07/03/2024
Claudio Stefanazzi
Ubaldo Pagano, De Luca, Lacarra, Provenzano, Serracchiani, Toni Ricciardi, Barbagallo, Sarracino, Graziano, Stumpo, Tabacci, Gribaudo, Scotto, Fassino, Merola, Malavasi, Orfini, Cuperlo, Forattini, Marino, Fossi, Carè, Manzi, Iacono, Simiani, Gianassi, Vaccari, Curti, Furfaro, Ghio, Girelli, Andrea Rossi, Casu, Berruto, Gnassi, Lai, Bakkali, Laus
2-00343

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, istituisce, al Capo III, la ZES unica comprendente i territori delle regioni del Mezzogiorno;

   all'articolo 11, comma 1, si dispone che «il Piano strategico della ZES unica [...] definisce [...] la politica di sviluppo della ZES unica, individuando [...] i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari [...] e le modalità di attuazione»;

   ai commi 2 e 3 si specifica che spetta alla Struttura di missione predisporre lo schema di Piano strategico della ZES unica, il quale è poi approvato con Dpcm su proposta del Ministro interpellato; all'articolo 14 si stabilisce, inoltre, che «i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche non soggetti a SCIA [...], ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15»;

   l'articolo 15 dispone che l'autorizzazione unica può essere richiesta, su istanza da presentare allo sportello unico digitale ZES, da «coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica»;

   in data 28 febbraio 2024 il Coordinatore della Struttura di missione ZES ha trasmesso ai sindaci dei comuni della ZES Unica una lettera recante «Orientamenti operativi sulla applicazione delle linee guida approvate dalla Cabina di Regia ZES», che «si ritiene necessario» fornire nelle more dell'approvazione del suddetto Piano strategico;

   la comunicazione chiarisce che «utilizzando i criteri generali che definiscono "investimento" la spesa finalizzata alla creazione di un nuovo stabilimento industriale, produttivo o logistico, potranno accedere al regime semplificato dell'autorizzazione unica, fino all'approvazione del Piano strategico della ZES unica:

    1) i progetti di investimento relativi ai territori ricadenti in una delle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, se coerenti con il Piano di sviluppo strategico della ZES già adottato con riguardo a detta area;

    2) i progetti d'investimento relativi a territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES regionali o interregionali, da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi, se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:

     a) realizzazione di nuovo stabilimento;

     b) ampliamento di uno stabilimento esistente o della relativa capacità produttiva;

     c) riconversione ovvero diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente»;

   al contempo, si aggiunge che per i restanti progetti di investimento «restano ferme le competenze e le funzioni del SUAP comunale del territorio di riferimento»;

   in sostanza, facendo leva su una definizione limitante di «investimento», si opera ad avviso dell'interrogante una restrizione del tutto discrezionale dell'ambito soggettivo delle disposizioni che individuano le tipologie di progetti di investimento soggetti ad autorizzazione unica, nonché una implicita restrizione del territorio stesso della ZES Unica;

   invero, mentre le norme richiamate consentono esplicitamente la possibilità di richiedere l'autorizzazione unica anche per l'avvio di attività economiche, la lettera del Coordinatore circoscrive tale facoltà, relativamente ai territori diversi dalle aree comprese nelle preesistenti otto ZES, ai soli progetti volti a realizzare ex novo, riconvertire o ampliare uno stabilimento;

   non solo tale indicazione non trova alcun fondamento nella legge istitutiva della ZES unica, né in successive disposizioni di legge, ma si pone addirittura in contrasto con lo stesso decreto n. 124 del 2023, nella misura in cui esclude de facto la possibilità di accedere alle semplificazioni per coloro che intendono avviare un'attività indipendentemente dalla realizzazione, ampliamento o riconversione di uno stabilimento. Parimenti, autorizzare solo i progetti «da localizzarsi prevalentemente in aree industriali o destinate a insediamenti industriali e produttivi» si traduce nell'esclusione diretta di una serie di settori, come ad esempio quello turistico, che pure risultano centrali in altri strumenti di programmazione degli investimenti nazionali e comunitari;

   riguardo ai progetti relativi alle aree delle preesistenti ZES, rilevano due questioni:

    un ostacolo implicito all'accesso al regime semplificatorio, a causa della scarsa disponibilità di lotti e particelle in cui realizzare nuovi insediamenti. Una criticità talmente nota che il legislatore, già con il decreto-legge n. 36 del 2022, aveva acconsentito a un allargamento della loro perimetrazione;

    uno esplicito, in quanto non può assumere alcuna rilevanza la coerenza dell'investimento con «il Piano di sviluppo strategico della ZES già adottato», in quanto tali piani hanno perso ogni cogenza proprio in virtù dell'entrata in vigore del decreto n. 124;

   inoltre, nelle more dell'approvazione del Piano strategico, nessun progetto di investimento potrà essere considerato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, di pubblica utilità, indifferibile e urgente;

   vista la capacità derogatoria di molte indicazioni ivi contenute, l'interrogante ritiene che la reale portata della lettera vada ben oltre il dichiarato intento di fornire istruzioni operative e di agevolare al massimo la presentazione delle istanze. Al contrario, oltre all'evidente contrasto con la legge, talune indicazioni sarebbero persino capaci di generare gravi discriminazioni e restringere oltremodo, per molte imprese, la concreta possibilità di accesso al regime semplificatorio introdotto dal decreto;

   in più, le responsabilità amministrative che il Coordinatore affida – secondo l'interrogante – abusivamente ai comuni (quando richiama le competenze e le funzioni del SUAP) porterà, nei fatti, all'emissione di autorizzazioni illegittime in quanto adottate da organi privi di competenza o, al contrario, alla paralisi dei procedimenti in corso e delle istanze future per il rigetto dei comuni proprio in ragione dell'incompetenza a provvedere l'applicazione delle indicazioni della lettera, infine, precluderebbe qualsiasi intervento in variante allo strumento urbanistico, impedendo l'avvio degli investimenti quantitativamente e qualitativamente più importanti per i territori;

   infine, la circostanza per la quale il decreto ministeriale cui l'articolo 16, comma 6, demanda la definizione delle modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta ZES non risulti ad oggi ancora adottato costituisce un ulteriore fattore di depotenziamento dell'intero regime speciale –:

   se non ritenga che i contenuti della lettera di cui in premessa si pongano in evidente contrasto con la legge istitutiva della ZES unica;

   se intenda fornire esaustivi chiarimenti con riguardo ai ritardi nell'adozione del decreto ministeriale per la fruizione del credito di imposta ZES e una stima delle tempistiche attese per l'adozione.