Welfare

Sperimentazione clinica e riordino delle professioni sanitarie

18/10/2017

 

Approvata alla Camera la legge delega in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie.

Il testo torna all’esame del Senato.

L’esame presso la Commissione affari sociali della Camera è stato caratterizzato in una prima fase da un ampio ciclo di audizioni. Ampio spazio è stato poi dedicato all’esame delle circa 300 proposte emendative presentate.

Con riferimento al tema della sperimentazione clinica, sono stati introdotti principi e criteri direttivi di delega più omogenei e stringenti, in considerazione soprattutto della disciplina intervenuta in materia con il Regolamento europeo n. 536/2014. In particolare è stato introdotto uno specifico riferimento alle malattie rare e all’età pediatrica.

Inoltre, è stato previsto il riordino dei comitati etici, prevedendo l’istituzione presso l’Agenzia italiana del farmaco del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, cui sono attribuite funzioni di indirizzo, di consulenza e di supporto dell’attività dei singoli comitati, nonché di monitoraggio del rispetto dei termini della sperimentazione.

Obiettivo della riforma è quello di garantire la qualità, e individuare con certezza i comitati etici territoriali, riducendone il numero, portandolo ad un massimo di quaranta, oltre a un massimo di tre di valenza nazionale, di cui uno dedicato  alla sperimentazione in ambito pediatrico.

L’altro tema centrale del disegno di legge è rappresentato dal riordino delle professioni sanitarie. Prendendo in considerazione la diversa consistenza anche territoriale delle diverse articolazioni degli ordini, al fine di evitare aggravi amministrativi e finanziari, sono stati introdotti: la possibilità di ricorrere a forme di avvalimento o di associazione tra ordini per l’esercizio di funzioni di particolare rilevanza; la composizione del collegio di revisori dei conti; le modalità previste per lo svolgimento delle elezioni degli organi e il quorum per la validità delle elezioni medesime, come pure l’inserimento di un limite al numero dei mandati.

Inoltre, con l’articolo 6, si modifica la procedura attualmente prevista, per l’individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, di cui all’articolo 5 della legge n. 43 del 2006. Il fine è di assicurare che tale individuazione possa avvenire sulla base di criteri oggettivi, in tempi ragionevolmente certi, con istanza anche dal basso. Si è preferito definire una procedura che possa garantire tutti coloro che intendono ottenere il riconoscimento, anziché individuare discrezionalmente una o più nuove professioni sanitarie in un lungo elenco di aspirazioni, richieste e preoccupazioni. Si prevede che l’iniziativa per ottenere il riconoscimento spetti anche alle associazioni professionali rappresentative oltre che allo Stato e alle regioni. L’istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante accordi in sede di Conferenza Stato-regioni che devono indicare anche l’ambito di attività di ciascuna professione e i criteri di valutazione dell’esperienza professionale.

Con l’articolo 7 si individuano le figure dell’osteopata e del chiropratico. Ai fini della loro istituzione si segue la procedura generale: accordo Stato-regioni per stabilire l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, per definire l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica, nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi, e la valutazione dei titoli equipollenti.