15/11/2017
Paolo Beni
3-03363

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 ha previsto, alla lettera b), la rideterminazione della disciplina di riconoscimento degli istituti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, mediante decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1998, n. 509, è stato adottato il regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del citato articolo 17;

l'articolo 8 del regolamento dispone che almeno 100 ore per ciascun anno di corso siano dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati – la cui idoneità viene affidata al parere vincolante di una commissione tecnico-consultiva – dove l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

il tirocinio di formazione e orientamento deve essere effettuato presso un ente esterno qualificato, sia pubblico che privato accreditato con il servizio sanitario nazionale e che abbia stipulato un'idonea convenzione con l'istituto di specializzazione;

dall'elenco, presente sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle strutture private ritenute idonee dalla commissione tecnico-consultiva e accreditate dal servizio sanitario nazionale per lo svolgimento del tirocinio, nella regione Puglia non risulta esserci nessun ente privato;

l'assenza di strutture private idonee per lo svolgimento del tirocinio limita, di fatto, la possibilità di esercitarlo, in quanto il numero di posti disponibili presso le sole strutture pubbliche potrebbe non soddisfare le reali esigenze di fruizione, a scapito dei tirocinanti –:

quali siano i motivi per i quali nell'elenco delle strutture private ritenute idonee allo svolgimento del tirocinio, previsto dall'articolo 8 del regolamento n. 509 del 1998, non vi sia alcuna struttura privata idonea in tutta la regione Puglia;

quali iniziative di competenza intendano assumere per superare le criticità che potrebbero sorgere dal limitato numero di posti messi a disposizione dalle sole strutture pubbliche, al fine di garantire agli specializzandi in psicoterapia della Puglia le stesse possibilità di svolgere il tirocinio di quelli di altre regioni.