti: concessione dello stato di rifugiato: 5 per cento; concessione dello status di protezione sussidiaria: 14 per cento; trasmissione degli atti al questore per il rilascio del permesso umanitario: 19 per cento; 58 per cento sono i casi di diniego dell'istanza; il 4 per cento si riferisce al dato degli irreperibili. 
Concludo, assicurando che la rete delle commissioni territoriali continua a essere tuttora un settore di prioritaria e assidua attenzione da parte del Ministero dell'interno, tant’è che sono allo studio ulteriori misure dirette a implementare la funzionalità e a migliorare gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi di competenza. Siamo, inoltre, in stretto contatto con il Ministero della giustizia, per migliorare anche l'aspetto procedurale legato alle impugnative che riguardano le decisioni delle commissioni medesime.

Replica

Grazie, Presidente. Ringrazio il Governo, il sottosegretario Manzione, anche per i tempi della risposta, perché prima ho sentito una collega che si lamentava. Devo dire che, per quanto mi riguarda, la mia interrogazione è del 13 luglio per cui, anche dal punto di vista della tempistica, voglio ringraziare il sottosegretario Manzione. Si tratta di materia particolarmente delicata: come il nostro Paese e l'Europa affrontano l'emergenza dei rifugiati, dei richiedenti asili, con i numeri che sono comunicati, anche oggi, sui giornali e che danno la dimensione di questo fenomeno. L'interrogazione riguardava e affrontava un singolo aspetto, ossia la gestione delle richieste d'asilo delle commissioni territoriali così come previste, così come incrementate e implementate, come ha ricordato il sottosegretario. Il quesito chiedeva se e con quali tempi il Governo intendeva procedere con un ulteriore potenziamento del loro numero, per poter accorciare i tempi di attesa e, quindi, diminuire il disagio innanzitutto dei richiedenti asilo delle strutture attrezzate delle comunità che ospitano queste strutture. Da questo punto di vista l'intenzione del Governo, così come è stata presentata oggi, di procedere in questa direzione mi rende soddisfatto, Presidente, rispetto alla risposta. Aggiungo ciò che era nell'ultimissima parte della risposta del sottosegretario, in cui faceva riferimento alla collaborazione con il Ministero di giustizia, perché credo che questo sia anche un aspetto oltremodo delicato, quello che riguarda la parte successiva, ossia il ricorso al tribunale poi eventualmente anche ricorso in Corte d'appello. Da questo punto di vista, forse, questa può essere anche l'occasione e lo stimolo per pensare anche, sottosegretario, ad un riordino complessivo anche della composizione delle commissioni. Forse specifiche competenze nelle commissioni, in grado di potere ricostruire le storie dei singoli richiedenti asilo, quindi non soltanto verificare da quale Paese provengono, possono essere l'occasione anche per filtrare maggiormente e per poter, quindi, diminuire la mole dei ricorsi ai tribunali. Oppure si potrebbe pensare a un meccanismo di coinvolgimento dei rappresentanti della magistratura, come mi sembra accada in altri Paesi, in maniera tale che la commissione e il giudizio della commissione non possano essere sottoposti ad ulteriore ricorso. Però credo che l'una e l'altra occasione possano rientrare nel novero delle considerazioni e delle valutazioni per rendere ulteriormente semplice, nella certezza del diritto, il percorso per potere garantire a chi fa richiesta di poter avere una risposta in tempi, che abbattano il disagio per i richiedenti asilo, per le strutture e per le comunità.