01/02/2017
Gessica Rostellato
Oliverio, Crimì, Rotta, Marco Di Maio, Donati, Tacconi, Impegno, Casellato, Iori, Crivellari, Zoggia, Moretto, Narduolo, Mucci, Sbrollini, Paola Boldrini, Camani, Mognato, Lavagno, Gnecchi, Galperti, Gandolfi, Zardini, Martella, D'Arienzo, Petrini, Fanucci, Parrini, Arlotti, Morani, Ermini, Lodolini, Patrizia Maestri, Bargero, D'Incecco
2-01635

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che: 
il consiglio regionale del Veneto ha approvato all'interno della legge n. 30 del 30 dicembre 2016 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017», l'articolo n. 112 «Modifica della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell'attività di estetista” e disposizioni relative all'attività di onicotecnico»; 
il provvedimento nella sostanza prevede, innanzitutto, l'abrogazione dell'esclusiva competenza in capo all'estetista di esercitare l'attività di onicotecnico. Inoltre, stabilisce che la giunta regionale debba disciplinare (senza fissare un termine di applicazione) i contenuti di un «corso di formazione relativo all'attività di onicotecnico». Infine, al comma 4 disciplina l'attività di onicotecnico prevedendo che questa possa intervenire nell'applicazione, ricostruzione e decorazione di unghie artificiali. Tali attività sono assoggettate ai requisiti igienico e sanitari previsti dalla regolamentazione vigente e dovranno essere inserite in un apposito elenco regionale; 
ciò premesso, con il provvedimento si ravvisa la regolamentazione da parte della regione Veneto di una nuova figura professionale, travalicando quindi i limiti di competenza in materia. Tale tesi è avvalorata anche da una comprovata giurisprudenza, che, in analoghi casi verificatisi in altre regioni italiane, ha visto il Governo impugnare tali atti, proprio in quanto non di competenza del livello legislativo regionale; 
la Corte costituzionale, infatti, ha costantemente affermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale e che tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale; 
ne deriva quindi che le regioni non possono, in nessun caso, dar vita a nuove figure professionali (sentenze n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005); 
tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, si configura quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regionale regolamenta, e che questo già di per sé ha una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale (al pari delle sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e 57 del 2007 e n. 355 del 2005), prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività cui l'elenco fa riferimento –: 
quali iniziative di competenza, in ragione degli elementi riportati in premessa, il Governo abbia intenzione di intraprendere, anche alla luce delle richiamate sentenze della Corte costituzionale che, di fatto, ha giudicato illegittime proposte di legge similari a quella veneta relative all'istituzione di una nuova figura professionale.