Relatore per la X Commissione
Data: 
Venerdì, 4 Luglio, 2014
Nome: 
Emma Petitti

A.C. 2426-A

Presidente, cercherò di illustrare nel tempo a mia disposizione quelli che sono gli articoli del decreto-legge n. 83 di competenza della X Commissione e poi lascerò agli atti la relazione completa. 
  Onorevoli colleghi, sottosegretaria, abbiamo valutato, come X Commissione, sicuramente in modo molto positivo questo decreto-legge, perché il Governo, con questo atto, ha dato importanti segnali per il turismo italiano. Sappiamo che parliamo di un comparto strategico a livello industriale, che ha delle enormi potenzialità di crescita e che può dare un contributo fondamentale per lo sviluppo economico ed il lavoro, soprattutto alla luce di quelle realtà che alla crescente competizione internazionale, con l'affacciarsi di nuove destinazioni, a partire dal Mediterraneo, hanno saputo creare prodotti turistici innovativi e a prezzi accessibili. Allora, per questo diventa decisiva per l'Italia una strategia adeguata capace di valorizzare il nostro patrimonio e di vincere le nuove sfide che si giocano a livello internazionale. Per fare questo serve un progetto industriale per il turismo che tenga conto di questi grandi cambiamenti. Allora, dobbiamo riuscire, nei prossimi anni, a mettere al centro del nostro progetto quello che è il ruolo del consumatore, che è sempre più esigente, puntare sulla diversificazione e sulla qualificazione dell'offerta turistica nazionale, sull'innovazione del prodotto e sulle nuove tecnologie. Tra l'altro, proprio di fronte al percorso di modifica del Titolo V della Costituzione, prima di un disegno di legge di riforma organica annunciato dal Governo, riteniamo che con questo decreto si siano date risposte urgenti in materia di ricettività, mobilità turistica, accessibilità, innovazione tecnologica, razionalizzazione della promozione internazionale e della promo-commercializzazione. Misure che sono state rafforzate da un lavoro importante svolto nelle Commissioni. 
  La VII e la X Commissione, infatti, hanno introdotto dei miglioramenti del testo approvato dal Consiglio dei ministri, senza mutare l'impianto complessivo voluto dal Governo ma, ci tengo a sottolinearlo, in un rapporto di collaborazione tra forze politiche di maggioranza e opposizione. Allora, con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, parlerò delle misure significative che sono contenute in questo decreto-legge, innanzitutto l'articolo 4. Con questo articolo si integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio per contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali che non sono compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Nel nostro esame in Commissione è stata modificata la definizione dell'oggetto della tutela, sostituendosi alla più generica espressione di «siti culturali» quello specifico riferimento ai complessi monumentali. La disposizione interviene su quella che è la disciplina del riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che sono incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. L'elemento innovativo che abbiamo introdotto consiste proprio nella facoltà, per i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i comuni che effettuano il riesame, di derogare sia alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio sia ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione. L'articolo 4 disciplina anche la corresponsione dell'indennizzo, da parte dell'amministrazione, al titolare dell'autorizzazione e una modifica è stata apportata, proprio nel corso dell'esame, che è andata nella direzione di fare in modo che risulti potenzialmente equivalente e che possa essere concernente il limite massimo dell'ammontare dell'indennizzo.

Poi ci sono disposizioni in materia di turismo , che hanno permesso e che permetteranno in modo chiaro di rilanciare la competitività del settore. Un primo ordine di interventi si sostanzia in quella che è stata l'introduzione di crediti di imposta a favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione e nella riqualificazione edilizia delle strutture. Più in particolare, mi riferisco all'articolo 9, che concede un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi. E allora, una modifica importante è stata riferita al fatto che il periodo d'imposta, in relazione al quale si possa applicare questo beneficio, possa partire dal 2014. Un'ulteriore modifica estende l'agevolazione alle agenzie di viaggio e ai tour operator specializzati nel turismo incoming
  Poi parliamo dell'articolo 10, che serve a migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche: un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco, anche questo articolo, nell'esame della Commissione, ha visto significative modifiche ed integrazioni: mi riferisco al fatto che nel testo originario si parlava di strutture ricettive, mentre nel testo attuale limitiamo la concessione dell'agevolazione alle sole imprese alberghiere, escludendo pertanto le strutture ricettive che non siano gestite in forma imprenditoriale. 
  Il testo originario concedeva il credito di imposta, oltre che per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, per le sole spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia in senso stretto: con il testo attuale introduciamo anche spese per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Sappiamo che parliamo di limiti massimi complessivi di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni di euro per gli anni successivi, dal 2016 al 2019. 
  Un'ulteriore modifica apportata dalle Commissioni prevede che una quota pari al 10 per cento del limite massimo complessivo sia destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per spese relative ad ulteriori interventi, comprese le spese per l'acquisto di mobili e componenti di arredo. 
  E poi, per quanto concerne gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, la nuova versione del testo fa riferimento a principi di progettazione universale, con riferimento a quella che è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 
  Inoltre è stato introdotto l'aggiornamento degli standard minimi e di uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni, la cosiddetta riclassificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i «condhotel», che sappiamo essere una tipologia di hotel a proprietà frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di management con il gestore. 
  E poi il nuovo comma 6 di questo articolo, quello che interviene sulla disciplina dei distretti turistici. Molto rapidamente: sappiamo che con questa disciplina noi andremo a sopprimere la limitazione per la loro istituzione ai soli territori costieri, spostando la competenza relativa alla loro istituzione dalla Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, differendo il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni al 31 dicembre 2015 e prevedendo la possibilità di realizzare, nell'ambito dei distretti turistici e dei progetti pilota, una grande operazione di semplificazione amministrativa e fiscale. E collegheremo la definizione di distretto turistico con la disciplina delle zone a burocrazia zero, derogando alla disciplina generale delle zone a burocrazia zero che prevede che tali zone non siano più soggette a vincoli paesaggistico-territoriali, per applicare, appunto, misure di semplificazione. E poi applicheremo il contratto di rete al settore turistico, con particolari riferimenti ad obiettivi e a progetti speciali. 
  Un potenziamento importante di quella che è la fruibilità del patrimonio culturale e turistico è invece il filo conduttore che in questo decreto-legge mette insieme quelle che sono delle misure importanti. In primo luogo le Commissioni hanno introdotto, con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 7, una modifica alla disciplina attuativa del finanziamento dei progetti presentati dai comuni con una popolazione compresa tra i 5 mila e i 150 mila abitanti. In particolare, si differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'assunzione dell'impegno finanziario, e al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale. 
  Ulteriori misure importanti che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico, sono contenute nell'articolo 11. Un piano straordinario della mobilità turistica che sarà realizzato di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La possibilità di concedere ad uso gratuito, immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali , per la promozione di percorsi pedonali ciclabili, equestri, moto-turistici, fluviali e ferroviari. Come siamo intervenuti a livello di Commissioni su questo articolo ? In primo luogo si è estesa la possibilità di usufruire delle concessioni ad imprese o altre forme associative, costituite in prevalenza da soggetti fino a 40 anni (precedentemente il limite di età era di 35 anni). È stato inoltre specificato che l'assegnazione delle concessioni avviene mediante procedura ad evidenza pubblica. Un'ulteriore modifica riguarda il termine di durata della concessione, che viene elevato a nove anni (invece di sette), rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute. Progetti per la valorizzazione del paesaggio anche tramite la realizzazione di itinerari turistici e culturali. E poi una disposizione importante – avevamo già avuto modo con il sottosegretario di affrontare il tema in Commissione – riguarda il tema delle guide turistiche, che consiste, attraverso l'articolo di questo decreto, nel rinvio al 31 ottobre 2014 del termine per l'adozione del decreto e per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche – lo sappiamo – occorre una speciale abilitazione. Questo decreto dovrà stabilire quali saranno i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa. 
  Poi parliamo in modo chiaro e forte di semplificazione degli oneri burocratici. In particolare, si prevede la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (la cosiddetta SCIA) per le strutture turistiche ricettive e per tutte le agenzie di viaggi. Tutte misure che servono a semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza. 
  Un articolo importante, l'articolo 13-bis, è stato introdotto dal lavoro di queste Commissioni , e istituisce con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Mibact, un gruppo di lavoro che individui risorse da destinare alla promozione del turismo, attraverso l'individuazione di principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione delle disposizioni relative al contrasto alle frodi relative al rimborso dell'IVA sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea. 
  Poi l'articolo 16, che consiste nel riordino e nella razionalizzazione dell'ENIT, l'Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi di questa riforma sono la trasformazione di questo stesso ente da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia Spa Conseguentemente vengono modificate funzioni e caratteristiche di questo nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti e la fase di transizione -lo sappiamo – è affidata alla gestione di un commissario straordinario. 
  Ecco, le modifiche, anche nella discussione e nel lavoro delle nostre Commissioni sono andate incontro a queste specificazioni, e tra gli ambiti di intervento del nuovo ente è compresa la commercializzazione dei prodotti enogastronomici. L'attribuzione all'ENIT, anche attraverso il potenziamento del portale Italia.it, vedrà la realizzazione e la distribuzione di un nuovo strumento: la carta del turista che consentirà mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e dei luoghi della cultura. 
  Vi è poi l'obbligo per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di nominare tra i membri del consiglio di amministrazione persone e referenti anche insieme alle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, e l'inclusione, tra gli obiettivi da definire nella convenzione, tra l'altro a cadenza triennale, del potenziamento e lo sviluppo di quello che è oggi l'attuale portale Italia.it.
  Infine, un punto a cui teniamo particolarmente, l'inclusione di tutto il personale, e non più solo di quello a tempo indeterminato, nel piano di riorganizzazione predisposto dal commissario, nel quale sono individuate la dotazione organica del nuovo ente e le unità di personale in servizio sia presso ENIT che presso Promuovi Italia Spa da assegnare allo stesso nuovo ente.

Infine vi è la previsione che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa possa stipulare accordi con le società Italia Lavoro e Invitalia per il trasferimento presso queste ultime di unità di personale che non sono poi assegnate al nuovo ENIT. 
  Ecco, si tratta di misure importanti, misure di sistema, misure che sono capaci, in una fase di difficoltà del nostro Paese, di sostenere le imprese turistiche, e soprattutto noi crediamo di gettare le basi di una nuova politica industriale del settore che, insieme alla nuova legge quadro sul turismo e la riforma del Titolo V, saranno anche in grado di far tornare ad essere competitivo il nostro Paese a livello internazionale.