Dichiarazione di voto finale
Data: 
Mercoledì, 27 Settembre, 2017
Nome: 
Chiara Scuvera

 

A.C. 3083

Grazie Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del Partito Democratico, sottolineo che l'Atto di cui stiamo trattando deriva da una completa revisione dell'Accordo dell'Aja in materia di registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

L'Accordo dell'Aja consente al titolare di un disegno o di un modello di ottenere protezione in più Paesi con un'unica domanda, da presentarsi in un solo ufficio, con un'unica tassazione. Tale deposito unico internazionale può avvenire presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato parte dell'accordo. Tramite tale deposito il titolare del disegno o modello industriale tutela i propri disegni e modelli in tutti i paesi prescelti (che abbiano sottoscritto l'Accordo).

L'Accordo dell'Aja ha subito diverse revisioni (a Londra nel 1934 e all'Aja nel 1960), la seconda delle quali è stata ratificata dall'Italia nel 1980 con la legge n. 744. L'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 sostituisce i citati atti del 1934 e del 1960 e persegue due finalità: in primo luogo, fare entrare nuovi Stati nel sistema dell'Aja, in particolare facilitando l'adesione di Stati la cui normativa prevede l'esame di novità dei disegni e dei modelli; in secondo luogo, semplificare ancora di più il sistema dell'Aja, in modo da renderlo sempre più accessibile ai richiedenti. Con quest'Atto, inoltre, si collegano il sistema registrazione internazionale e i sistemi regionali, come il sistema dell'Unione europea e il sistema dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale (OAPI), dando la possibilità alle organizzazioni intergovernatìve di aderire all'Atto. Fino a questo momento hanno aderito 15 Stati, l'Unione Europea e l'OAPI.

In questi anni il nostro Paese ha compiuto e sta compiendo alcune scelte per la protezione internazionale od europea della proprietà intellettuale industriale, nel più generale quadro delle politiche al sostegno dell'innovazione in impresa. Mi riferisco all'adesione al sistema brevettuale unitario europeo (con il brevetto unitario europeo e il tribunale unitario brevetti), al marchio europeo e all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in Europa sul marchio, al rafforzamento della tutela del segreto commerciale anche in Europa.

Senza tutela della conoscenza e dell'invenzione, il potenziale di innovazione delle nostre imprese non potrebbe esprimersi a pieno. Sappiamo quali e quanti importanti risultati stiano dando gli incentivi di Industria 4.0 e come il nostro sistema produttivo stia cogliendo la sfida.

Tutelare la proprietà intellettuale significa, poi, anche lotta alla contraffazione e, quindi, in definitiva, tutela dei consumatori.

Aggiungo che in Italia la disciplina di tutela a modelli e disegni è fornita dal Codice della proprietà industriale - decreto legislativo n. 30 del 2005. La normativa nazionale è stata armonizzata alla direttiva europea 71/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, introducendo il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore.

La protezione europea, cui l'Italia ha aderito, è invece assicurata dal regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, con il disegno o modello europeo, che conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea (producendo gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi dell'Unione).