03/06/2015
Marietta Tidei
Amato, Basso, Bergonzi, Bonaccorsi, Brandolin, Capone, Carella, Carrescia, D'Attorre, D'Incecco, Epifani,Ferro, Galperti, Iori, Meta, Mura, Piazzoni, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Vico, Zan, Zoggia
1-00876

La Camera, 
premesso che: 
l'Agenzia delle Nazioni Unite per la sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle navi, Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 2008 ha adottato una risoluzione di modifica dell'allegato VI del protocollo del 1997 che modifica la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973 (convenzione MARPOL) che contiene una regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi. Il succitato allegato riveduto della convenzione MARPOL è entrato in vigore il 1o luglio 2010; 
l'allegato VI riveduto della convenzione MARPOL introduce, tra l'altro, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle zone di controllo delle emissioni di zolfo (security emission controlled areas – SECA), pari all'1,00 per cento dal 1o luglio 2010 e allo 0,10 per cento dal 1o gennaio 2015), nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA pari allo 3,50 per cento dal 1o gennaio 2012 e, in linea di principio, allo 0,50 per cento dal 1o gennaio 2020; 
con l'adozione dell'allegato VI alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, l'Unione europea ha emanato la direttiva 2005/33/CE, che ha modificato quanto stabilito dalla direttiva 1999/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, in relazione al tenore di zolfo contenuto nei combustibili per uso marittimo. La direttiva 2005/33/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo n. 205 del 2007; 
la raccomandazione della Commissione europea n. 2006/339/CE dell'8 maggio 2006 finalizzata a promuovere l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le navi ormeggiate nei porti comunitari formula una serie di raccomandazioni agli Stati membri dell'Unione, riguardanti: a) la possibilità di installare sistemi di erogazione dell'elettricità dalle reti terrestri per le navi ormeggiate nei porti, in particolare in quelli in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati manifestati timori da parte del pubblico riguardo ad elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali; b) l'opportunità di valutare l'offerta di incentivi economici agli operatori affinché utilizzino l'elettricità erogata da terra per le navi, sfruttando le opportunità introdotte dalla legislazione comunitaria; c) la promozione di azioni di sensibilizzazione delle autorità locali competenti delle zone portuali, delle autorità marittime, delle autorità portuali, delle società di classificazione e delle associazioni industriali in merito all'erogazione di elettricità dalle reti terrestri; 
la direttiva 2012/33 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo n. 112 del 16 luglio 2014, sulla base della delega contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013) precisa che l'inquinamento atmosferico provocato dalle navi all'ormeggio rappresenta uno dei maggiori problemi di molte città portuali relativamente ai loro sforzi per rispettare i valori limite dell'Unione sulla qualità dell'aria e ritiene opportuno che gli Stati membri sostengano l'utilizzo di un sistema elettrico lungo la costa, poiché attualmente l'alimentazione elettrica delle navi è di solito assicurata da motori ausiliari; 
la suddetta direttiva modificando la direttiva 32 del 1999, già precedentemente modificata dalla direttiva 2005/33/CE, in materia di livelli massimi di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi all'ormeggio nei porti dell'Unione stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che le navi all'ormeggio nei porti dell'Unione non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10 per cento in massa, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a formulare le debite prescrizioni affinché siano iscritti nei giornali di bordo i tempi delle operazioni di cambio del combustibile; 
al tenore di zolfo, indicato nella misura dello 0,10 per cento in massa, è possibile derogare, ammettendosi la deroga per le navi all'ormeggio nei porti con i motori spenti e collegate ad un sistema elettrico lungo la costa, oltre che per quelle navi che restano ormeggiate per meno di due ore; 
l'elettrificazione delle banchine portuali rappresenta una significativa soluzione alternativa alla riduzione delle emissioni inquinanti, specie di diossido di zolfo considerato una delle principali sostanze chimiche responsabili della formazione delle piogge acide e dell'inquinamento atmosferico da polveri sottili, rappresentando, queste ultime, il principale fattore di rischio, delle malattie cardiovascolari e respiratorie. A livello europeo, secondo quanto si apprende dal rapporto Mal'Aria 2015 di Legambiente, nel 2010 il settore navale ha contribuito all'emissione in atmosfera di 2,3 milioni di tonnellate di ossido di Zolfo (SO2) e 3,3 milioni di tonnellate di ossido di azoto (NOx) e 250 mila tonnellate di particolato (PM10), numeri che, secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), si traducono in 50 mila decessi annui e in 58 miliardi di euro di costi sanitari, che vanno ad incidere principalmente nelle aree costiere e portuali, dove le navi transitano ed ormeggiano; 
allo stato attuale in molte realtà è stata adottata la tecnologia dell'elettrificazione delle banchine portuali al fine di abbattere le emissioni inquinanti e climalteranti, con risultati positivi in termini riduzione dell'inquinamento, dei costi del carburante e di immagine, costituendo un fattore di stimolo per le autorità portuali e le compagnie impegnate in sforzi sempre maggiori in tale direzione. Città come Los Angeles, Seattle, Vancouver, Göteborg, Lubecca e moltissime altre rappresentano straordinari esempi di come l'utilizzo di tale tecnologia contribuisca in modo notevole alla riduzione delle emissioni inquinanti e quindi alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini; 
in Italia ci sono state concrete manifestazioni di interesse verso questa tecnologia. Molte regioni hanno sottoscritto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi di elettrificazione delle banchine portuali. Ciò è avvenuto tra la regione Toscana e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativamente al porto di Livorno, così come tra la regione Liguria e il Ministero, relativamente al porto di Genova. Molte altre regioni e città portuali hanno inoltrato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informazioni su progetti per l'elettrificazione delle banchine e l'efficientamento energetico; 
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone di un apposito fondo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica», convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, modificato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, utilizzato per il finanziamento dei citati interventi nelle regioni Liguria e Toscana e che potrebbe essere utilizzato per l'esecuzione di ulteriori interventi in materia, che nel corso degli anni è stato progressivamente svuotato e da oramai 3 anni non dispone di alcuna risorsa; 
la politica ambientale dell'Unione europea, definita nei programmi di azione in materia ambientale e in particolare nel settimo programma di azione per l'ambiente «Vivere bene entro i limiti del nostro Pianeta», adottato con decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, e in coerenza con gli obiettivi definiti nella strategia Europa 2020, ha tra i suoi obiettivi l'attuazione di interventi finalizzati al contrasto delle minacce alla salute e al benessere dei cittadini europei, come l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, i livelli eccessivi di rumore e le sostanze chimiche tossiche, oltre che interventi volti a trasformare l'Unione europea in un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente nell'impiego delle risorse; 
conformemente all'articolo 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le direttive in materia ambientale non impediscono agli Stati membri di mantenere o introdurre, in sede di recepimento, norme più rigide di quelle dell'Unione europea per una protezione dell'ambiente e della salute ancora maggiore. Invero, il Governo, accogliendo la condizione prevista nel parere espresso dalla VIII Commissione ambiente della Camera in sede di esame parlamentare dello schema di decreto legislativo, ha previsto limiti più stringenti sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del tenore di zolfo dei combustibili marittimi usati in determinate aree. La direttiva 2012/33 prevede un limite generale al tenore di zolfo contenuto nei combustibili marittimi usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica. Tale limite fissato nella misura del 3,50 per cento si riduce a partire dal 1o gennaio 2020 allo 0,50 per cento. La norma di recepimento di tale direttiva ha invece previsto che per i mari Adriatico e Ionio si applica il limite dello 0,10 per cento al tenore di zolfo a partire dal 2018, mentre invece per gli altri mari pur confermando il limite temporale al 2020 si prevede una riduzione del tenore di zolfo allo 0,10 per cento, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea, prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori,

impegna il Governo:

al fine di ridurre le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate attraverso l'erogazione di elettricità da terra, e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, ad adottare un piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato alla realizzazione di interventi di elettrificazione delle banchine portuali; 
a promuovere la stipulazione di appositi accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le autorità portuali e le regioni per la realizzazione degli interventi contenuti nel piano nazionale; 
a valutare l'opportunità di assumere iniziative per provvedere al progressivo ripristino delle risorse del fondo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica» convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, modificato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
a valutare l'opportunità di utilizzare per il finanziamento degli interventi di elettrificazione delle banchine portuali le risorse del fondo di sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2014-2020; 
a promuovere in sede europea forme di collaborazione in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di incoraggiare la formulazione di norme internazionali armonizzate volte a favorire tali interventi.