Relatrice per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 25 Settembre, 2017
Nome: 
Maria Chiara Carrozza

 

A.C. 3083

Presidente, onorevoli colleghi, oggi, l'Aula è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja, concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali il cui esame istruttorio è iniziato presso la III Commissione il 3 maggio scorso e si è concluso il successivo 21 giugno.

L'Accordo dell'Aja, relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più Paesi con una sola domanda internazionale, redatta in una sola lingua, presentata in un unico ufficio e sottostando a un'unica tassazione, nella fattispecie nella valuta del franco svizzero.

L'Accordo dell'Aja è stato più volte rivisto, a Londra nel 1934 e di nuova all'Aja nel 1960; la seconda di tali revisioni è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 744 del 1980. L'Atto che oggi noi siamo chiamati ad esaminare deriva dai lavori per una completa revisione del citato Accordo dell'Aja, culminati il 2 luglio 1999 nell'Atto firmato dalla Conferenza diplomatica di Ginevra, Atto che ha valenza sostitutiva nei confronti degli Atti del 1934 e del 1960.

Gli obiettivi principali dell'Atto del 1999 consistono nell'estensione del sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja a nuovi membri, sì da facilitare l'adesione di Stati, la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali.

È stato, inoltre, consentito un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione Africana della proprietà intellettuale, mediante la possibilità che tali organizzazioni regionali aderiscano all'Atto del 1999.

L'Atto di Ginevra del 1999 si compone di 34 articoli, organizzati in quattro capitoli, dedicati, rispettivamente, alla domanda e registrazione internazionale di disegni e modelli industriali, capitolo 1, alle disposizioni amministrative, capitolo 2, alle revisioni e modifiche dell'Atto di Ginevra, capitolo 3, e alle disposizioni finali, capitolo 4.

Il disegno di legge all'esame dell'Aula, quindi, si compone di sei articoli; gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione dell'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999; l'articolo 3 del disegno di legge novella l'articolo 155 del codice di proprietà industriale, decreto legislativo n. 30 del 2005, che disciplina il deposito di domande internazionali di protezione di disegni e modelli industriali; l'articolo 4 del disegno di legge dispone, richiamando l'articolo 17, paragrafo 3, lettera (b) dell'Accordo del 1999, che la protezione internazionale di un disegno o modello può durare fino a un massimo di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata, conformemente alla durata massima della protezione disposta dall'articolo 37 del codice della proprietà industriale; l'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di quanto esposto auspico una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.