04/07/2022
Laura Boldrini
APRILE, ASCARI, BARBUTO, BERLINGHIERI, BRUNO BOSSIO, CANCELLERI, CARNEVALI, CASA, CENNI, CIAGÀ, CIAMPI, D'ARRANDO, D'ELIA, DE LORENZO, EHM, FLATI, GIANNONE, GRIBAUDO, IANARO, LORENZIN, MARTINCIGLIO, MURONI, PAPIRO, PEZZOPANE, QUARTAPELLE PROCOPIO, SARLI, SPADONI, SPORTIELLO, TIMBRO, ELISA TRIPODI e VILLANI.
3-03061

Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   dalla lettura di due articoli di stampa pubblicati sul sito DonnexDiritti in data 29 giugno 2022 e sulla 27sima ora del «Corriere della Sera» in data 30 giugno 2022, si è appreso che una madre è stata trattenuta contro la propria volontà nell'ufficio del sindaco di un comune del lodigiano, mentre il figlio di nove anni, che l'aspettava fuori del palazzo comunale con una conoscente della madre stessa, veniva preso con la forza e portato via per essere collocato in una casa-famiglia;

   va specificato che – secondo quanto riportato negli articoli di cui sopra – la madre sarebbe stata convocata con l'inganno presso il predetto ufficio del sindaco, al solo scopo di separarla dal figlio minore perché questi potesse essere prelevato;

   tutto ciò è avvenuto in esecuzione di una decisione del Tribunale di Lodi, costruita sulla base di una relazione della Ctu incaricata della perizia e fondata sulla cosiddetta alienazione parentale, altrimenti detta Pas;

   questa teoria ascientifica è stata rigettata dall'organizzazione mondiale della sanità, e la sua applicazione è in palese contrasto con la Convenzione di Istanbul, ratificata all'unanimità dal nostro Parlamento con legge n. 77 del 2013. Nel maggio 2020, il Ministro della salute, Roberto Speranza, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la Pas «non è riconosciuta (...) dalla grande maggioranza della comunità scientifica». La stessa affermazione è stata fatta dalla Ministra della giustizia, Marta Cartabia, durante un question time alla Camera;

   va inoltre sottolineato che la Corte di cassazione si è espressa più volte al riguardo, e in una sentenza del 24 marzo 2022 ha affermato che «il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e a ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori»;

   nella stessa sentenza, inoltre, la Corte di cassazione evidenzia che l'esecuzione coattiva di decisioni assunte nelle sedi giudiziarie, «consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, [...] non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto [...] e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi [...] anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona»;

   dello stesso parere è la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio del Senato, la quale sui prelievi forzosi dei minori e sull'alienazione parentale si è di recente espressa all'interno di una relazione da cui emerge chiaramente l'entità della vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza, nonché dei loro figli, nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale –:

   se siano a conoscenza dei fatti sopra riportati;

   quali iniziative di competenza intendano assumere per dare concreta applicazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 9691 del 24 marzo 2022.