Dichiarazione di voto finale
Data: 
Martedì, 26 Settembre, 2017
Nome: 
Gianni Farina

 

A.C. 2801

"Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case.

Voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici.

Considerate se questo è un uomo.

Che lavora nel fango.

Che non conosce pace.

Che lotta per mezzo pane.

Che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna.

Senza capelli e senza nome.

Vi raccomando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore."

E' un estratto della poesia introduttiva dell'opera di Primo Levi, sopravvissuto alla deportazione nel campo di sterminio di Auschwitz.

La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 è la luce che ha rischiarato le tenebre della seconda guerra mondiale ed ha poi e sino ai nostri giorni, squarciato l'oscurità dei crimini che riassumo in un luogo simbolo: Srebrenica e nell'oscuramento quotidiano di ogni speranza di convivenza umana in tanti paesi dell'Africa e del Medio Oriente. L'annientamento del valore della vita. L'estinzione della "pari dignità dei diversi". L'oscuramento di un credo. La bestiale ferocia sui vinti.

Occorreva, allora, e occorre oggi, un sistema di protezione sovranazionale dei diritti umani che sappia operare, senza per questo sostituirsi ai sistemi giuridici di tutela nazionale, ma svolgendo quell'opera sussidiaria ovunque i diritti sono calpestati. Sono quarantasette i paesi firmatari e oltre cento milioni i cittadini coinvolti, anche e soprattutto di quelle nazioni che, pur firmatarie, Russia e Turchia in testa, non danno un grande esempio di protezione dei Diritti umani: per i loro cittadini e per tutti quelli che si trovano a vivere in uno dei paesi firmatari della Convenzione.

La Convenzione, quindi, come fondamentale, universale strumento di protezione dei Diritti umani.

Il disegno di legge in esame - composto di 4 articoli - riguarda la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, fatti a Strasburgo, rispettivamente il 24 giugno e il 2 ottobre 2013, recanti entrambi emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione EDU), ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. I due Protocolli rispondono a due principi base per la Convenzione, vale a dire il principio di sussidiarietà e del margine di apprezzamento. Quanto al primo principio, esso attiene alla responsabilità in prima battuta dei governi nazionali sul terreno della tutela dei diritti umani, cui solo in subordine subentra quella di tipo sovranazionale. Quanto al secondo principio, esso riguarda l'esigenza che la Convenzione non surroghi sostituisca al legislatore nazionale e che i governi nazionali dispongano di un margine di adattamento della normativa sovranazionale alle proprie specificità. Il margine di apprezzamento è, più nello specifico, costituito dall'ambito in cui la Corte riconosce agli Stati libertà di azione e di manovra, prima di dichiarare che una misura statale di deroga, di limitazione o di interferenza con una libertà garantita dalla CEDU configuri una concreta violazione della Convenzione stessa.

Il dibattito sulla riforma della Corte europea e i Protocolli n. 15 e n. 16.

Il processo che ha portato all'adozione dei Protocolli nn.15 e 16 è derivato, anzitutto, dalla consapevolezza delle criticità nel funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato. E' apparso inoltre necessario adeguare la struttura e le procedure della Corte a un'utenza potenziale che raggiunge ormai circa 800 milioni di cittadini.

Constatando l'insufficienza della risposta venuta dal Protocollo n. 14 è stato redatto il Protocollo n. 15 (che stabilisce, tra le altre cose, alcune condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte europea dei diritti umani; la soppressione della possibilità che una delle parti si opponga alla rimessione alla Grande camera di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte che sollevi gravi problemi interpretativi o la cui soluzione rischi di contrastare con la precedente giurisprudenza della Corte; la riduzione da 6 a 4 mesi il termine per la presentazione del ricorso alla CEDU).

Il Protocollo n. 16, invece, la possibilità per le più alte giurisdizioni di ciascuna Parte contraente di presentare alla Corte europea richiesta di pareri consultivi su questioni di principio concernenti i diritti e le libertà definiti dal sistema della Convenzione europea e relativi protocolli.

Concludendo, auspico una celere approvazione del disegno di legge che consentirà al nostro Paese di aderire ad un'importante riforma del sistema della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in un momento in cui riappare il morbo delle chiusure nazionalistiche che mettono in pericolo la sopravvivenza e l'operatività degli strumenti multilaterali, sovranazionali, universali, di tutela e difesa dei Diritti umani.