23/01/2019
Alfredo Bazoli
2-00234

 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   Battisti, appartenente negli anni ’70 al gruppo terrorista Proletari armati per il comunismo, nel nostro Paese è stato arrestato nel 1979 e condannato all'ergastolo per omicidi avvenuti tra il 1978 e il 1979, per banda armata, rapina, sequestro di persona e detenzione di armi, e a due pene detentive rispettivamente di 3 mesi e 4 anni per diversi reati, tra cui violazione di domicilio, rapina e sequestro di persona;

   Battisti, che era riuscito ad evadere dal carcere nel 1981 prima che la condanna all'ergastolo diventasse definitiva, si è rifugiato prima in Francia, poi in Messico fino al 1990 e poi di nuovo in Francia fino a quando – nel 2004 – un tribunale francese ha accettato la richiesta di estradizione dell'Italia. Tuttavia, dopo tre anni di latitanza in America Latina, nel 2007, Battisti è stato arrestato a Rio de Janeiro dall'Interpol;

   da allora più volte i vari Governi italiani ne hanno richiesto l'estradizione, sempre impedita dallo status di «rifugiato politico» riconosciuto a Battisti dalle autorità brasiliane. Oltre al diniego dell'estradizione, addirittura il tribunale supremo brasiliano il 9 giugno 2011 aveva rimesso in libertà l'ex terrorista italiano;

   la convenzione per l'estradizione è stata firmata, per il Governo Gentiloni, dall'allora Ministro Orlando;

   si tratta di una vicenda complessa e dolorosa soprattutto per le vittime e i loro familiari, che da anni attendono giustizia;

   proprio per il rispetto che si deve ad una vicenda che si è conclusa assicurando finalmente alla giustizia nel nostro Paese un latitante pluriomicida e fuggitivo come Battisti, appare doveroso sottolineare che, nel farlo, il Governo, rappresentato, in questo caso, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'interno, avrebbe leso alcuni princìpi fondamentali del nostro ordinamento, l'articolo 27 e l'articolo 13, comma 4, della Costituzione, l'articolo 114, comma 6-bis del codice di procedura penale che disciplina «il divieto di pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica», nonché l'articolo 42-bis dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) che prevede sanzioni a carico di chi non adotti «le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi»;

   si è cominciato dall'arrivo di Battisti presso l'aeroporto di Ciampino, dove il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia hanno ritenuto opportuno di doversi presentare (e dove erano stati, pare, allestiti appositi banchetti per favorire le riprese delle telecamere) con una conseguente diffusione a livello mondiale delle immagini del detenuto mentre veniva, correttamente, tradotto dalla polizia penitenziaria;

   appare inoltre addirittura sconcertante che il Ministro della giustizia abbia diffuso un video, dotato anche di approssimativo montaggio e di commento musicale, titolato «Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo» nel quale compaiono foto, che appaiono quasi come «foto ricordo» del detenuto, con due agenti della polizia penitenziaria al fianco;

   il video mostra inoltre, chiaramente, i volti degli agenti. Nel filmato, in particolar modo, si nota il comportamento di un poliziotto che cerca di coprirsi il volto facendo pensare all'ipotesi che possa trattarsi di un agente che opera sotto copertura e la cui identità sarebbe stata quindi svelata dalla pubblicazione del video;

   assicurare un pluriomicida e fuggitivo come Battisti alla sua pena rappresenta, come detto, un atto di giustizia, non lo è invece la lesione di ogni minimo principio di tutela della dignità della persona, che deve riguardare chiunque, anche i condannati per reati efferati, che non possono essere sottoposti ad una gogna pubblica come accadeva nel passato –:

   se non ritengano, nell'attesa dell'accertamento da parte delle autorità competenti della prospettata violazione delle norme esposte in premessa, di rimuovere il video e adottare tutte le opportune iniziative per la tutela della sicurezza degli agenti e per il rispetto della dignità e dei diritti delle persone private della libertà.