18/11/2015
Paolo Bolognesi
3-01857

Per sapere – premesso che: 
suscita dubbi la procedura attraverso la quale Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, condannati rispettivamente a 8 e 9 ergastoli – il numero più alto nella storia giudiziaria italiana – per innumerevoli omicidi e per l'esecuzione della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, hanno ottenuto il beneficio della liberazione condizionale; 
la risposta data all'interrogante dal sottosegretario Cosimo Maria Ferri, in data 3 marzo 2015, sulla effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalle norme per concedere il beneficio della liberazione condizionale ai due citati stragisti, contiene motivazioni che appaiono all'interrogante non corrispondere alla realtà dei fatti noti, ovvero fondate su conoscenze parziali e imprecise; 
per l'ottenimento del beneficio della liberazione condizionale il requisito del ravvedimento non soltanto costituisce la condicio sine qua non, ma deve inoltre essere sicuro (articolo 176 codice penale); 
nessuno dei requisiti essenziali – il pieno ravvedimento e la certezza della sua esistenza – era presente nel caso dei due stragisti; 
gli elementi citati dai sottosegretario Ferri non dimostrano ad avviso dell'interrogante il ravvedimento perché la «circostanza desunta dai rapporti, dell'autorità penitenziaria che il condannato nel corso dell'espiazione della pena, abbia tenuto una condotta assolutamente incensurabile» – circostanza richiamata nelle risposta del sottosegretario Ferri – non configura il requisito imprescindibile consistente nell'interessamento dell'autore del reato nei confronti delle vittime del reato che ha commesso; 
la «consapevolezza» di Mambro e Fioravanti «della gravità del danno procurato alle vittime», affermata dal sottosegretario Ferri, non risulta affatto ai familiari degli 85 morti e ai 200 feriti, vittime della strage di Bologna, ai quali i due stragisti non hanno mai chiesto perdono, perseverando in un comportamento di totale indifferenza; 
il provvedimento di beneficio condizionale concesso ai due stragisti non può ritenersi giustificato in presenza di un atteggiamento di totale indifferenza rispetto alle vittime di gravissimi crimini; 
ad ulteriore prova della totale mancanza di un ravvedimento, vi è, ad abundantiam, la significativa dichiarazione di Fioravanti – riportata in audio sul sito del quotidiane Il Fatto, in data 26 luglio 2012 – rivolta al presidente dei familiari dell'Associazione 2 agosto ’80: «Paolo Bolognesi non può fare il presidente delle vittime, ha perso solo la suocera». Tale dichiarazione conferma ancora una volta il persistente disprezzo nei confronti della vita umana che ha contraddistinto la carriera criminale del Fioravanti, disprezzo che dimostra e conferma, in termini oggettivi, la mancanza di qualunque ravvedimento; 
il mancato ravvedimento è aggravato dai dato che i due stragisti hanno sempre negato l'esecuzione della strage, arrivando a criticare – in alcune interviste – i magistrati che li hanno condannati per un «modo di fare giustizia politicizzato». «Abbiamo avuto da fare per 15 anni», ha dichiarato Fioravanti, «contro questa che io chiamo una grande falsificazione. Abbiamo combattuto contro diverse decine di persone serie, ben pagate, ben stipendiate, che costruivano prove contro di noi» (La Discussione, 27 ottobre 2004); 
nella risposta data all'interrogante il sottosegretario Ferri – a sostegno della regolarità del beneficio concesso ai due stragisti – ha dichiarato che «la Digos di Roma aveva riferito che, dalle informazioni di polizia acquisite sul conto del Fioravanti e della Mambro, non constavano collegamenti attuali con la criminalità organizzata od eversiva; inoltre, non risultavano da altre fonti persistenti contatti dei due condannati con ambienti criminali o comunque personaggi sospetti»; 
l'affermazione riportata, a quanto consta all'interrogante, non risponde a verità; 
al contrario, nel corso del processo penale a carico di Gennaro Mokbel, già componente del gruppo terroristico NAR, capeggiato da Fioravanti, è emerso, come scrive il G.I.P. del Tribunale di Roma nella sua ordinanza, che Mokbel, «unitamente alla moglie Giorgia Ricci, continua a mantenere contatti, sia telefonici che di persona (...) con vecchi esponenti dell'eversione di destra, in particolare Francesca Mambro, indicata come la Dark, e Valerio Francesco Fioravanti, detto «Giusvà». Lo stesso Mokbel, in diverse conversazioni intercettate, «ha detto di essere sempre stato molto vicino ai due soggetti, anche attraverso rilevanti sostegni economici» affermando di avere speso un milione e duecento mila euro per la loro liberazione; 
se – come dichiarato dal sottosegretario Ferri – tali conversazioni non sono state considerate penalmente rilevanti, esse sono però secondo l'interrogante la prova oggettiva ed incontrovertibile della persistenza di collegamenti attuali, da parte di Mambro e Fioravanti, con la criminalità organizzata. E, specificamente, con il capo di un'associazione a delinquere, condannato – il 17 ottobre 2013 – a 15 anni di carcere, dal tribunale di Roma, nell'ambito della sentenza Fastweb Telecom Sparkle, per la frode di 2 miliardi di euro al fisco e riciclaggio di diamanti; 
nel 2008 il comune di Roma, di cui all'epoca era sindaco Gianni Alemanno oggi indagato per corruzione nell'inchiesta su Mafia Capitale, chiamò a collaborare l'associazione «Angeli4» di cui erano attivisti Mambro e Fioravanti, che all'epoca non avevano ancora estinto la pena per la strage di Bologna. Atto che l'allora segretario romano del Pdci, Fabio Nobile denunciò: «Vorremmo proprio sapere cosa avrà di dire Alemanno. Farà finta che non ne sapeva nulla o difenderà la sua scelta? Con tante associazioni che si occupano di bambini era proprio necessario chiamarne una in cui pare siano impegnati due fascisti ancora in galera per strage che, insieme, hanno collezionato più di 15 ergastoli?»; 
che il comma quarto dell'articolo 176 del codice penale recita quanto segue: «la liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempiere» –: 
se il Ministro interrogato, alla luce degli elementi esposti in premessa, intenda rivalutare i propri orientamenti in ordine all'avvio di iniziative ispettive ai fini dell'eventuale esercizio di tutti i poteri di competenza; 
se il Governo, sempre alla luce di quanto esposto in premessa, intenda fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già affermato dal Sottosegretario per la giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, in ordine agli elementi informativi trasmessi dalle forze dell'ordine, in particolare dalla Digos, alle autorità preposte ai fini della concessione del beneficio condizionale; 
se risulti al Governo che i condannati per la strage di Bologna, autori inoltre di numerosi altri omicidi, abbiano adempiuto alle obbligazioni derivanti dai reati commessi e, in caso positivo, se l'adempimento, richiesto dalla legge, sia stato completo, ovvero, nel caso di adempimento soltanto parziale, in quale misura sia intervenuto e quali dei gravissimi danni provocati alle numerose vittime siano stati risarciti; 
se risulti al Governo se, nel caso in cui l'adempimento non sia intervenuto nemmeno parzialmente, i condannati abbiano dichiarato di trovarsi nell'impossibilità di adempiere; 
se risulti al Governo se, nel caso in cui i condannati abbiano rilasciato una dichiarazione formale di impossibilità di adempimento, abbiano altresì fornito la dimostrazione di tale impossibilità, come richiesto dalla legge sopra richiamata, e se tale dimostrazione sia stata data in relazione all'adempimento completo oppure anche alla impossibilità di adempimento parziale.