17/04/2019
Piero De Luca
Berlinghieri, Delrio, Giachetti, Mauri, Raciti, Rotta, Sensi
1-00175

La Camera,

   premesso che:

    il caotico iter del confronto politico nel Regno Unito sul processo di recesso dall'Unione europea sta determinando esiti imprevedibili sia sul piano sociale ed economico, sia sul piano istituzionale dell'Unione, con possibili riflessi anche sui procedimenti elettorali che si terranno negli altri Stati comunitari;

    come noto, l'esito dell'ultimo Consiglio europeo straordinario, del 10 aprile 2019, ha concesso un'ulteriore proroga temporale, non oltre il 31 ottobre, al Regno Unito per consentire la ratifica da parte della Camera dei Comuni dell'accordo di recesso. Le stesse conclusioni del Consiglio hanno ribadito che «se il 23-26 maggio 2019 sarà ancora uno Stato membro e se non ha avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019, il Regno Unito sarà soggetto all'obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo, conformemente al diritto dell'Unione»;

    per di più, la stessa decisione del Consiglio europeo, adottata d'intesa con il Regno Unito, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, all'articolo 2, prevede che la suddetta decisione cessa di applicarsi il 31 maggio 2019, qualora il Regno Unito non abbia tenuto le elezioni del Parlamento europeo, conformemente al diritto dell'Unione, e non abbia ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio. E quindi il Regno Unito si troverebbe automaticamente escluso dall'Unione europea nei termini del cosiddetto «no deal», vale a dire senza nessun accordo;

    a tal riguardo, il Primo Ministro britannico, Teresa May, ha rassicurato il rispetto dei termini della decisione sottoscritta e si è impegnata ad avviare le procedure per la consultazione elettorale europea;

    il Consiglio europeo il 28 giugno 2018 ha adottato la decisione UE 2018/937 con la quale ha attribuito all'Italia il numero di 76 seggi per la legislatura 2019/2024, in luogo dei 73 della legislatura in corso. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce che «nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascun Stato membro che si insedieranno rimarrà quello previsto all'articolo 3 della decisione 2013/312/UE del Consiglio europeo, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace», vale a dire, nel caso del nostro Paese, 73 seggi;

    il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 di «Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», nella tabella allegata riporta un totale di seggi assegnati alle circoscrizioni pari a 76, con ciò non assumendo l'ipotesi che il Regno Unito, al momento del rinnovo del Parlamento, potrebbe, come pare al momento verosimile, ancora fare parte dell'Unione;

    il decreto del Presidente della Repubblica dunque si presenta al momento errato, in contrasto con il citato paragrafo 2 della decisione del Consiglio del 28 giugno, non prevedendo l'applicazione dell'articolo 3 della decisione 2013/312/UE;

    nell'ipotesi in cui il Regno Unito partecipi alle elezioni, ma approvi in seguito l'accordo di recesso e dunque fuoriesca dall'Unione europea, si verrebbe a determinare uno scenario del tutto inedito con la presenza di deputati britannici del Parlamento europeo – sempreché il Regno Unito non decida di rinunciare alla «Brexit» – comunque in scadenza entro il 31 ottobre. Tale eventualità comporterebbe la necessità di assegnare gli ulteriori 3 seggi attribuiti all'Italia sulla base dell'esito della consultazione elettorale;

    per tali speciali circostanze, risulta necessario rivedere il citato decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo un doppio criterio di attribuzione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, in corrispondenza dei due possibili scenari: quello della partecipazione britannica alle consultazioni elettorali, valido sino sua permanenza nell'Unione europea, e quello da applicarsi invece in caso di «Brexit», prima o successivamente alla prossima consultazione elettorale del 26 maggio,

impegna il Governo

1) ad adottare le iniziative di competenza per modificare con la massima urgenza il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 di «Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», tenendo conto dell'ipotesi che alla data delle elezioni del 26 maggio il Regno Unito faccia ancora parte dell'Unione europea, nel qual caso il numero di seggi spettanti all'Italia sarebbe 73, e non già 76 come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica in questione.