29/05/2014
Maria Gaetana Greco
3-00851

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   attualmente ai laureati in scienze politiche è inibito partecipare ai pubblici concorsi a cattedre nelle scuole secondarie e in particolare l'inserimento nelle graduatorie di istituto per il reclutamento del personale, nell'ambito della terza fascia, per l'insegnamento;
   il decreto ministeriale n. 39 del 1998 prevede, ai fini dell'accesso all'insegnamento, che costituiscono titoli di ammissione le lauree in scienze politiche «purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001»
   la laurea in scienze politiche non è più considerata idonea ai fini dell'insegnamento se conseguita successivamente all'anno accademico 2000/2001, e ai laureati in tale classe di laurea successivamente a tale anno accademico è inibito l'accesso all'insegnamento, oltre che l'inserimento nelle graduatorie di istituto terza fascia;
   la previsione del limite temporale del conseguimento della laurea entro l'anno accademico 2000/2001 non appare essere sorretta da un fondamento fattuale e/o giuridico, non si riscontrano significative modificazioni negli ordinamenti didattici universitari dei piani di studi relativi alla facoltà di scienze politiche;
   l'apposizione del limite temporale comporta una compressione del diritto di eguaglianza e una notevole disparità di trattamento tra studenti laureati in scienze politiche entro l'anno accademico 2000/2001 (che hanno accesso all'insegnamento e possono chiedere l'inserimento in terza fascia) e studenti laureati in scienze politiche successivamente a tale data che, pur avendo conseguito il medesimo titolo di studio sulla base del medesimo piano didattico, non hanno possibilità di accesso all'insegnamento e all'inserimento in terza fascia;
   tale limite temporale costituisce, inoltre, una lesione dell'affidamento degli iscritti alla facoltà di scienze politiche, che, al momento dell'iscrizione alla facoltà, hanno confidato nella possibilità di poter accedere ai concorsi per l'insegnamento, per vedersi poi negata, successivamente al conseguimento della laurea, tale possibilità, sulla base della mera circostanza che la stessa è stata conseguita successivamente all'anno accademico 2000/2001 –:
   se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e quali iniziative intenda adottare nell'immediato per consentire a tutti gli studenti che si sono laureati in scienze politiche, indipendentemente dall'anno di conseguimento della laurea, di accedere all'insegnamento eliminando discriminazioni che facciano riferimento al solo requisito temporale.