24/02/2017
Vinicio Peluffo
3-02817

Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   dalla stampa nazionale e locale si apprende quanto segue: in data 16 settembre 2015 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una nuova legge regionale sul turismo che stanzia cinque milioni di euro in tre anni. Insieme alla legge è stato approvato anche un emendamento che concede la possibilità di accedere ai bandi di finanziamento regionale per «strutture ricettive alberghiere e non alberghiere» solo «qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica», specificando che «nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi»;
   in vigenza dell'attuale disciplina normativa che discende dal titolo V della parte II della Costituzione, e segnatamente dall'articolo 117, nonché della giurisprudenza uniforme della Corte costituzionale (ad esempio, sentenza n. 197 del 2003), la potestà normativa delle regioni in materia di turismo incontra dei limiti nelle leggi statali di principio e di coordinamento, oltre che nelle discipline di esclusiva competenza legislativa statale, come il diritto privato, il diritto penale, le norme giurisdizionali;
   tale provvedimento, di fatto, penalizzerà nei bandi le strutture ricettive che in maniera volontaria danno accoglienza ai richiedenti asilo, scoraggiando gli albergatori lombardi che volessero mettersi spontaneamente a disposizione per iniziative di accoglienza, configurando così, ad avviso dell'interrogante, una violazione del diritto di asilo riconosciuto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della Costituzione;
   la formulazione della legge regionale, secondo l'interrogante viola il principio di concorrenza e di uguaglianza tra le aziende alberghiere, che non possono essere discriminate con l'esclusione dai bandi;
   la normativa di cui trattasi penalizzerà anche le strutture ricettive che, sulla base di accordi con il Ministero dell'interno, danno ospitalità al personale delle forze dell'ordine fuori sede;
   su tali questioni il Sottosegretario Bressa in data 31 gennaio 2017 ha fornito risposta all'interrogazione n. 3-02742, riservandosi di approfondire alcuni degli aspetti evidenziati al fine di offrire gli elementi più appropriati per la definizione del problema in questione –:
   se, anche alla luce degli approfondimenti di cui sopra, non ritengano di assumere ogni iniziativa di competenza per salvaguardare il diritto di asilo e i principi di uguaglianza e libera concorrenza e garantire il rispetto degli accordi di coordinamento nazionale finalizzati all'ospitalità del personale di sicurezza fuori sede.

 

Seduta del 28 febbraio 2017

Risponde Bressa Gianclaudio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e replica Vinicio Peluffo

Risposta del governo

Grazie, Presidente. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue: la legge regionale della Lombardia 1o ottobre 2015, n. 27, recante «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo», pubblicata su supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 2 ottobre 2015, è stata esaminata dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
  L'istruttoria della suddetta normativa regionale è stata effettuata, come di consueto, sentendo le amministrazioni competenti per materia. L'articolo 72 della citata legge n. 27 del 2015, in particolare, demanda alla giunta regionale la disciplina della concessione di contributi alle attività delle imprese turistiche ed alle attività per iniziative, quali acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi all'attività di impresa turistica o di strutture e infrastrutture complementari e sussidiarie all'attività turistica e ricettiva.
  Nel caso in cui a richiedere tali contributi siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, il comma 4 dell'articolo in esame stabilisce che il contributo può essere concesso solo qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante da attività turistica. La legge, nella sua formulazione originaria, disponeva, inoltre, che nel fatturato ricavato non fossero computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o, altresì, in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.
  La disposizione in esame era stata oggetto di osservazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dal punto di vista della sua proporzionalità rispetto all'esigenza di indirizzare i contributi presso imprese effettivamente attive nel settore del turismo.
  Nelle proprie controdeduzioni, la regione ha evidenziato che la finalità dell'articolo 72, comma 4, è quella di stabilire criteri per l'adozione di misure finanziarie atte a garantire la tutela e lo sviluppo del settore turistico e degli operatori che hanno maggiore necessità di fare investimenti strutturali sugli immobili al fine di continuare a rendere attrattivo il servizio offerto, garantendo l'accesso ai contributi regionali e alle strutture ricettive che negli ultimi tre anni dimostrino di avere mantenuto la vocazione ricettiva ovvero di ospitalità di turisti, concorrendo all'attrattività del territorio.
  In particolare, la regione ha fatto presente che la ratio della disciplina in esame è coerente con la classificazione del turismo così come determinata dall'Istat, per il quale i tre fattori fondamentali sono i seguenti: lo spostamento sul territorio deve avvenire verso luoghi diversi da quelli abitualmente frequentati; la durata dello spostamento non deve superare un certo limite oltre il quale il visitatore diventerebbe un residente del luogo; dal punto di vista statistico tale limite, fissato in sede ONU, è di un anno. Il motivo principale dello spostamento deve essere diverso dal trasferimento di residenza definitivo o temporaneo, e dall'esercizio di un'attività lavorativa retribuita a carico di fattori residenti nel luogo visitato.
  In ossequio al principio di leale collaborazione cui sono ispirati i rapporti tra lo Stato e le autonomie, al fine di esaminare e cercare soluzioni condivise in ordine a questa e ad altre criticità riscontrate, il 24 novembre 2015 si è tenuta presso il sopra citato dipartimento, una riunione con l'assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia, Mauro Parolini, e i rappresentanti di alcune amministrazioni, all'esito della quale la regione si è impegnata ad apportare alcune modifiche legislative.
  A seguito di tale mediazione, la regione Lombardia si è impegnata in particolare ad estendere alle entrate dovute a motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici lo scomputo dal fatturato ricavato negli ultimi tre anni. Tale modifica è stata successivamente introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 2: Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27. In tal modo, è stato introdotto un ulteriore elemento di apertura alla possibilità di accedere ai contributi e alle strutture ricettive che negli ultimi tre anni hanno avuto fatturato derivante anche le attività conseguenti ad eventi imprevisti di carattere temporaneo e non riconducibili all'attività propria di recettività turistica.
  In conclusione, considerato che, a seguito di calamità naturali o di altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza, nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici, o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi, alcune strutture potrebbero dare alloggio tipologie di ospiti non rientranti nella classificazione di turista, così come determinata da Istat, l'articolo 72, comma 4, disciplina che le entrate derivanti da tale ospitalità possono essere scomputate dal calcolo del fatturato dell'ultimo triennio. In sostanza, garantisce che, se a causa di eventi di forza maggiore una struttura ricettiva ha ospitato una categoria di alloggiati non coerente con la vocazione turistica, può comunque concorrere all'assegnazione di risorse regionali sui bandi nei casi ammessi dalla disposizione in argomento.

 Appare pertanto chiaro come la nuova formulazione della disposizione in esame sia tale da salvaguardare le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica prospettate nell'interrogazione. Parimenti, si ritiene che la disposizione realizzi un'adeguata tutela del diritto d'asilo, in quanto essa consente l'accesso ai contributi regionali anche alle strutture alberghiere attivate dai prefetti per accogliere i richiedenti asilo, così da prevenire in via d'urgenza i ricorrenti problemi di ordine pubblico connessi alla loro sistemazione sul territorio nazionale. Infine si fa presente che, da informazioni assunte presso la regione Lombardia nell'imminenza della discussione in Aula, ad oggi non si sono verificati casi di contestazione o di contenzioso in ordine all'applicazione della disposizione in esame.

Replica

Presidente, voglio ringraziare il sottosegretario Bressa per la risposta e per questo secondo tentativo, diciamo così, visto che nella seduta del 31 gennaio aveva chiesto di poter soprassedere per gli opportuni, ulteriori approfondimenti. Quindi, da questo punto di vista, credo che sia stato utile questo tempo che è stato utilizzato dal Governo, da cui emerge innanzitutto, in riferimento alla legge voluta dalla regione Lombardia, che l'assetto originario della legge abbia avuto non solo le osservazione ma la necessità di un intervento successivo. Quindi, da questo punto di vista, mi fa piacere che, con la leale collaborazione cui si è richiamato anche il sottosegretario Bressa, alle osservazioni fatte dal dipartimento sia corrisposto prima un impegno della regione Lombardia a fare le modifiche e che, poi, una parte di queste modifiche siano state effettivamente fatte. Quindi, ci troviamo di fronte ad una legge che è stata presentata anche in pompa magna, di fronte all'opinione pubblica lombarda, che poi, invece, di fronte a quello che è l'assetto normativo complessivo e l'equilibrio del nostro Paese, è stata modificata. Rimane il rammarico del senso con cui è stata pensata questa legge e lo spirito con cui è stata portata avanti.