01/02/2017
Francesco Laforgia
3-02754

Per sapere – premesso che: 
in data 9 gennaio 2017 è stato pubblicato il provvedimento avente per oggetto: «Domanda per svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento presso gli stessi uffici giudiziari»; 
il provvedimento fa riferimento: 
all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo a un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi; 
all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
le risorse destinate, con la legge di stabilità per l'anno 2017, per tale finalità ammontano a 5.807.509 euro; 
è specificato nel provvedimento a firma della direzione generale del personale e della formazione del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi che «la proroga permetterà la definizione dei progetti già avviati dagli uffici nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei predetti tirocinanti»; 
i lavoratori individuati dal provvedimento non sono tutti gli ex tirocinanti degli uffici giudiziari, ma solo quelli che hanno partecipato al bando di novembre 2015 per 1.502 posti con il quale, dopo anni di stage-precariato, solo 1.231 avevano avuto l'assegnazione del posto; 
di questi avevano siglato il progetto formativo in 1.115; 
questi tirocinanti prestano servizio presso gli uffici giudiziari ormai da sette anni; 
anche questa volta gli stagisti, che hanno svolto l'ultimo periodo di perfezionamento, facendo domanda, percepiranno per un altro anno circa 400 euro al mese; 
il sottosegretario alla giustizia pro tempore Cosimo Maria Ferri già nel 2015, in un'intervista rilasciata al sito «Repubblica degli Stagisti» aveva dichiarato di non ritenere che si potesse «pensare a una stabilizzazione, nemmeno giuridicamente» –: 
se il Ministro non ritenga di individuare differenti modalità per inserire in organico questi soggetti che svolgono un ruolo importante nelle piante organiche dei tribunali; 
come si intenda evitare una contraddizione in relazione alle proroghe di quelli che, de facto, sono tirocini che hanno una durata diversa da quella prescritta per legge.