Relatrice
Data: 
Lunedì, 2 Ottobre, 2017
Nome: 
Chiara Braga

 

A.C. 1013

Discussione sulle linee generali

Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, oggi l'Assemblea è chiamata a esaminare il nuovo testo della proposta di legge n. 1013 D'Incecco, predisposto dalla VIII Commissione, volto a prevedere l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare ed aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto ministeriale n. 236 del 1989. Credo sia particolarmente significativo che l'approvazione della Camera, seppure in prima lettura, di questa legge avvenga all'indomani della quindicesima edizione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che si è celebrata proprio ieri, 1° ottobre. Il tema dell'accessibilità degli spazi pubblici e privati a partire dalle persone con disabilità attiene alla qualità della vita dell'intera comunità.

Case, scuole, luoghi di lavoro, spazi pubblici universalmente accessibili sono uno dei presupposti per l'effettivo esercizio del diritto di cittadinanza. Penso sia giusto ricordare all'inizio della nostra discussione che questo disegno di legge affonda le sue radici proprio nei principi fondamentali della nostra Costituzione, nella seconda parte dell'articolo 3: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Il testo della proposta originaria riproduceva integralmente il testo dell'Atto Senato 3650 della XVI legislatura, approvato in prima lettura alla Camera. Prima di passare ad illustrare più dettagliatamente il nuovo testo, ricordo che il regolamento di cui al citato DPR n. 503 del 1996 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e ha sostituito, aggiornando, le precedenti norme dettate da un DPR del 1978.

Ricordo, altresì, che, in attuazione della legge n. 13 del 1989, è stato emanato un decreto ministeriale, il n. 236 del 1989, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. L'articolo 12 di tale decreto prevedeva, poi, l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione, con apposito decreto interministeriale, di una commissione permanente. La citata commissione è stata costituita nell'ottobre 2004 e ha concluso i propri lavori nel luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, poi trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione.

Nella relazione sono state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia, motivo per cui la commissione ha suggerito l'emanazione di un unico DPR di riordino dell'intera materia nel settore pubblico e in quello privato, per garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Ricordo che, nelle more di emanazione del citato regolamento, una risoluzione della VIII Commissione, nel corso della XVI legislatura, aveva rilevato la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo, prevedendo l'emanazione di un testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il rappresentante del Governo, nella seduta della Commissione dell'ottobre 2012, aveva dichiarato che la Commissione, avendo ultimato i propri lavori, era stata soppressa e prevedeva il trasferimento delle attività svolte ad altri organismi collegiali, operanti presso le pubbliche amministrazioni.

Passo quindi a illustrare brevemente il contenuto del testo in esame, facendo presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede l'emanazione di un unico regolamento, al fine di assicurare unitarietà e omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica nonché, in recepimento delle osservazioni della Conferenza delle regioni, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale, in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dal nostro Paese.

In particolare, l'articolo 2 della citata Convenzione definisce “progettazione universale” la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o progettazioni specializzate.

Il comma 1 disciplina anche le modalità procedurali per l'adozione del nuovo regolamento, prevedendo che esso venga adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato, per i profili di competenza, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conseguente abrogazione dei regolamenti sostituiti.

Il comma 3 prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dal decreto ministeriale del 1989, precisando che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Lo stesso comma affida alla Commissione i compiti di individuazione della soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, dell'elaborazione di proposte di modifica, di aggiornamento e di aggiornamento delle linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. Secondo tale norma gli Stati si impegnano a intraprendere e promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile e il costo più contenuto possibile per venire incontro e soddisfare le esigenze specifiche delle persone con disabilità.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati ampliati i compiti della Commissione in senso significativo, prevedendo il monitoraggio sistemico delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, in tema di adozione e di piani di eliminazione delle barriere architettoniche, che ai commi 20 e 22 dell'articolo 32 detta, appunto, disposizioni in ordine ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare per gli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni tecniche del previgente DPR del 1978. La proposta di legge prevede l'eventuale intervento di un commissario in sostituzione delle amministrazioni medesime inadempienti.

È stato, inoltre, introdotto, come nuovo compito della Commissione, l'elaborazione di proposte di modifica, di aggiornamento della normativa richiamata dalla legge, anche finalizzate a semplificare l'inserimento di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici e nelle loro pertinenze.

La nomina dei componenti della Commissione è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

A seguito della condizione resa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere della V Commissione, l'VIII Commissione ha inserito un nuovo articolo recante la clausola di invarianza finanziaria.

Credo che l'approvazione di questa legge, che ha trovato, in discussione in Commissione ambiente, una larga condivisione - la condivisione di tutti i gruppi parlamentari -, possa risultare un segnale importante anche in questa fine di legislatura e mi auguro che la discussione che svolgeremo oggi, tenuto conto dei contributi ovviamente di tutti i gruppi, possa portare ad un risultato positivo. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).