Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 27 Giugno, 2016
Nome: 
Sebastiano Barbanti

A.C. 3209

Grazie, Presidente. Innanzitutto, specifichiamo che i confidi sono soggetti che svolgono un'attività di rilascio di garanzia per le piccole e medie imprese e i liberi professionisti associati che sono anche, ovviamente, i fondatori, i costituenti dei confidi e i cui contributi rappresentano il fondo che serve appunto per emanare la garanzia. I fattori di successo dei confidi e anche di sviluppo da sempre risiedono nell'esistenza di una sorta di controllo operato all'interno del gruppo. Quindi, in particolare l'interdipendenza produttiva e commerciale tra le imprese medio-piccole che si crea all'interno della struttura dei confidi fa sì che la situazione degli affari e le prospettive degli imprenditori aderenti costituiscano un comune patrimonio informativo all'interno del gruppo di appartenenza. Si mette, quindi, di fatto in atto una sorta di controllo reciproco tra i diversi imprenditori associati per dar vita ai confidi. Questo serve anche a far emergere delle informazioni che alle banche tante volte e agli intermediari finali sono ignote. Quindi, permette tutt'oggi anche di andare a mitigare quella che è l'asimmetria informativa. Inoltre, anche la compartecipazione del rischio all'interno degli stessi confidi fa sì che venga sviluppato una sorta di controllo incrociato dove si instaura una sorta di logica win-win tra le stesse imprese e dove questo controllo detto peer monitoring viene fatto in tre step successivi, quindi all'ingresso dei confidi, nel momento in cui c’è una selezione per quanto riguarda l'impresa che richiede la garanzia e poi in un controllo ex post per verificare che la gestione sia fatta in maniera sana e prudente. Ecco, questo è uno dei motivi per cui è fondamentale che la filiera della garanzia e della controgaranzia funzioni. Infatti, questo che ho appena detto è uno dei motivi principali affinché venga svolta la gestione delle imprese in maniera efficiente ed efficace con il dovere del buon padre di famiglia e soprattutto instauriamo un circolo virtuoso. 
Tralascio per brevità di tempo quella che fu la prima riforma del 2003 dei confidi richiamando qualche accenno solo per quanto riguarda l'ultima, quella fatta nel 2010, quando il decreto legislativo n. 141 disciplinò l'esistenza di due diversi confidi, i minori e i maggiori, i maggiori con attività superiore a 150 milioni di euro e che sono sottoposti -giustamente – ad una vigilanza cosiddetta equivalente, quindi sono iscritti nell'articolo 106 del testo unico bancario; e soddisfano quel regime di vigilanza prudenziale detto equivalente, in base al quale, nel momento in cui l'intermediario finanziario esercita una funzione uguale a quella bancaria, nell'ugual modo deve essere, tenendo conto del richiamato principio di proporzionalità, vigilato. 
Tra l'altro questo approccio regolamentare è necessario anche per consentire di prevenire la crescita di fenomeni di intermediazione finanziaria non regolata e non controllata, e risulta in linea con gli orientamenti internazionali delineati dal G20 in materia di sistemi di shadow banking, quindi sistemi bancari ombra; i confidi minori invece sono iscritti semplicemente in un albo tenuto da un organismo che ha dei poteri superiori rispetto al passato, quindi di vigilanza, di controllo, di richiesta dati, e anche di cancellazione dall'albo nei casi in cui i confidi non rispettino la normativa. Differenti sono anche le operatività: in questo caso i confidi maggiori esercitano in via prevalente l'attività di garanzia, e possono in via residuale anche ad esempio garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle piccole e medie imprese socie; oppure anche concedere altre forme di finanziamento nei limiti del 20 per cento; o addirittura svolgere attività connesse e strumentali, quali ad esempio ricerche ed analisi in materia economica, consulenza, assistenza alle imprese: anche in questo caso è fondamentale la consulenza per quanto riguarda la gestione finanziaria delle imprese stesse; così come anche apportare capitale di rischio in favore della piccole e medie imprese. È ovvio che queste agevolazioni rispetto ai confidi minori ampliano le attività consentite, e permettono una notevole espansione dell'attività e la possibilità di aumentare e diversificare anche le fonti di reddito; i confidi minori invece possono in via esclusiva prestare soltanto garanzie presso i soci e sviluppare minime attività accessorie connesse. 
Come chi mi ha preceduto ha ben chiarito, esistono 51 confidi sottoposti a vigilanza e 448 minori; ma a seguito dell'entrata in vigore di Basilea 2, i confidi vigilati hanno avuto un forte riconoscimento, che era quello, nel caso in cui la garanzia fosse emanata come prima richiesta, di una favorevole ponderazione per quanto riguarda le banche, e quindi veniva riconosciuta a tutti gli effetti negli strumenti di credit risk mitigation. Purtroppo, man mano che il downgrading per quanto riguarda il rischio di credito dallo Stato italiano veniva attuato, questa agevolazione è venuta man mano cadendo, fino a che adesso la ponderazione, anche effettuata dei confidi vigilati, è praticamente pari al 100 per cento. Nello stesso momento in questo caso non esiste più, per quanto riguarda le imprese e le banche stesse, un vantaggio da questa garanzia rilasciata dai confidi; e in più, considerando anche l'opportunità che si ha da parte dell'impresa e della banca di rivolgersi direttamente al fondo di garanzia centrale, ecco che viene a maturare quel famoso effetto di spiazzamento e quel depauperamento anche del patrimonio informativo che i confidi hanno. Il deterioramento delle garanzie rilasciate, che ha attanagliato e che attanaglia a tutt'oggi anche il comparto dei confidi, non è riconducibile soltanto al perdurare del negativo ciclo economico, ma è anche imputabile alla crescita dei fallimenti delle imprese, e quindi alla conseguente insolvenza dei confidi. Il fatto di rientrare nei confidi vigilati di Banca d'Italia, questo comporta ovviamente un maggiore costo, una difficoltà anche nella patrimonializzazione dei confidi, perché non tutte le attività sono imputabili a patrimonio di vigilanza; ed anche un progressivo inaridirsi delle risorse pubbliche, che sono state assegnate ai confidi di solito tramite le regioni e le camere di commercio. 
Non sono problematiche a sé stanti, devono essere affrontate e risolte non perdendo mai di vista quello che è l'obiettivo finale: l'attività dei confidi deve contribuire in modo durevole alla necessità di finanziamento delle piccole e medie imprese. E qui interviene la proposta di legge, nella quale – ricordiamolo –, essendo una delega, è stata anche previsto un criterio di delega rafforzato, quindi il passaggio per le Commissioni competenti con la richiesta di pareri, è il Governo che è tenuto ad effettuarlo; e se non lo fa, se non segue i pareri delle Commissioni competenti, deve motivarlo con tanto di relazione tecnica.
In questo caso quali sono i capisaldi di questa legge di delega ? Ovviamente il rafforzamento per quanto riguarda la patrimonializzazione dei confidi, favorendo la raccolta di risorse pubbliche e private del terzo settore, individuando strumenti e modalità che rendono tali risorse esigibili nel rispetto della normativa comunitaria. In passato cosa è stato fatto ? Due sono state le grandi manovre per favorire la patrimonializzazione dei confidi: in primis nel 2011 con il decreto-legge n. 201, che consentiva alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni di entrare nei patrimoni di confidi, non acquisendone ovviamente la maggioranza; in secundis con la legge di stabilità del 2014 è stato previsto un plafond di 225 milioni a disposizione dei confidi per le operazioni di aggregazione (quindi in questo caso rivolgendosi soprattutto ai confidi vigilati), e altri 70 milioni – per il tramite delle camere di commercio, il cui lavoro è sempre importantissimo – per quanto riguarda i confidi anche non sottoposti a vigilanza. 
Fondamentale in questi anni è stato il ruolo del sostegno pubblico ai confidi, che ha permesso a questi ultimi di operare anche come canalizzatori di risorse finanziarie pubbliche destinate all'agevolazione creditizia e a sostegno all'impresa; tuttavia, l'attribuzione di risorse finanziarie ai confidi è stata spesso accompagnata da un vincolo di destinazione, che ha reso tali risorse non idonee – alla luce del recepimento della direttiva di Basilea 2 – a formare il patrimonio utile ai fini di vigilanza, poiché non sono rispettati i requisiti di stabilità e capacità di assorbire le perdite, per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo esse si determinino: quindi fondamentale è questo passaggio nei princìpi di delega. Altro principio di delega importante ovviamente è quello di disciplinare che le modalità di aiuto, di contribuzione degli enti pubblici finalizzati alla patrimonializzazione rispettino la disciplina europea per quanto riguarda la materia di aiuti di Stato. Per quanto riguarda la razionalizzazione della filiera di garanzia e controgaranzia, abbiamo già detto prima come essa risulta fondamentale per far sì che il tessuto imprenditoriale italiano si sviluppi sempre più rigoglioso, ma soprattutto robusto. 
Altro criterio fondamentale è quello di dotare i confidi di strumenti innovativi, di forme di garanzia e servizi, finanziari e non, che rispondano alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese e dei professionisti, facendo esplicito riferimento al divieto imperativo di utilizzare derivati e strumenti finanziari complessi. Ecco, qui volevo sottolineare come due aspetti fondamentali sono stati quelli di allargare quel famoso 20 per cento che è un limite del totale per quanto riguarda l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, quindi far sviluppare e diversificare maggiormente per i confidi vigilati alcune attività; il secondo è quello di garantire (è un'ipotesi) la possibilità di far rilasciare ai confidi delle garanzie a favore di soggetti che vogliono entrare nel capitale di rischio delle imprese, quindi la famosa garanzia equity: questo è fondamentale se vogliamo provare e vogliamo incrementare la disintermediazione bancaria da parte delle piccole- medie imprese. 
Altra cosa fondamentale è la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi: ovviamente devono essere bilanciate l'esigenza di contenere i costi a carico dei confidi, e quella di mantenere presidi robusti a tutela della clientela e dell'integrità di sistema per quanto riguarda gli adempimenti inerenti alla trasparenza da un lato, e al contrasto del riciclaggio dall'altro. Fondamentale è evitare che ci siano delle duplicazioni, soprattutto per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio nelle varie controparti: in questo caso sarebbe una duplicazione di adempimenti, con oneri poi che gravano sulle imprese. E qui c’è anche un richiamo a ciò che viene fatto in Europa, dove sostanzialmente i confidi autorizzati a certificare il merito di credito delle impresse utilizzano un metodo di accreditamento, di controgaranzia che sottopone alla valutazione del merito creditizio solo il soggetto incaricato di veicolare gli interventi alle PMI; riservandosi poi ovviamente di valutare la singola domanda unicamente in caso di default. 
Chi mi ha preceduto evidentemente non ha letto totalmente i princìpi di delega. Fondamentale è il rafforzamento dei criteri di proporzionalità: mi riferisco al controverso punto f), dove è chiaro, se uno legge il punto g), che questo rafforzamento del criterio di proporzionalità afferisce esclusivamente ai confidi, visto che è riportato ben chiaro. Così come – vado concludere – una maggiore tutela è il carattere accessorio della garanzia. Concludo, Presidente, dicendo che il sistema finanziario, sostanzialmente, ma ancora di più il sistema produttivo e imprenditoriale nazionale, ha bisogno di intermediari quali confidi solidi e vitali, che rispondano ai principi di sana e prudente gestione, in grado di stare sul mercato e che sappiano allocare in modo efficiente le risorse pubbliche e private attraverso rigorosi criteri di selezione della clientela da affidare e la consapevole gestione delle attività complementari rispetto a quella tipica.