Discussione generale
Data: 
Lunedì, 23 Ottobre, 2017
Nome: 
Francesco Sanna

A.C. 56-D

Relatore

Presidente, colleghi, questa che esaminiamo in discussione generale questa sera, sempre che nello svolgimento di questa settimana di lavori parlamentari la Camera la approvi, sarebbe la seconda modifica agli statuti regionali ad autonomia speciale che viene approvata dal Parlamento in questa legislatura. La prima ha visto le modifiche allo Statuto del Friuli Venezia Giulia. In realtà, sarebbe anche la seconda legge costituzionale approvata. A differenza di quelle che riguardano la Carta fondamentale della nostra Repubblica, nel caso di approvazione, non si dà la possibilità di referendum confermativo e, quindi, con l'iscrizione nelle tavole della Gazzetta Ufficiale della norma, lo Statuto del Trentino Alto Adige verrebbe a trovare le modifiche, che rassegno molto brevemente all'Aula, che riguardano l'entità dei poteri, dei diritti della minoranza linguistica ladina nell'ambito, appunto, delle norme di specialità dello statuto del Trentino Alto Adige.

È chiaro che siamo di fronte all'applicazione pratica, specifica, dell'articolo 6 della nostra Carta costituzionale: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Non è un caso che, dopo una prima scelta della Commissione dei 75 che immaginava una norma di protezione delle minoranze etniche e linguistiche, in una parte che riguardava le regioni della Carta costituzionale, il costituente, il plenum dell'Assemblea costituente abbia deciso di mettere l'articolo 6, di tutela delle minoranze linguistiche, nella parte che riguarda i principi fondamentali, perdendo la specificazione etnica, ma concentrandosi su quella linguistica. Ci sono tre principi della tutela minoritaria in questo campo: una identificazione attraverso il criterio linguistico, un riconoscimento giuridico e una tutela territoriale, cioè una tutela che implica la promozione, ma che è possibile solo se è territoriale. Questo è il caso dei ladini.

La Camera ha voluto, anche, con una missione, l'anno scorso, andare ad incontrare i luoghi dove si conserva, si promuove, ma direi, anche, dove si vive, la specificità linguistica e il modo di esistenza della lingua ladina e abbiamo trovato una perfetta corrispondenza all'obbligo internazionale che motiva la presenza, nello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, di queste previsioni e la piena corrispondenza con i nostri recenti obblighi internazionali.

Abbiamo aderito, nel 1997, con la legge n. 302, alla Convenzione di Strasburgo per la protezione delle minoranze nazionali, che nel suo preambolo dice che una società che si vuole pluralista e genuinamente democratica deve non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente a una minoranza nazionale, ma anche creare condizioni appropriate che le consentano di esprimere, preservare e sviluppare questa identità. Noi lo facciamo, precisando un quadro di tutele già presenti nello statuto del Trentino Alto Adige e che incidono su un nucleo di attività politiche istituzionali della provincia autonoma di Bolzano, riconoscono alcune nuove capacità al Comun general de Fascia, di Fassa, in provincia di Trento, aumentano i poteri di convocazione da parte delle minoranze del consiglio regionale del Trentino Alto Adige, precisano la possibilità e la doverosità, in alcuni casi, di collocare una figura corrispondente alla rappresentanza della minoranza linguistica ladina nella giunta della provincia autonoma di Bolzano, precisano, inoltre, che vi è uno scrutinio del tutto particolare da parte delle minoranze linguistiche, e tra queste di quella ladina, nell'esame delle manovre di bilancio della regione e della provincia di Bolzano, dove, in mancanza della maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino, opererà, anche per questa ultima minoranza, una commissione paritetica, che andrà a valutare la ricomposizione, in sede di una sorta di camera di compensazione politica, dei dissensi sulla formazione del bilancio.

Ancora, è previsto un rafforzamento, una precisazione riguardo a quella proporzionale etnica che garantisce che il personale delle amministrazioni dello Stato di lingua tedesca non venga spostato dai luoghi dove esiste, diciamo così, la minoranza linguistica di cui parliamo, quindi, la provincia di Bolzano, per più del 10 per cento del totale; ecco, anche questa norma di proporzionale etnica, viene allargata al gruppo linguistico ladino. Viene precisato che una sezione del Consiglio di Stato, che esamina in sede di appello le sentenze del TAR del Trentino Alto Adige, oltre a trovare una composizione obbligatoria con un giudice di lingua tedesca, dovrà anche vedere l'espressione linguistica ladina come caratteristica, e come skill professionale del giudice. Sotto questo profilo, noi rimuoviamo una vera e propria norma di discriminazione che limitava alla lingua tedesca questo tipo di possibilità; per cui avevamo un meccanismo che sostanzialmente inibiva a un giurista della minoranza linguistica ladina la partecipazione a questa sezione del Consiglio di Stato, essendo occupata solo dalla minoranza tedesca. Per finire, alcune modifiche riguardano la commissione paritetica chiamata ad esprimere il parere sulle norme di attuazione dello statuto speciale.

Io penso - e tralascio ovviamente la precisazione che abbiamo già dato nel corso dei nostri lavori - che bisogna aderire al testo che il Senato ci ha consegnato e che ha espunto, rispetto alla nostra precedente deliberazione, alla deliberazione di questo ramo del Parlamento, una modifica delle norme statutarie che riguardavano i sistemi elettorali. Io ritengo che sia importante recepire, nel dialogo tra i diversi rami, tra i due rami del Parlamento, questa modifica e approvare, in toto, in blocco, come anche ci richiama a fare il Regolamento della Camera, le modifiche che sono state apportate e, ovviamente, l'intero complesso degli undici articoli.

Si tratta, e concludo, del senso vero della espressione della specialità. Il regionalismo differenziato, oggi siamo al giorno successivo del referendum veneto, del referendum lombardo, può avere diverse forme. Il regionalismo differenziato delle regioni a statuto speciale ha una caratteristica che non eguaglia quello delle altre regioni a statuto ordinario. Io penso che siano ragioni ancora del tutto valide, esistenti, attengono a valori oggetto di una tutela costituzionale speciale e io credo che questa specialità vada rinforzata, precisata e adeguata al tempo storico che viviamo. Questo è anche lo spazio in cui abbiamo operato, ragionando, elaborando, aiutando a scrivere la modifica dello statuto del Trentino-Alto Adige, che oggi offriamo alla valutazione dalla Camera dei deputati .