Relatore per la maggioranza
Data: 
Martedì, 19 Luglio, 2016
Nome: 
Antonio Misiani

A.C. 3926-A

Grazie, signor Presidente. Il decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016 reca un articolato insieme di interventi in diversi settori di interesse per gli enti territoriali: Patto di stabilità interno, Fondo di solidarietà comunale, pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, degli enti locali, misure in materia sanitaria, ambientale, agricola e culturale. 
Venendo all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1, comma 1, precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Il comma 2 consente l'utilizzo, nell'anno 2016, delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo. Il comma 3 interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale. In tema di capacità fiscali interviene anche l'articolo 1-bis, che è stato introdotto dall'esame in Commissione, che intende semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune. 
L'articolo 2 reca disposizioni per un'applicazione graduale, a partire dal 2017, del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici o esentati negli anni 2015 e 2016 o, nel caso di quelli che hanno avuto un'applicazione ridotta, con un progressivo aumento del taglio. Parliamo dei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, in provincia di Mantova e in Lombardia e di quelli del terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009 nonché del sisma del 21 giugno 2013 (parliamo delle provincia di Lucca e Massa-Carrara). 
L'articolo 3 prevede delle misure in favore di determinati territori con particolare riferimento ad un contributo straordinario per l'esercizio 2016 di 17,5 milioni di euro, di cui 16 per il comune dell'Aquila e 1,5 per gli altri comuni del cratere sismico. Su questi temi è intervenuta la Commissione bilancio in sede referente approvando alcuni emendamenti sugli obblighi di trasparenza per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire di questi contributi. L'articolo 3-bis, introdotto, detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma in Emilia-Romagna nel 2012 per prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e autorizzare l'assunzione di personale con contratti flessibili in deroga alla normativa. 
Sempre per quanto riguarda i comuni colpiti dal sisma del 2012, l'articolo 6 differisce il pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati, che quindi passa la rata in scadenza dal 30 giugno al 31 ottobre 2016 e le successive dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 30 giugno 2017 fino al 30 giugno 2020. Anche in questo caso sono intervenuti alcuni emendamenti approvati in sede referente, estendendo l'applicazione delle norme agevolative per le imprese danneggiate anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga in provincia di Brescia. 
Al fine di evitare il dissesto finanziario dei comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi anche di parecchi anni prima, l'articolo 4 introduce un Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. Il Fondo ha una dotazione di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2016-2019 e serve, appunto, a fronteggiare spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad essi collegati, purché l'onere da risarcire sia superiore alla metà del bilancio di parte corrente dei comuni interessati come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. In Commissione abbiamo emendato anche questo articolo differendo al 30 settembre 2016 alcuni termini in materia di bilancio, originariamente fissati al 31 luglio. 
L'articolo 5 riguarda l'alluvione verificatasi a Sarno il 5 maggio 1998 e reca disposizioni relative all'indennizzo, intervenendo su alcune norme della legge di stabilità per il 2016 e in particolare attribuendo alla Prefettura di Salerno la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017 per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime: è competenza del Prefetto individuare la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere. Il decreto interviene anche in materia di vincoli di bilancio, in particolare con l'articolo 7 che è stato interamente riformulato in sede di Commissione bilancio attraverso l'approvazione di un emendamento sostitutivo. Con questa approvazione noi abbiamo rideterminato le sanzioni per chi ha violato il Patto di stabilità nell'anno 2015. Rimane ferma l'eliminazione delle sanzioni economiche per le province e per le città metropolitane. L'emendamento approvato interviene anche sulle sanzioni relative alle amministrazioni comunali, riducendole al 30 per cento dello sforamento, anziché il 100 per cento previsto dalla normativa previgente. Restano ferme le rimanenti sanzioni e l'emendamento introduce anche la possibilità di scomputare dalla sanzione economica del Patto di stabilità interno le spese per edilizia scolastica sostenute dalle amministrazioni comunali purché tali spese non siano già state scomputate dal saldo obiettivo del Patto di stabilità interno. 
L'articolo 7-bis, anch'esso introdotto con un emendamento in Commissione bilancio opera una duplice destinazione aggiuntiva di risorse alle amministrazioni provinciali: 100 milioni di euro, intervenendo sulla norma del comma 656 della legge di stabilità 2016 vengono attribuiti direttamente alla provincia per la manutenzione straordinaria della rete viaria, 48 milioni di euro vengono attribuiti alle province per la copertura delle funzioni fondamentali delle stesse. 
L'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, 650 milioni è la quota a carico delle province, 250 milioni quella a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria; in Commissione bilancio la Commissione ha approvato un emendamento che contiene la tabella con l'ammontare della riduzione ente per ente della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire per l'anno 2016, nonché la ripartizione dei contributi che invece sono stati destinati alle province e città metropolitane dalla legge di stabilità 2016: mi riferisco a 495 milioni di euro, di cui 245 per le province e 250 per le città metropolitane, a cui si aggiungono 39,6 milioni di euro di un Fondo destinato al mantenimento dalla situazione finanziaria corrente delle province. 
L'articolo 9 ha l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli investimenti e quindi estende all'esercizio 2016 la facoltà, consentita già alle regioni nel 2015 e da loro estesa anche alle province e alle città metropolitane di non dare dimostrazione preventiva delle modalità di attuazione del vincolo di pareggio di bilancio introdotto dalla legge di stabilità 2016, fermo restando l'obbligo di garantirlo a consuntivo. Nell'esame in Commissione sono state introdotte ulteriori disposizioni volte ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali che non rispettano i termini per l'approvazione di determinati documenti contabili e l'invio di tali documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni. Tali sanzioni sono il divieto di assunzione di personale fino a quando tali adempimenti non vengano rispettati. L'articolo 9-bisapprovato in Commissione modifica alcuni elementi della disciplina contabile degli enti locali. L'articolo 9-ter introduce un fondo per l'estinzione anticipata dei mutui, rivolto ai comuni, con una dotazione finanziaria di 14 milioni nell'anno 2016, a cui si aggiunge l'intero ammontare delle sanzioni versate dai comuni che hanno violato il Patto di Stabilità fino a un massimo di 26 milioni di euro e quindi 40 milioni di euro come tetto massimo nel 2016, 48 milioni nel 2017 e 48 milioni nel 2018, per un totale che può arrivare a 136 milioni di euro nel triennio ed è un rilevante intervento, virtuoso in termini di abbattimento, prospettico dello stock di debito pubblico, rendendo maggiormente sostenibile per i bilanci dei comuni l'ammontare delle penali che tali comuni sono chiamati a pagare per l'estinzione anticipata di mutui risalenti ad un'epoca in cui i tassi di interesse erano molto più elevati del livello attuale.  L'articolo 16 abroga la previsione secondo la quale gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno ai fini del contenimento della spesa del personale procedano alla riduzione dell'incidenza delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Agganciato a questo articolo 16 la Commissione bilancio in sede referente ha introdotto ulteriori disposizioni, la più significativa delle quali riguarda a mio giudizio la rimodulazione del blocco parziale del turnover per gli enti locali, che viene portato dal 25 per cento, inizialmente previsto, al 75 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, purché tali comuni abbiano un rapporto dipendenti-popolazione inferiore alle soglie individuate dal decreto ministeriale nel 2014. Diamo quindi uno spazio assunzionale maggiore, sia pure inferiore al 100 per cento, alle amministrazioni comunali virtuose dal punto di vista della dotazione di personale, ma che, trattandosi specificamente di comuni piccoli e medi, rischiano di andare in grande difficoltà con un ulteriore taglio lineare come quello inizialmente previsto del 25 per cento disposto dalla legge di stabilità 2016. C’è un ulteriore punto di questa innovazione normativa che supera il blocco delle mobilità in relazione alla ricollocazione dei dipendenti soprannumerari delle province e delle città metropolitane, qualora tale ricollocazione abbia superato la soglia del 90 per cento dei dipendenti da ricollocare. Anche questa norma è una norma che agevola lo sblocco della mobilità dei comuni che sono rimasti fermi in tutti questi mesi per via della durata superiore alle iniziali previsioni del processo di ricollocazione dei dipendenti soprannumerari. Il decreto si occupa anche di una serie di disposizioni finanziarie per le regioni. L'articolo 10 recepisce numerose proposte presentate dalla regione e condivise e sancite da un'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 febbraio del 2016, concernente la determinazione delle modalità ai fini dei concorsi e degli obiettivi di finanza pubblica, delle regioni e delle province autonome in attuazione della stabilità 2016. Il comma 1 prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni, di cui all'articolo 3 del DPCM 11 marzo 2013, siano destinate per il 2016 ad incrementare la dotazione del Fondo per il trasporto pubblico locale. Il comma 2 dispone che, a partire dal 2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che abbiamo registrato un saldo finale di cassa non negativo siano assegnate le risorse rivenienti dalle sanzioni versate dalle regioni non adempienti. Il comma 3 autorizzata le sole regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali ad avvalersi delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il comma 4 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, le risorse presenti dei conti intestati alle regioni concorrono alla gestione della liquidità regionale. Il comma 5 riconosce agli enti pubblici strumentali della regione la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza, derivante dai trasferimenti regionali. I commi 6 e 7 intervengono sulla disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di leasing. Gli articoli 11 e 12, sempre in tema di regioni, attuano gli accordi, rispettivamente raggiunti dal Governo con la regione Sicilia e con la regione Valle d'Aosta (l'articolo 11 per la regione Sicilia e l'articolo 12 per la regione autonoma della Valle d'Aosta). Sempre in materia di regioni, la Commissione bilancio ha introdotto un articolo 10-bis che, in riferimento al ruolo collaborativo del giudice contabile nei confronti delle autonomie territoriali, consente alle regioni di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla sezione delle autonomie della Corte dei conti. Viene rinviato il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario. L'articolo 13, invece, modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 per rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali. Ci sono interventi per enti locali in crisi finanziaria. L'articolo 2-bis, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali. Per facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, l'articolo 14 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva – 150 milioni annui dal 2016 al 2018 – con l'estensione a province, città metropolitane oltre che comuni, stabilita da un emendamento approvato in Commissione bilancio. In Commissione abbiamo prolungato di un anno, da quattro a cinque, il periodo per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte degli enti dissestati oltre all'approvazione di una serie di emendamenti che hanno corretto alcuni elementi tecnici. L'articolo 15, comma 1, proroga il termine entro il quale gli enti locali che, nel 2013 o nel 2014, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione devono provvedere a riformularlo o a rimodularlo. In Commissione siamo intervenuti anche sulle procedure per la liquidazione e il pagamento della massa passiva e per la liquidazione dei debiti degli enti locali dissestati. Il decreto è intervenuto anche in materia di spesa sanitaria con due articoli, gli articoli 20 e 21. 

L'articolo 20 è finalizzato a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e lo fa precisando e dando tempi più certi alla definizione ex ante del livello di finanziamento dei diversi servizi sanitari regionali, favorendo una migliore gestione dei pagamenti da parte delle regioni stesse. 
L'articolo 21 incide sul governo della spesa farmaceutica, prevedendo in linea di principio una revisione del sistema di governo del settore da completarsi entro fine 2016 e poi, nei commi da 2 a 9, da 13 a 15 e nel comma 23 affrontando il tema dei criteri e delle procedure per il ripiano dello sforamento nel triennio 2013-2015 del limite di spesa per la farmaceutica territoriale e la farmaceutica ospedaliera, il cosiddetto meccanismo del pay back. In sede referente sono state introdotte alcune limitate modifiche all'articolo 21 sulle quali per brevità di esposizione rimando al testo approvato dalla Commissione. 
Infine mi sembra significativo, tra gli emendamenti approvati e meritevole di menzione, l'articolo 21-ter che estende le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, tema che si trascinava da molti anni e che finalmente in questo decreto siamo riusciti ad affrontare tenendo conto naturalmente nel dibattito che era avviato in Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica. Il decreto-legge inoltre contiene delle norme in materia ambientale e agricola. 
L'articolo 22 si occupa dei temi ambientali con due distinti obiettivi: la prima finalità, nei commi da 1 a 7, è far confluire nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita tutte le risorse ancora non impegnate per la messa a norma delle discariche abusive, oggetto dalla sentenza di condanna della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2014. La seconda finalità perseguita dal comma 8 è quella di disciplinare per accelerarle le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse per gli interventi di depurazione delle acque. 
L'articolo 23 si occupa dell'emergenza latte, destinando 10 milioni di euro per il 2016 al sostegno dei produttori e rifinanziando (6 milioni per il 2016 e 4 milioni per il 2017) il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per consentire... Per consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. 

In Commissione siamo intervenuti sul tema anche dell'emergenza cerealicola con appositi interventi ed emendamenti approvati... L'articolo 24 si occupa di fondazioni lirico-sinfoniche. Aggiungo – mi avvio veramente a conclusione – che trovo molto significativi gli emendamenti approvati in Commissione che destinano 10 milioni di euro alle vittime del disastro ferroviario di Andria e Corato così come aver approvato in Commissione un emendamento ponte sul tema delle concessioni demaniali marittime e lacustri ... Informo l'Aula – questo, Presidente, ha una sua rilevanza – che la Commissione ha riformulato, come sarà presente nel testo, gli articoli aggiuntivi 7.053, 13.013 e gli identici articoli aggiuntivi 21.06 e 21.07. Abbiamo una criticità dal punto di vista dell'articolo... dell'articolo 81 della Costituzione...Sì, quattro criticità ex articolo 81 della Costituzione che riguardano l'articolo aggiuntivo 7.043, gli identici emendamenti 7.6, 7.20, 7.30, 7.51 e 7.17, l'emendamento 21.2 Miotto e il 21.8, 21.14 e 21.53 Latronico.