Relatrice
Data: 
Lunedì, 17 Luglio, 2017
Nome: 
Maria Coscia

A.C. 3960-A

Discussione della proposta di legge: S. 361 - D'iniziativa dei senatori: Ranucci e Puglisi: Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpici (Approvata dal Senato) 

Grazie, Presidente. Signor Presidente, sottosegretaria Amici colleghe e colleghi, la Commissione cultura riferisce sulla proposta di legge n. 3960 già approvata dal Senato, che è relativa alle modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionale, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n 43, che disciplina la materia dei limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico, nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive parolimpiche e negli enti di promozione sportiva parolimpici.

L'esame in sede referente si è svolto dal 5 aprile al 13 luglio 2017. Descrivo brevemente il contenuto delle principali disposizione della proposta in esame.

Il provvedimento inerisce, innanzitutto, al CONI che, com'è noto, è l'ente pubblico italiano che disciplina, regola e gestisce le attività sportive nazionali. Esso fa riferimento sul piano internazionale al Comitato olimpico internazionale, mentre sul piano interno riunisce le federazioni sportive di ciascuna disciplina.

La proposta di legge dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico, delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica.

I suddetti limiti sono previsti per il CONI dall'articolo 1 che, introducendo una novella dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, fissa in 4 anni la durata dei suoi organi e stabilisce che il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale non possono svolgere più di tre mandati. Tali previsioni si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.

Analogamente l'articolo 2 prevede un limite temporale di quattro anni per la durata in carica del presidente e dei membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, che a loro volta non possono svolgere più di tre mandati.

In particolare, il limite di tre mandati, fissato dalla proposta di legge, è stato oggetto di un ampio e approfondito dibattito nel corso dell'esame nella sede referente. A tale scelta si è pervenuto, soprattutto, in considerazione dell'opportunità di prevedere una durata degli organi direttiva adeguata al contesto internazionale.

Com'è noto, infatti, moltissimi sono gli eventi internazionali a cui il nostro Paese partecipa, dalle Olimpiadi ai tanti campionati europei e mondiali riferiti alle varie discipline sportive. Consentire una durata fino a tre mandati degli organismi dirigenti del CONI e delle federazioni, che comunque dovranno conquistarsi con elezioni ogni quattro anni la conferma del loro mandato, costituisce un'opportunità notevole, per garantire maggiore continuità nella promozione di una presenza attiva del nostro Paese in ambito internazionale, sia al fine di realizzare il più ampio successo dei nostri atleti nelle varie discipline, che per concorrere ad ospitare nel nostro Paese prestigiosi competizione ed eventi sportivi internazionali.

Nel corso dell'esame referente, si è, come già accennavo prima, ritenuto di intervenire altresì sulla disciplina anche degli organi del Comitato italiano paralimpico, recata dal decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, modificandone l'articolo 4, al fine di prevedere anche in questo caso un limite di tre mandati per il Presidente e i componenti della relativa giunta nazionale.

Con l'articolo 3-bis la medesima disciplina è stata estesa anche al presidente e ai membri degli organi direttivi delle federazioni sportive, delle discipline sportive e degli enti di promozione sportiva paralimpici.

L'articolo 5 concerne le disposizioni transitorie e finali. In particolare, si prevede l'adeguamento dello statuto del Coni, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, nonché degli enti di promozione sportiva alle nuove previsioni.

I comma 4, modificato durante l'esame in Commissione, stabilisce che i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali degli stessi organismi che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il limite, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2, secondo periodo, nel testo in esame, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Si stabilisce, inoltre, che il presidente uscente che si sia candidato è rieletto, solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.

Analogamente i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dispongono l'adeguamento dello statuto del CIP o meglio del Comitato italiano paralimpico, delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche degli enti di promozione sportiva paralimpici alle nuove previsioni.

Infine, dispone che i presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpiche, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già svolto il limite di mandato, di cui all'articolo 14 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-bis del testo in esame, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, così come avviene per il CONI.

Si stabilisce che il presidente uscente, che sia candidato, è rieletto solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 50 per cento dei votanti. Voglio ringraziare tutti i membri della Commissione per il dibattito genuino e schietto che si è svolto durante la fase referente. Esso, ovviamente, non è stato privo di asprezze come si chiede ad un serrato confronto. Tuttavia, però, abbiamo raggiunto un punto di caduta e di mediazione, che è stata credo molto utile e accettabile per tutti, anche se sono rimaste ovviamente posizioni politiche diversificate tra maggioranza e opposizione.

Infine, voglio fare un particolare riferimento al principio introdotto nella sede referente, sul tema della promozione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'accesso agli organi di direttivo, con un emendamento, da me presentato come relatrice, ma che nasce dall'esigenza di tener conto di vari emendamenti presentati sull'argomento da parte di colleghe e colleghi sia di maggioranza che di opposizione. Tema, peraltro, presente anche in altre proposte di legge sullo sport, che sono all'esame della Commissione. Da questo punto di vista la Commissione cultura ha tenuto anche conto del lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali. Penso che anche su questo punto la proposta di legge che viene sottoposta al voto dell'Assemblea si muova nell'alveo dei principi costituzionali e nel rispetto dell'autonomia del mondo sportivo e delle sue facoltà statutarie.

Confidando in una rapida approvazione del provvedimento, ringrazio lei, signor Presidente, lei, signora sottosegretario, e tutte le colleghe e i colleghi per l'attenzione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).