27/04/2015
Gea Schirò
Albanella, Antezza, Capodicasa, Carella, Carloni, Censore, D'Incecco, Di Salvo, Giuseppe Guerini, Iori,Marchi, Melilli, Porta, Romanini, Paolo Rossi, Rotta, Zan, Zardini
2-00947

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che: 
il microcredito è l'attività di concessione di finanziamenti di limitato ammontare rivolta a persone fisiche o microimprese, definite «non bancabili», che hanno difficoltà ad ottenere credito da parte delle banche, con la finalità di favorirne l'inclusione sociale e finanziaria; 
nell'attività di microcredito rientrano in particolare i finanziamenti volti a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro; 
con la riforma del Titolo V del Testo unico bancario (TUB), di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad opera del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è stato introdotto l'articolo 111, che prevede una disciplina specifica per i soggetti operanti esclusivamente nell'ambito del microcredito; 
con il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, è stato emanato il regolamento attuativo dell'articolo 111 del TUB, che disciplina, in particolare, i requisiti per poter beneficiare del finanziamento e le sue finalità, i limiti oggettivi relativi a volume attività, condizioni economiche applicate e ammontare massimo dei singoli finanziamenti, nonché i requisiti richiesti per svolgere l'attività di microcredito; 
la normativa vigente prevede due tipologie di microcredito: quello per la microimprenditorialità destinato al lavoro autonomo ed alla microimpresa, il cui importo massimo erogabile è stabilito nella misura di 25 mila euro, e il microcredito sociale, volto a soddisfare bisogni primari di carattere economico e sociale, con una soglia massima pari a 10 mila euro; 
per quanto riguarda i finanziamenti per la microimprenditorialità, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, sono esclusi dall'accesso al credito i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; 
l'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 ha riservato una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare alla microimprenditorialità, demandando ad un decreto di natura non regolamentare le modalità attuative della norma; 
in attuazione del citato articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, sono stati emanati il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015, n. 27, e il decreto ministeriale 18 marzo 2015, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
i regolamenti attuativi sul microcredito completano finalmente il nuovo quadro normativo che consente ad organizzazioni non bancarie di svolgere attività di prestito, garantendo un'opportunità di accesso al credito anche a soggetti più vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, generalmente esclusi dal finanziamento, per far fronte a spese d'emergenza ma anche per avviare un'attività imprenditoriale; 
tuttavia, i limiti e vincoli che la disciplina pone — in particolare quelli sull'età dell'impresa e sul tetto massimo per ogni singola erogazione — non consentono l'accesso al credito a troppi soggetti, rischiando di vanificare le ingenti risorse messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con il fondo di garanzia, pari a circa 30 milioni di euro; 
in un contesto generale di difficoltà socio-economiche, aggravato dalla stretta creditizia da parte dei circuiti bancari, appare fondamentale consentire, anche a soggetti richiedenti prestiti leggermente più elevati o con più anni di vita, ma con identiche difficoltà di trovare garanzie reali e patrimoniali e dunque di accedere al credito bancario tradizionale, di poter beneficiare del microcredito –: 
se non ritenga opportuno, tenuto conto del nuovo contesto normativo che si sta profilando in materia di impresa sociale, assumere iniziative per armonizzare la vigente disciplina sul microcredito, anche mediante l'adozione di provvedimenti volti a rivederne i limiti e i vincoli, al fine di garantire il pieno funzionamento di questo strumento di sviluppo sociale.