16/05/2016
Andrea Giorgis
Fregolent, D'Ottavio, Paola Bragantini, Lattuca, Zoggia, Marantelli, Bruno Bossio,Basso, Fedi, Malisani, Pagani, Tino Iannuzzi, Gadda, Gnecchi, Mognato, Grassi, Romanini, Piccione,Manfredi, Carloni, Fabbri, Rostellato, Di Salvo, Rossi, Culotta, Vico, Lodolini, Taricco, Censore, Iori,Borghi, Blazina, Rossomando, Causi
1-01270

La Camera, 
premesso che: 
in attuazione dei principi costituzionali sanciti negli articoli 2, 3, 32, 38 e 117 lettera m), la legge n. 289 del 2002 prescrive al servizio sanitario nazionale, e per la parte di integrazione contributiva ai comuni, di garantire le prestazioni domiciliari integrate, semiresidenziali e residenziali a tutte le persone colpite da malattie gravemente invalidanti, agli anziani cronici non autosufficienti, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e ai pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e con limitata o nulla autonomia; 
vanno considerati i benefici che in molti casi hanno le persone non autosufficienti dal poter ricevere cura ed assistenza al proprio domicilio anche da parte di familiari o terze persone disponibili a svolgere il ruolo di accuditori con il supporto dei servizi sanitari e socio sanitari; 
vanno considerati altresì, i risparmi che conseguono dal ridurre i ricoveri presso strutture ospedaliere e/o residenze socio-sanitarie,

impegna il Governo:

confermando il diritto (pienamente ed immediatamente esigibile) delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie residenziali senza limiti di durata, ad assumere iniziative di competenze per potenziare l'erogazione delle cure socio-sanitarie presso il domicilio, considerandole parte integrante dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria; 
a promuovere il riconoscimento del ruolo dell'accuditore domiciliare, garantendo a coloro (familiari o terze persone) che liberamente si rendano disponibili a svolgere tale ruolo il giusto ristoro economico.