08/11/2016
Federico Massa
3-02611

Per sapere – premesso che: 
il comune di Otranto ha realizzato un intervento di riqualificazione del porto turistico di Otranto, nell'ambito del quale venivano realizzati dei «pontili galleggianti», funzionali alla razionalizzazione dei sistemi di ormeggio per imbarcazioni da diporto (i pontili galleggianti, infatti, sostituiscono «ormeggi a corpi morti», caotici ed insicuri); 
nell'ambito dell'originaria procedura autorizzativa – nota prot. n. 11391 del 29 ottobre 2010 – veniva acquisito il parere della competente Soprintendenza, parere favorevole, ma con la prescrizione che i pontili galleggianti vengano smontati al termine della stagione estiva, ossia che vengano installati per un massimo di sei mesi all'anno; 
con riguardo al successivo progetto in variante la stessa Soprintendenza esprimeva un parere parzialmente favorevole (era infatti preclusa la possibilità di realizzare i pontili su pali fissi), in ogni caso richiamando la prescrizione relativa allo «smontaggio» dei pontili (con riguardo a tale ultimo parere il comune di Otranto ha proposto ricorso al Tar, nell'ambito del quale è stata respinta l'istanza cautelare, attualmente in attesa di fissazione dell'udienza di merito); 
con istanza in data 4 ottobre 2016 il comune di Otranto chiedeva alla Soprintendenza la revisione dell'originario parere relativamente alla prescrizione inerente allo «smontaggio» dei pontili, per un verso richiamando la sopravvenuta normativa regionale in materia di concessioni demaniali per strutture balneari e, per altro rilevante profilo, la oggettiva impossibilità, per le non derogabili caratteristiche dell'intervento, di procedere allo «smontaggio» e successivo «ri-montaggio» dei pontili, in ragione del sistema di ancoraggio in sicurezza e delle interferenze con le tubazioni idriche, anti incendio ed elettriche, nonché per la dovuta considerazione degli enormi costi connessi a tale (irragionevole) attività; 
l'istanza del comune di Otranto è stata respinta dalla Soprintendenza con provvedimento prot. n. 4856 del 17 ottobre 2016, ma il provvedimento sostanzialmente si limita alla reiterazione della originaria prescrizione; 
la conferma della prescrizione, peraltro assolutamente singolare ed atipica con riguardo a strutture portuali del tipo di quelle in esame, in assenza di qualsivoglia motivazione relativamente alla oggettiva impossibilità di procedere nel senso indicato, si pone, secondo l'interrogante, in evidente contrasto con l'obbligo della valutazione dei diversi interessi pubblici coinvolti e come sostanzialmente invasiva di competenze non riconducibili alla materia della tutela del paesaggio –:
quali iniziative il Ministro intenda porre in essere affinché, pur nel dovuto rispetto delle competenze della Soprintendenza, si proceda ad una verifica del rispetto sostanziale dell'ambito della valutazione paesaggistica in senso proprio, nella dovuta considerazione degli altri profili di interesse, compresi quelli relativi alla razionalizzazione del costo degli investimenti.