Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il 5 marzo 2024 è stato rinnovato il Ccnl delle cooperative sociali, con efficacia 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025, che ha dato il giusto riconoscimento al lavoro nei servizi sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate con un incremento del 15 per cento, legato al necessario recupero dell'inflazione;
tale incremento si traduce in un significativo incremento percentuale annuo rispetto al costo del lavoro per le stazioni appaltanti da riconoscere negli importi a base di gara in occasione di nuovi affidamenti;
per quanto riguarda gli appalti in corso, invece, la situazione è estremamente complessa e diversificata, essendo la revisione dei prezzi legata alla data dell'affidamento, così che per quelli effettuati prima del 27 gennaio 2022 la revisione dei prezzi sembrerebbe applicabile solo se inserita negli atti di gara, mentre per quelli post 27 gennaio 2022 è obbligatoria la previsione negli atti di gara della clausola di revisione dei prezzi;
sempre in materia di revisione dei prezzi, inoltre, il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, correttivo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha 1 modificato la clausola di revisione dei prezzi disciplinata dall'articolo 60, prevedendo per i soli appalti di lavoro, che la soglia che fa scattare la clausola passi dal 5 per cento al 3 per cento, con il riconoscimento del 90 per cento dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi;
si tratta di una, seppur parziale, soluzione, che, con una incomprensibile discriminazione, non è stata però estesa agli appalti di servizi e forniture al quale continua ad applicarsi la soglia del 5 per cento con il riconoscimento dell'80 per cento, ora applicato solo sulla cifra eccedente. Ciò si traduce in un drammatico svuotamento delle clausole di revisione prezzi in questi contratti;
l'assenza, di fatto, di efficaci meccanismi di revisione prezzi per gli appalti di servizi, rischia di determinare l'impossibilità, in molti casi, per i soggetti appaltatori di proseguire nell'esecuzione dei servizi e danneggia fortemente i lavoratori del settore;
è necessario garantire ai contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica, come sono quelli dei servizi, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari, di ristorazione scolastica e sociosanitaria, educativi, un meccanismo efficace, obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi in condizioni ordinarie, che includa anche il costo dei rinnovi contrattuali e, in via straordinaria, di adottare un impianto di revisione dei prezzi applicabile a tutti i contratti in essere anche se sottoposti al precedente codice dei contratti con l'abbassamento delle soglie di accesso al meccanismo di revisione al fine di tutelare l'equilibrio economico dei contratti, garantire le imprese e salvaguardare l'efficacia e la qualità del servizio pubblico;
la modifica della disciplina della revisione dei prezzi non è, tuttavia, sufficiente a garantire la tutela delle imprese fornitrici dei servizi e la tutela dei lavoratori del comparto: è necessario, altresì, riconoscere alle stazioni appaltanti e, in particolare, agli enti locali, le risorse finanziarie necessarie ad assicurare gli incrementi contrattuali, per quanto riguarda sia i nuovi affidamenti sia quelli in corso, tutelando al contempo le imprese fornitrici dei servizi, i lavoratori del comparto, i cittadini fruitori dei servizi e l'equilibrio di bilancio delle amministrazioni territoriali –:
quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, al fine di trovare soluzione alle questioni esposte in premessa, a tal fine riconoscendo un adeguato trasferimento di risorse in favore degli enti locali o istituendo un fondo specifico al fine di riconoscere gli incrementi contrattuali negli appalti di servizi.