Giustizia

Decreto Giustizia: intercettazioni, carceri, Garante dei detenuti, app Immuni

24/06/2020
APPROVATO IL DECRETO GIUSTIZIA

 

Il Parlamento ha approvato il decreto Giustizia, che dunque diventa legge. 

L’obiettivo di questo provvedimento è portare l’amministrazione della giustizia oltre il tempo dell’emergenza dovuta al Covid-19. Per riprendere un’attività ordinaria nel miglior modo possibile.  Attraverso un’analisi attenta degli effetti prodotti anche dai decreti legge adottati durante la pandemia.

 

Le principali misure previste

 

PROROGA RIFORMA INTERCETTAZIONI

L’articolo 1 proroga al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (c.d. “riforma Orlando”) – troverà applicazione.

Per tutti i procedimenti in corso continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale. Viene inoltre prorogato al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un’eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 c.p.p.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare.

Entra invece immediatamente in vigore la disposizione, del decreto-legge n. 161 del 2019, relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabilite le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito.

 

USO DEI DRONI DA PARTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

L’articolo 1-bis consente alla polizia penitenziaria di utilizzare i droni, nel perimetro segnato dall’esercizio delle sue funzioni, per assicurare una più̀ efficace vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza al loro interno.

 

PERMESSI E DETENZIONE DOMICILIARE

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità, di cui all’art. 30-bis dell’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354), ai quali si può fare ricorso in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, o in casi eccezionali, in virtù di eventi familiari di particolare gravità.

 

DETENZIONE DOMICILIARE O DI DIFFERIMENTO DELLA PENA A CAUSA DEL COVID-19

L’articolo 2-bis riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29. In particolare l’articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato – a partire dal 23 febbraio 2020 – o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l’obbligo di valutare l’effettiva permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. 

 

MISURE URGENTI PER GLI ISTITUTI PENITENZIARI E GLI ISTITUTI PENALI MINORILI

L’articolo 2-quater riproduce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 2020, relativo alla disciplina in materia di colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese. 

 

CORRISPONDENZA TELEFONICA DETENUTI

L'articolo 2-quinquies interviene, invece, sulla disciplina relativa alla corrispondenza telefonica delle persone detenute e prevede che l'autorizzazione possa essere concessa una volta al giorno (in luogo di una volta a settimana) nel caso in cui riguardi figli minori di età o maggiorenni portatori di una disabilità grave e nei casi in cui si svolga con il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, persona stabilmente convivente o legata all’internato da relazione stabilmente affettiva, con i genitori, i fratelli o le sorelle del condannato unicamente nel caso in cui questi siano ricoverati presso strutture ospedaliere.

Tale disciplina non si applica ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’articolo 41-bis.

 

GARANTE DETENUTI

L'articolo 2-sexies interviene in tema di accesso ai colloqui con il Garante nazionale e con i garanti territoriali per i detenuti sottoposti al regime ex articolo 41-bis, confermando in capo al Garante nazionale dei detenuti la prerogativa del colloquio riservato, dando la possibilità ai garanti regionali, nell’ambito del territorio di propria competenza, di effettuare colloqui monitorati con il vincolo della riservatezza e infine prevedendo un esplicito divieto per i garanti locali di effettuare colloqui riservati con i detenuti sottoposti al regime speciale, lasciando loro soltanto la possibilità di effettuare una visita accompagnata agli istituti di pena collocati nell'ambito territoriale di competenza.

 

APP IMMUNI, TRACCIAMENTO DEI CONTATTI

Con l’articolo 6 viene istituita una piattaforma informatica unica nazionale che consenta la gestione di un sistema di allerta, per coloro che siano entrati in stretto contatto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, contatto rilevato tramite l'installazione, su base volontaria, di un’apposita applicazione, App “Immuni”, sui telefoni cellulari. 

Il Ministero della salute, sentito il Garante Privacy, adotta le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Inoltre i dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell’applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. 

Si prevede infine che la piattaforma venga realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica. L’utilizzo dell’applicazione, la piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

 

 

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