Agricoltura

Imu Agricola

19/03/2015

Il provvedimento interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014 e stabilisce, tuttavia, che non siano applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta qualora esso venga effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

La nuova disciplina richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle altimetrie dei comuni diffuso dall'ISTAT e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in Comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto, da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria (coltivatori diretti e IAP).

In particolare si dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi:

a) ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani;

b) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani;

c) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti, ubicati nei Comuni delle isole minori.

Il nuovo sistema di esenzione è dunque complessivamente meno restrittivo rispetto a quello precedente poiché si passa da 1.498 a 3.546 comuni esenti cui unire 655 unità di comuni parzialmente esenti.

Inoltre, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di collina svantaggiata (complessivamente 1.624 comuni di cui 344 investiti parzialmente dalla misura), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, si applichi una detrazione di 200 euro dall'IMU. Il riferimento è a quei terreni che si trovano in quei comuni che - come precisato dalla relazione tecnica all'emendamento - erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella circolare MEF 9/1993 e che, nella classificazione riportata dall'Istat, non risultano essere né montani, né parzialmente montani.

Rispetto all'applicazione di questa nuova disciplina si specifica che i criteri di esenzione si applichino anche all'anno 2014. Ma, per tale anno, l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, erano invece esenti in virtù del pregresso sistema di cui al D.M. 28 novembre 2014. Per il medesimo anno 2014, anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori sono esenti dal pagamento dell'IMU.

Resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.

Altri contenuti:

  • Proroga di tre mesi (26 giugno 2015) il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014;
  • si differisce dal 31 dicembre fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa;
  • si estende anche all'Imposta municipale immobiliare semplice – IMIS della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell'imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;
  • si consente l'applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell'IMI della provincia di Bolzano dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo; esse troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
  • sono abrogate alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP in precedenza applicabili ai produttori agricoli e, al comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 mln di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.