Lavoro

Tutela per i lavoratori sulla busta paga

15/11/2017

Approvata alla Camera la proposta di legge sulle modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

Obiettivo del provvedimento in esame è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione, una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare.

La proposta di legge in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo. La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) è corrisposta dal datore di lavoro, per il tramite di istituto bancario o ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi (comma 1): bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore (lettera a)); pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro (lettera b)); emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento (lettera c)).

La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme contanti di denaro direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2). Il comma 3 delinea l'ambito di applicazione della nuova disciplina, individuando come suo perimetro di riferimento ogni rapporto di lavoro subordinato, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e dai contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci.  La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).

L’articolo 2 esclude l’applicazione della nuova disciplina alle pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro (Art. 3).

L’articolo 4 prevede, entro tre mesi dalla data in vigore del provvedimento in esame , la stipula di una convenzione – con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge – tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.