Dichiarazione di voto finale
Data: 
Mercoledì, 5 Maggio, 2021
Nome: 
Alfredo Bazoli

A.C. 2972-A​

Grazie, Presidente. Come è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, questo disegno di legge di conversione di un decreto ha ad oggetto una questione, direi, piuttosto limitata, cioè ha ad oggetto il ripristino di fattispecie sanzionatorie, sia di natura penale contravvenzionale sia di natura amministrativa, che sono state oggetto di abrogazione da parte di un decreto legislativo emanato pochi mesi fa sulla scorta di un principio di delega che era stato introdotto dalla legge di delegazione europea del 2019 che invitava a intervenire sulla normativa afferente alla sicurezza agroalimentare, tra l'altro dicendo che tra questi principi c'era quello dell'abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e il coordinamento e il riordino di quelle residue. Questo decreto legislativo, emanato appunto pochi mesi fa, ha provveduto a dare attuazione a questo principio di delega, ma introducendo norme che di fatto abrogavano quelle previste dalla legge pluricitata del 1962 e dal regolamento successivo del 1980, che in realtà disciplinava esattamente tutte quelle fattispecie di natura sanzionatoria che servono a tutelare il consumatore dalla sofisticazione e alterazione degli alimenti e delle bevande, e quindi norme ovviamente poste a presidio e a tutela di una delle cose che sono più ovviamente oggetto di attenzione da parte dei consumatori.

Questa abrogazione esplicita creava un grande problema sul piano dell'ordinamento giuridico del nostro Paese e il decreto che oggi dobbiamo convertire con il disegno di legge di conversione punta esattamente a reintrodurre quelle norme che furono abrogate dalla legge delega, o meglio, dal decreto legislativo figlio di quella legge delega, e che pur tuttavia interveniva anche probabilmente con un eccesso di delega, se è vero come è vero che, come è stato anche ricordato in alcuni interventi nel corso della discussione e anche nel corso delle dichiarazioni finali di voto, la stessa Corte di cassazione ha ribadito che in realtà quel principio di delega che invitava il Governo a intervenire con l'abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e con il coordinamento e il riordino di quelle residue non comportava la necessità di intervenire con l'abrogazione di quelle norme in quanto quelle norme, le norme che prevedono contravvenzioni, sanzioni amministrative per quelle fattispecie di alterazione e sofisticazione alimentare, non avevano alcun problema di incoerenza con la disciplina europea, con il regolamento europeo del 2017 richiamato dalla legge delega, e quindi era un'abrogazione che non aveva alcuna ragione d'essere. Questo decreto, quindi, ripristina la completezza della disciplina sanzionatoria che riguarda attività così rilevanti a tutela del consumatore, e quindi ha una portata molto limitata. Può essere che questa scelta da parte del Governo di dare un'attuazione a quel principio di delega in questo modo fosse anche in qualche modo originata da una circostanza che non è stata ricordata e che penso che invece valga la pena di sottolineare, e cioè il fatto che una parziale depenalizzazione della materia della sicurezza alimentare, effettuata anche attraverso un'abrogazione parziale della legge del 1962 e delle norme che oggi noi ripristiniamo, e anche la contestuale previsione, peraltro, di sanzioni amministrative che andassero a sostituire quelle contravvenzioni, questa richiesta era prevista nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni il 3 dicembre del 2020. Cioè, non più tardi di qualche mese prima che il Governo attuasse quel principio di delega con quel decreto legislativo, la stessa Conferenza Stato-regioni, quindi un organo istituzionale certamente rilevante, certamente non partigiano dal punto di vista politico, aveva chiesto esattamente che si andasse in quella direzione. Detto questo, è certamente opportuno ripristinare oggi questa disciplina, che era stata abrogata interamente, senza nascondersi il fatto che, come è emerso nella discussione parlamentare e anche nelle dichiarazioni di voto, è forse opportuno in altra sede, certamente non in sede, permettetemi, di conversione di un decreto-legge, perché i tempi sono limitati e questa non è quindi la sede in cui si può pensare di intervenire in maniera organica, ma occorre trovare invece una sede legislativa adeguata per discutere e per poter affrontare in maniera organica il tema complessivo del riordino della disciplina sanzionatoria che riguarda una tematica così rilevante. Questo tema è stato posto ed è un tema sul quale certamente è opportuno misurarsi, perché è vero che questa disciplina sanzionatoria è molto risalente nel tempo. Non credo o non sono sicuro, ma questo è oggetto di una discussione che andrà fatta, che semplicemente l'innalzamento delle pene sia sufficiente a garantire una maggiore tutela ai consumatori; non sono sicuro perché noi sappiamo che l'effetto deterrente dell'innalzamento delle pene non sempre raggiunge i suoi scopi. Penso che, invece, bisogna probabilmente intervenire con strumenti più moderni di tutela anche rispetto a fattispecie di questa natura. Uno degli strumenti moderni di tutela - e trovo abbastanza curioso che sia stato invece in qualche modo stigmatizzato nella discussione che c'è stata in Aula da parte di Fratelli d'Italia - invece che ritengo opportuno è quello, per esempio, previsto anche in questa legge di conversione del decreto, in cui si interviene sullo strumento della diffida. Cioè, laddove, come dice la norma, la contravvenzione colpisca violazioni che consistono in errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili, bene, in questo caso è possibile sottrarsi alla sanzione attraverso la regolarizzazione o l'eliminazione delle conseguenze dannose, laddove si tratti della prima volta che si incorre in queste violazioni. Penso che questa sia la direzione di strada giusta anche per quanto riguarda la sicurezza agroalimentare, se vogliamo che lo strumento della sanzione penale consegua gli effetti che noi riteniamo opportuni, cioè quelli di garantire meglio la tutela del consumatore; e non è tanto solo la sanzione, ma è invece l'obbligo di ripristino, l'obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose, perché quello è il modo migliore per tutelare il consumatore. Questo decreto interviene anche su questa norma per migliorarla, per cercare di darle più efficacia, e noi riteniamo che questo sia uno strumento che va nella direzione giusta. Così come occasione di discussione più approfondita, senza i tempi compressi che sono conseguenti alla conversione di un decreto-legge e che rendono inopportuno affrontare questi temi in questa sede, un'occasione di confronto costruttivo e, penso, utile sarà quella della discussione della legge sui reati agroalimentari, che interviene anche in parte sulla legge del 1962, che mira a introdurre nuove fattispecie di reato e di delitti anche nel codice penale, laddove si tratti di comportamenti che hanno causato un danno molto grande. Penso che anche quella sia una sede in cui si può discutere e la sede opportuna per discutere di un riordino complessivo di una disciplina che probabilmente merita una riflessione più approfondita. Noi, pertanto, voteremo favorevolmente, naturalmente, alla conversione di questo decreto.